Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11588
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Sentenza 10 febbraio 2006

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È illegittima la decisione con cui il Giudice di pace dichiari inammissibile il ricorso immediato proposto dalla persona offesa in ragione della mancata indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato, in quanto tale indicazione (art. 21, comma secondo e 24, comma primo, lett. c) D.Lgs. n. 274 del 2000) è preordinata soltanto a consentire la produzione degli effetti di cui all'art. 28, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000 (per il quale la mancata comparizione delle persone offese non ricorrenti, regolarmente notiziate equivale a rinuncia al diritto di querela o a remissione di querela ), nell'ipotesi di notificazione ex art. 27, comma quarto, del succitato D.Lgs. n. 274 del 2000 (notifica da parte del ricorrente del decreto, insieme al ricorso, al P.M., alla persona citata in giudizio ed al suo difensore nonché alle altre persone offese di cui conosce l'identità, nel rispetto del termine dilatorio di venti giorni prima dell'udienza).

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la mancata autenticazione, da parte del difensore - che abbia, comunque, apposto la propria firma accanto a quella dell'assistito - della sottoscrizione del ricorso immediato apposta dalla persona offesa, non determina la nullità del ricorso ma costituisce una mera irregolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 11588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11588
    Data del deposito : 10 febbraio 2006

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