Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In sede esecutiva, la concessione dell'amnistia per i reati commessi da minori, ai sensi dell'art. 1, comma primo lett. g), d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, presuppone una concreta valutazione prognostica favorevole sulla prevedibile astensione da parte del soggetto dal commettere altri reati, comprensiva anche delle condanne riportate successivamente a quella per la quale si chiede l'applicazione dell'amnistia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 40030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40030 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3559
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 015254/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GI IO N. IL 24/11/1968;
avverso ORDINANZA del 28/02/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere TURONE GIULIANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. M. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 28 febbraio 2005 la Corte di appello di Napoli in qualità di giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta avanzata da GA TT di applicazione dell'amnistia ex art. 1 comma 1 lettera g) della legge n. 75 del 1990 relativamente a due sentenze di condanna emesse a suo carico dalla Corte d'Appello dei Minori di Napoli rispettivamente nel 1987 (anni 1 e mesi 8 di recl.) e nel 1990 (anni 1 e mesi 5 di recl.).
Avverso l'ordinanza propongono ricorso il condannato e il suo difensore lamentando che il giudice dell'esecuzione basa il sul giudizio prognostico negativo sulle condanne riportate dal ricorrente in epoca successiva alle due predette sentenze, mentre avrebbe dovuto operare sostituendosi al giudice di cognizione e quindi procedendo a una valutazione ex tunc ovvero "ora per allora". Lamenta inoltre il ricorrente che l'ordinanza impugnata abbia escluso l'applicabilità dell'amnistia facendo riferimento non già alle pene effettivamente erogate nelle due sentenze, bensì alle pene edittali previste per i relativi reati.
Il ricorso è infondato. Vero è che la disposizione dell'art. 1 comma 1 lettera g) della legge n. 75 del 1990 fa riferimento non già
ai limiti edittali, bensì alla pena irrogabile in concreto. Ma non è sostenibile che il giudice dell'esecuzione debba operare la prescritta prognosi con una valutazione "ora per allora". La ratio della prognosi in questione si desume agevolmente dalla giurisprudenza elaborata in materia da questa Corte di legittimità, la quale ha statuito che, ai fini della concessione dell'amnistia per i reati commessi dai minori, ai sensi della Legge 75/1990, quando possa essere concesso il perdono giudiziale, il giudice non deve limitarsi a valutare in astratto la concedibilità del perdono giudiziale quale condizione per la concessione del beneficio, ma deve procedere ad una valutazione in concreto della fattispecie formulando un giudizio prognostico sulla prevedibile astensione da parte del soggetto dal commettere altri reati. Infatti il richiamo che la norma citata fa all'art. 169 cod. pen., al fine di escluderne l'applicabilità dei commi terzo e quarto, comporta, per argomentazione "a contrario", l'applicabilità del primo comma, che subordina appunto la concedibilità del beneficio all'esito favorevole del giudizio prognostico (Cass., Sez. 1^, 12 marzo 1997 n. 1991, Bazzana, Rv. 208130). Orbene, la ratio legis impone che, quando l'amnistia in questione viene concessa in sede di esecuzione, il giudice dell'esecuzione operi la richiesta prognosi con una valutazione "ora per il futuro", tenendo conto delle condanne successive a quella per la quale si chiede l'applicazione dell'amnistia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005