Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
Il ricorso immediato (art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000) non è compreso tra gli atti dei quali l'art. 431 cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 29, comma settimo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento; la sua allegazione al predetto fascicolo trova, pertanto, giustificazione solo per la sua natura di atto di mero impulso processuale o, al più, per una sua assimilabilità alla querela in quanto atto pertinente alla procedibilità del reato, la cui prova costituisce il limitato fine per cui la querela è presente nel fascicolo; pertanto, il contenuto del ricorso immediato non è utilizzabile a fini probatori.
Commentari • 2
- 1. La querela non può costituire elemento probatorio tranne che per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012
- 2. La querela serve solo per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilitàhttps://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2011, n. 17680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17680 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
W "I
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
17 6 8 0 / 1 1 Composta da: UDIENZA PUBBLICA
Dott. GENNARO MARASCA
- Presidente - DEL 24.3.2011
Dott. VITO SCALERA
- Consigliere -
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - SENTENZA N. 843
Dott. CARLO ZAZA
- Consigliere rel.
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
- Consigliere - R. G. N. 37398/10
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
NE UL, nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Capri, in data
9.4.2008
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Capri in data 11.12.2005, NE UL veniva condannato alla pena di €.500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt.582 e 612 cod. pen. commesso in Anacapri il 13 ed 14 settembre 2003 in danno di Porta Anna minacciando di prenderla a fucilate e colpendola con schiaffi al volto. Il ricorrente deduce: Q
1
1. nullità della sentenza per inammissibilità del ricorso immediato al Giudice di
Pace in quanto privo della sottoscrizione del difensore e dell'autenticazione della sottoscrizione della persona offesa;
2. nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato;
3. violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato;
4. mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'eccepita inammissibilità del ricorso immediato al Giudice di Pace, in quanto privo della sottoscrizione del difensore e dell'autenticazione della sottoscrizione della persona offesa, è infondato.
Il ricorrente rileva che alla denunciata carenza non sopperisce la sottoscrizione apposta dal difensore al fine di autenticare la sottoscrizione della procura speciale per la costituzione di parte civile, atto distinto dal ricorso.
In proposito va innanzitutto osservato che la mancata autenticazione, da parte del difensore, della sottoscrizione apposta dalla persona offesa in calce al ricorso immediato costituisce mera irregolarità, laddove la firma del difensore appaia comunque sull'atto (Sez. 5, n.11588 del 10.2.2006, imp. Busetto,
Rv.233900).
Tanto premesso, il ricorso immediato risulta redatto nella specie in atto unico con la nomina del difensore e la procura speciale, queste ultime debitamente sottoscritte ed autenticate dal difensore. In questo caso la firma del legale deve intendersi estesa al ricorso in quanto apposta nella duplice veste di coricorrente ed autenticatore (Sez. 5, n.22505 del 23.5.2006, imp. Mazzetto,
Rv.234710); in applicazione del principio in precedenza richiamato, va pertanto esclusa la lamentata nullità dell'atto in quanto comunque corredato dalla sottoscrizione del difensore.
2. Il motivo di ricorso relativo all'eccepita omissione della citazione dell'imputato
è anch'esso infondato.
Il ricorrente, premesso che il giudizio d'appello, fissato inizialmente all'udienza del 14.6.2006, veniva rinviato all'udienza del 22.11.2006, alla quale il giudizio non poteva tenersi per impedimento del giudice, ed ulteriormente rinviato fuori udienza per la data del 14.3.2007, alla quale veniva dichiarata la contumacia del NE, rileva che l'avviso di fissazione di quest'ultima udienza veniva notificato a mani della moglie dell'imputato solo il 19.3.2007, e che pertanto il NE non aveva conoscenza dell'udienza successiva e di quelle a
2 вг cui di seguito il dibattimento veniva rinviato. Occorre rammentare che, laddove come nel caso di specie il decreto di citazione per la prima udienza dibattimentale sia stato regolarmente notificato all'imputato, la mancata rinnovazione dell'avviso di fissazione di una successiva udienza all'imputato non comparso integra una nullità a regime intermedio, che in quanto tale deve essere eccepita dal difensore presente all'udienza successiva
(Sez. 2, n.15417 del 12.3.2008, imp. Cattaneo, Rv.239793).
Dall'esame del verbale dibattimentale risulta che il difensore dell'imputato, presente sia all'udienza del 14.3.2007 che quelle successive, nulla eccepiva in ordine alla tardiva notifica dell'avviso di fissazione, la cui relata è allegata al verbale dell'udienza del 18.7.2007. L'eccepita nullità veniva pertanto sanata.
