Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 2
È illegittima la decisione con cui il Giudice di pace dichiari inammissibile il ricorso immediato proposto dalla persona offesa in ragione della mancata indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato, in quanto tale indicazione (art. 21, comma secondo e 24, comma primo, lett. c) D.Lgs. n. 274 del 2000) è preordinata soltanto a consentire la produzione degli effetti di cui all'art. 28, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000 (per il quale la mancata comparizione delle persone offese non ricorrenti, regolarmente notiziate equivale a rinuncia al diritto di querela o a remissione di querela ), nell'ipotesi di notificazione ex art. 27, comma quarto, del succitato D.Lgs. n. 274 del 2000 (notifica da parte del ricorrente del decreto, insieme al ricorso, al P.M., alla persona citata in giudizio ed al suo difensore nonché alle altre persone offese di cui conosce l'identità, nel rispetto del termine dilatorio di venti giorni prima dell'udienza).
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la mancata autenticazione, da parte del difensore - che abbia, comunque, apposto la propria firma accanto a quella dell'assistito - della sottoscrizione del ricorso immediato apposta dalla persona offesa, non determina la nullità del ricorso ma costituisce una mera irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11588 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 276
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 019273/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO MA N. IL 04/05/1944;
contro
2) TO ER N. IL 25/05/1946;
3) IO CO N. IL 18/05/1941;
avverso ORDINANZA del 24/03/2005 GIUDICE DI PACE di MESTRE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di Mestre, con ordinanza del 24 marzo 2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato presentato dalla persona offesa TT AR ed ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Ha osservato il Giudice di merito che mancava nel ricorso il requisito richiesto a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 2 costituito dall'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato ed inoltre la sottoscrizione della persona offesa non risultava autenticata dal difensore. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la TT denunciandone 1) violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 24, posto che l'inammissibilità era stata dichiarata dopo che nella precedente udienza lo stesso Giudice aveva provveduto in maniera difforme sulle stesse questioni. La sottoscrizione della ricorrente era affiancata a quella del difensore e, pur non essendo questa preceduta dalla dicitura "per autentica", doveva intendersi apposta a tale fine;
2) violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 24 in relazione all'art. 21, n. 2, lett. d) e indeducibilità ex art. 182 c.p.p. Nella descrizione del fatto era indicato come eventuale offeso anche il sig. NO UI. L'art. 21, lett. d) non richiede altro e comunque l'omissione non determina nullità. Il rapporto giuridico è stato validamente instaurato. Manca l'interesse degli imputati alla deduzione per non vedersi aggiunta una persona offesa. La querela è comunque valida e chiede che il P.M. eserciti l'azione penale. Con memoria difensiva depositata in data 13 gennaio 2006 la difesa di LE TT e CO HI ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per essere non impugnabile l'ordinanza del Giudice di pace neanche sotto il profilo della "abnormità", impugnabilità esclusa da altra sezione di questa Corte. In subordine chiede rimettersi la questione alle Sezioni unite. Deduce la mancanza di poteri in capo al difensore per la proposizione del ricorso per Cassazione. Manca l'autentica (la certificazione, non basta la sola sottoscrizione a lato di quella della persona offesa e non sopperisce la presenza della persona offesa in udienza) e le facoltà per ogni stato e grado non si riferiscono al potere di proporre impugnazione. Il ricorso immediato è stato depositato "dalla TT LL LL senza indicazione di poteri e che non sarebbe stata identificata: andrebbe applicata la disciplina sulla presentazione della querela. Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale. Il Giudice di pace poteva revocare la precedente ordinanza con la quale aveva respinto le eccezioni della difesa. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, va preliminarmente ribadito che "è ricorribile per Cassazione l'ordinanza con la quale il Giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 26, comma 2, dichiari inammissibile il ricorso immediato presentato dalla persona offesa per la citazione del soggetto al quale è attribuito il reato, trattandosi di provvedimento decisorio idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla stessa persona offesa e comportante il rischio, per quest'ultima, che, a seguito della regressione, detto procedimento si concluda con un'archiviazione" (Sez. 5, sent. n. 22389 del 2005). Nel merito, poi, va rilevato che la mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione della parte ad opera del difensore, il quale abbia comunque apposto la propria sottoscrizione accanto a quella del cliente, costituisce una mera irregolarità che non determina nullità del ricorso e ciò anche alla luce della giurisprudenza delle sezioni civili della Cassazione in ordine all'art. 83 c.p.c.. Quanto all'altro motivo di inammissibilità del ricorso immediato va richiamata la giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale non sussiste la causa di inammissibilità prevista dal D.Lgs. 2 agosto 2000, n. 274, art. 24, comma 1, lett. c) se il ricorso immediato presentato al Giudice di pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto "ad incertam personam", peraltro potendosi verificare che la completa identificazione venga realizzata successivamente, nel corso dell'udienza di comparizione (Sez. 5, sent. n. 21714 del 2003). Tale principio va applicato a maggior ragione nell'ipotesi di omessa specifica indicazione delle altre persone offese, la quale è diretta soltanto a consentire la produzione degli effetti di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3, nell'ipotesi di notificazione D.Lgs. citato, ex art. 27,
comma 4.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti di Giudice di pace di Mestre per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006