Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 45325
CASS
Sentenza 17 ottobre 2005

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Massime1

Integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 624 e 625, comma primo, n.2, cod. pen.) e non quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la sottrazione di energia elettrica previa effrazione del contatore di erogazione, ancorché detta manomissione, preordinata a ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, non determini il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo all'ENEL di accertarne il quantitativo corrisposto, in quanto la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato ed il delitto è, pertanto, perfetto anche ove manchi l'occultamento della energia sottratta.

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  • 1Manomissione contatore Enel: Cassazione e ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 45325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45325
Data del deposito : 17 ottobre 2005

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