Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione delle violazioni della disciplina prevista per le costruzioni in zone sismiche non rileva la concreta entità delle opere realizzate in difformità rispetto a quelle assentite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 36576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36576 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
365 76 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. CIRO PETTI
- Presidente - N. 1457/2011
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere -
- Consigliere - N. 44771/2010 REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO
- Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LICASTRO TA N. IL 04/07/1943
2) PERRI UC N. IL 01/04/1954
avverso la sentenza n. 37/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 22/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIA GIUSEPPINA FUDARONI che ha concluso per NAMMissibiLiTA
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udito difensor Avv. ALFREDO CAURITAN
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F
1. Con sentenza del 23 settembre 2008, il Tribunale di Paola ha dichiarato non doversi
-
procedere nei confronti degli imputati in relazione alla contravvenzione consistente nell'aver realizzato opere edilizie in difformità dal permesso di costruire, perché estinta per intervenuta concessione in sanatoria;
ha riconosciuto, invece, colpevoli gli imputati in relazione alle residue violazioni contestate, relative alla realizzazione di dette opere, senza il preavviso scritto e il progetto imposto dalla normativa per le zone sismiche e alla mancata redazione di un progetto esecutivo, senza la direzione di un professionista abilitato e senza la preventiva denuncia all'ufficio del genio civile. Gli imputati erano perciò condannati alla pena di euro 400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2.-Il difensore degli imputati ha proposto appello avverso detta pronuncia evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla vicenda processuale il principio secondo cui il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estinguerebbe unicamente reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, atteso che le difformità rilevate nel corso dell'esecuzione dei lavori, rispetto all'originario permesso di costruire sarebbero consistite nella sistemazione delle aree esterne del fabbricato, in una lievissima variazione di altezza, nonché nella posizione del fabbricato sull'area, sicché le stesse non avrebbero modificato alterato la struttura portante del fabbricato medesimo e non avrebbero riguardato la stabilità o la sicurezza di strutture dell'immobile.
La Corte d'appello, pronunciandosi sul gravame, ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire non ha estinto i reati concernenti la violazione della normativa sulle opere in cemento armato e quella in materia di costruzioni in zona sismica, non rilevando la concreta entità delle opere realizzate in difformità rispetto a quelle assentite.
3. - Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di violazione di legge, consistente nel fatto che le opere realizzate, presentando difformità lievissime, non avrebbero potuto essere ricondotte al precetto delle norme incriminatrici.
CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di appello si è pronunciata sull'impugnazione di una sentenza contenente una condanna degli imputati alla pena della sola ammenda;
sentenza inappellabile ai sensi dell'articolo 593, comma tre, c.p.p.
Ne consegue la sentenza della Corte d'appello deve essere annullata senza rinvio e che questa Corte deve pronunciarsi sull'appello degli imputati avverso la sentenza del Tribunale,
- Al riqualificato come ricorso in cassazione. Il contenuto di tale atto, peraltro, è analogo a quello dell'atto qualificato dagli imputati stessi come ricorso in cassazione.
5. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Deve rilevarsi infatti che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - le difformità riscontrate nelle opere realizzate rientrano comunque nel precetto delle norme incriminatrici, a nulla rilevando la considerazione, peraltro fondata su mere affermazioni, che tali difformità sarebbero lievissime.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la realizzazione del fabbricato a 6,45 m dal confine anziché a 5 m, le altezze di metri 2,74 e 2,70 anziché metri 2,80 e il muro di delimitazione realizzato a metri 2,70 anziché a metri 1,20 dal fabbricato configurano un'evidente violazione delle disposizioni degli articoli 95, 53, 64, 65, comma 1, 71 e 72 del d.p.r. 380 del 2001, disposizioni che non prevedono esenzioni o tetti minimi di difformità, ma trovano applicazione in ogni caso di violazione.
6. - Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello impugnata e il rigetto dell'appello originariamente proposto, riqualificato come ricorso in cassazione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso, lo rigetta e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Il Presidente Il Consigliere estensoreA Пен
DEPOSITATA IN CANCELLERIA SUA
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IL CANCELLIERE C
Lugna Mariani
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