3. Infondato è ancora il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato. che
3.1. E' opportuno premettere in primo grado veniva pronunciata sentenza assolutoria sulla base di un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offese in quanto contrastanti con il contenuto dell'atto di ricorso immediato e con quanto riferito dagli altri testimoni, e che sulla prima ragione di contraddizione il Tribunale osservava come il ricorso immediato, in quanto avente natura analoga a quella della querela, non fosse utilizzabile a fini probatori.
Il ricorrente rileva sul punto che illegittimamente il Tribunale assimilava il ricorso immediato alla querela, avendo il primo forma necessariamente scritta, dovendo darsi all'art.511, comma 4, cod. proc. pen., laddove lo stesso limita l'utilizzabilità degli atti orali di querela ai fini della procedibilità del reato, un'interpretazione restrittiva a fronte della finalizzazione del processo all'accertamento della verità storica ed alla piena cognizione degli atti da parte del giudice, e non sfavorevole alla difesa, in quanto norma dettata a tutela della stessa, ed essendo comunque la stessa querela atto utilizzabile per le contestazioni al teste, nella specie non necessarie essendo il ricorso agli atti del fascicolo.
Decisiva è tuttavia la considerazione per la quale ricorso immediato non compare fra gli atti dei quali l'art.431 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 29, comma 7, D.lgs. n.274 del 2000, prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento. L'allegazione del ricorso al predetto fascicolo trova pertanto giustificazione solo per la sua natura di atto di mero impulso processuale o, al più, per una sua assimilabilità alla querela in quanto atto pertinente alla procedibilità del reato, la cui prova costituisce il limitato fine per cui la querela è presente nel fascicolo (Sez. 6, n.7823 del 24.5.2000, imp. Primon, Rv.220578); in entrambe le prospettive rimane esclusa la possibilità di utilizzare il contenuto ricorso a fini probatori. E ciò in forza non di una lettura restrittiva della norma riguardante l'utilizzabilità degli atti relativi alla procedibilità del reato, come denunciato dal ricorrente, ma di un'interpretazione aderente al dettato normativo in tema di indicazione degli atti utilizzabili quali fonti di prova.
Quanto all'utilizzabilità per le contestazioni, la stessa è prevista dall'art.503 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte, qualificazione non attribuibile al contenuto del ricorso immediato. Ma, a parte questo, non risulta che quest'ultimo sia stato effettivamente contestato nel corso dell'esame dibattimentale del Porta;
né il rilievo può essere superato dal dato della presenza del ricorso nel fascicolo del dibattimento, che non esclude la necessità che l'atto sia specificamente contestato perché ne emergano effetti in tema di valutazione dell'attendibilità del dichiarante.
Correttamente motivata è pertanto la sentenza impugnata laddove non attribuisce rilevanza alle asserite contraddizioni fra le dichiarazioni dibattimentali della Porta ed il contenuto del ricorso immediato.
3.2. Il ricorrente aggiunge che nella sentenza non veniva dato rilievo adeguato ai contrasti fra le dichiarazioni della Porta e quelle dei testimoni IE e
LL, considerato che costoro riferivano come le minacce fossero rivolte al
IE, che quest'ultimo riferiva in particolare su quanto direttamente percepito e non su opinioni e che la testimonianza del predetto era illogicamente sottoposta sul punto ad un severo vaglio critico, non eseguito invece rispetto alla parte offesa.
Il ricorso si limita a proporre sul punto una diversa valutazione di elementi di fatto sui quali il Tribunale motivava adeguatamente nel rilevare che le affermazioni del IE erano il risultato di una mera opinione a fronte della precisa asserzione della Porta per la quale il NE pronunciava le frasi dopo che ella interveniva in una lite fra il predetto ed marito IE, e che comunque sulle lesioni vi era il riscontro del referto attestante la constatazione di un'ecchimosi al volto della Porta. La motivazione della sentenza impugnata non presenta dunque vizi rilevabili in questa sede.
4. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena.
Il ricorrente rileva che, tenuto anche conto del discostarsi la pena dal minimo edittale, la sentenza non può ritenersi adeguatamente motivata con il generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
Una dettagliata motivazione sul punto è tuttavia necessaria solo laddove la pena sia inflitta in misura non prossima al minimo edittale (Sez. 1, n. 16691 del
22.1.2009, imp. Santaiti, Rv. 243168); condizione che non ricorre nel caso di specie, in cui la pena-base per il reato di lesioni veniva individuata in €.700, e
Q dunque in misura di poco superiore al minimo edittale di €.516. La denunciata carenza motivazionale è dunque insussistente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24.3.2011
Presidente
Il Consigliere estensore
Cel Fuz
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 5 MAG 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
разши
ו
י
ט 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cla