Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2011, n. 17680
CASS
Sentenza 24 marzo 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso immediato (art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000) non è compreso tra gli atti dei quali l'art. 431 cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 29, comma settimo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento; la sua allegazione al predetto fascicolo trova, pertanto, giustificazione solo per la sua natura di atto di mero impulso processuale o, al più, per una sua assimilabilità alla querela in quanto atto pertinente alla procedibilità del reato, la cui prova costituisce il limitato fine per cui la querela è presente nel fascicolo; pertanto, il contenuto del ricorso immediato non è utilizzabile a fini probatori.

Commentari2

  • 1La querela non può costituire elemento probatorio tranne che per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012

  • 2La querela serve solo per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilità
    https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2011, n. 17680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17680
Data del deposito : 24 marzo 2011

Testo completo