Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15024 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 5 . 6 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria N 8 9 - 1 E / B N 4 . 5 0-24 / O L 6 I L 2 Z Composta dagli Ill i si A . A . A R . R I B P T . A R S D T I E L residence 1 G T E 3 E CICLIA D A 1 R R.G.N. 22779/99 I . Dott. Mario M S A N N ( E D S I E - Cron. 35213 A T N Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER E S E -Rel. Consigliere - Dott. Nino FICO Rep. Dott. Aldo Consigliere CECCHERINI Ud.13/05/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente 1500 CANCELLERIA SE NT ENZA sul ricorso proposto da: AL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato0. DA GUBBIO 18, 森 0405729 GILBERTO PINTO, difeso dall'avvocato GABRIELE CASERTANO, giusta procura a margine;
ricorrente - CANCELLERIA
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE UFF DI II DD CASERTA;
- intimato avverso la sentenza n. 143/98 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tributaria regionale di NAPOLI, depositata il2002 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2020 28/10/98; dal Sig. CASERTAM per diritti € 1,55 26 NOV. 2002 -1- IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso in via principale l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con scrittura privata 1.1.1986 RO ET ha ceduto alla moglie CI Di IO l'esercizio commerciale di vendita di carburante e di articoli sportivi, senza indicazione di valore per l'avviamento trattandosi di impresa familiare in cui la cessionaria aveva prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro. L'Ufficio del Registro e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Caserta, ciascuno per proprio conto e in tempi diversi, hanno proceduto a rettifica comprendendo nel valore complessivo, rispettivamente a norma dell'art.51, comma 4, D.P.R. n.131/86 e a norma dell'art.54, comma 5, D.P.R. n.917/86, anche il valore di avviamento. Il ET, che aveva già impugnato l'avviso di rettifica dell'Ufficio del Registro, ha impugnato anche l'avviso di accertamento dell'Ufficio Imposte Dirette. La Commissione Tributaria di primo grado di S.Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, decidendo sull'appello dell'Ufficio, ha ridotto “equamente per le dimensioni dell'impresa" il valore di avviamento a lire 35.200.000 e, ritenuta la pari partecipazione della Di IO all'avviamento dell'azienda ai sensi dell'art.230-bis c.c., ha determinato il valore stesso nella misura di lire 17.600.000. Avverso la decisione della Commissione Regionale il ET ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi. L'intimato Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 n.3 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto che non concorre alla formazione del reddito il valore di avviamento allorquando, come nella specie, si tratti di impresa familiare e l'azienda venga ceduta a familiare che abbia collaborato nell'attività di gestione, partecipando agli incrementi, perché in tale ipotesi, continuando l'attività stessa in capo al familiare, si avrebbe un mero mutamento del nome della ditta. La censura è infondata. A norma dell'art.54, comma 5, D.P.R. 917/86 non costituisce realizzo di plusvalenze il solo trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari, mentre concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione dell'azienda a titolo oneroso, sia pure a familiari che abbiano collaborato nell'attività di gestione. Col secondo motivo (insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto che il giudice do appello non avrebbe dovuto fare riferimento alle dimensioni dell'azienda e ridurre equamente il valore di avviamento determinato dall'Ufficio, ma avrebbe dovuto procedere ad analitico giudizio estimativo prendendo in considerazione il reddito d'impresa accertato nei tre anni antecedenti alla cessione. La censura, risolvendosi in una critica all'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, è da ritenere inammissibile. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto che, come già richiesto col ricorso introduttivo, si sarebbe dovuto sospendere il processo in attesa della pronuncia, avente carattere pregiudiziale, sull'impugnazione dell'avviso di rettifica dell'Ufficio del Registro. Anche tale censura è inammissibile, non ricorrendo tra i due giudizi alcun rapporto di pregiudizialità, per la diversità dei presupposti. Col quarto motivo il ricorrente ha infine dedotto che in violazione dell'art.36 D.P.R. n.546/92 la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alle richieste e conclusioni dell'appellante. A parte che le richieste dell'appellante e le ragioni di dissenso rispetto alla ratio decidendi della decisione di primo grado risultano dallo svolgimento del processo, la censura è da ritenere priva di rilevanza allorquando, come nella E N specie, sia possibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni O I A Z I A R 6 5 R 8 poste a fondamento del dispositivo. T . A 9 S 1 N T I / - U G 4 / E B B Il ricorso va dunque respinto. 6 I R . 2 L R . L A R T . A D P Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell'intimato. . . D B E A A T L I T E N R D 1 E E I 3
p.q.m.
S S 1 T E N . E A S N la Corte rigetta il ricorso. I M A Roma 13.5.2002 il presidentemah il cons. est. o c i f DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoGrou 25 OTT 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano