Sentenza 17 ottobre 2005
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 624 e 625, comma primo, n.2, cod. pen.) e non quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.) la sottrazione di energia elettrica previa effrazione del contatore di erogazione, ancorché detta manomissione, preordinata a ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, non determini il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo all'ENEL di accertarne il quantitativo corrisposto, in quanto la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato ed il delitto è, pertanto, perfetto anche ove manchi l'occultamento della energia sottratta.
Commentario • 1
- 1. Manomissione contatore Enel: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 45325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45325 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/10/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2029
Dott. DIDONE ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 037837/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN ON, nato il [...];
avverso la Sentenza del 08/03/2004 della Corte d'Appello di Torino;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Giovanni Calati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
ON D'IN è stato condannato dal Tribunale di Mondovì per furto, aggravato dalla violenza sulle cose, avendo sottratto ad EL energia elettrica a proprio beneficio, previa effrazione del contatore di erogazione. Egli era risultato a suo tempo debitore insolvente per pregresse forniture e per tale ragione la società erogatrice aveva annullato la somministrazione. Avverso la decisione il difensore ha mosso appello lamentando l'insufficienza del corredo testimoniale atto a dimostrare la sua responsabilità nella rottura del sigillo del contatore, posto sulla strada pubblica e di facile accesso a chiunque. Aggiungeva che non era stata dimostrata la volontà di EL di interrompere il contratto sicché il mancato pagamento del servizio originava soltanto una violazione contrattuale di rilievo meramente civilistico.
La Corte d'Appello - con sentenza 08/03/2004 - seguiva in parte la doglianza del D'IN convenendo che - pur certa la sua diretta responsabilità nella manomissione del contatore - gli atti non attestavano con certezza la volontà di sottrarre energia elettrica all'ente erogatore;
risultava, al contrario, attendibile la versione confessoria del prevenuto nel senso di esser stato autore dell'intervento sull'apparecchio, ma non già per sottrarre energia all'insaputa di EL, bensì per ottenere - nonostante la sua morosità - l'erogazione, avendo accertato che la corrente non giungeva più alla sua abitazione. Tant'è che, successivamente all'intervento, tutti i consumi di energia furono regolarmente registrati. In tal guisa egli, usando violenza sulle cose (era stato tolto il sigillo normalmente apposto agli utenti morosi), nonostante il diverso volere e l'impedimento frapposto da EL, riuscì ad ottenere la somministrazione. Di qui la mancanza dell'elemento essenziale per la fattispecie furtiva dell'indebita sottrazione del bene. Conseguentemente la Corte territoriale, parzialmente riformando la decisione del Tribunale, riqualificava la condotta come violenza privata ex art. 610 c.p., riducendo la pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche riconosciute al D'IN in via di equivalenza.
Avverso la decisione ha interposto ricorso il D'IN sulla base dei seguenti motivi:
- mancanza (di motivazione sulla ricorrenza) dell'elemento oggettivo, non apparendo convincente la prova che autore dell'effrazione del sigillo sia stato il D'IN;
- erronea applicazione della legge penale per assenza dei connotati di cui all'art. 610 c.p.. - mancanza (di motivazione) circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo, ed in particolare sulla consapevolezza che EL non volesse erogare il servizio;
- erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 619 e 392 c.p.. IN DIRITTO
Il primo motivo sulla congruenza della prova circa la responsabilità del D'IN nella rottura del sigillo di chiusura del contatore è inammissibile, vertendo sul merito della decisione e del convincimento assunto dai giudici della Corte territoriale. Infatti, la motivazione al riguardo appare adeguata e logica: richiama la dichiarazione di OS sulla pregressa esistenza del sigillo e, soprattutto, l'unico portatore dell'interesse alla manomissione relativa, proprio al fine dichiarato dal prevenuto, quello di accertare la ragione dell'interruzione di energia. Ancorato pure al fatto - a fronte di sufficiente e logica motivazione - è la doglianza sulla carenza della prova relativa alla ricorrenza del dolo di sottrazione. La Corte d'Appello rammenta che il D'IN era da tempo moroso (e la circostanza di non avere ricevuto l'intimazione appare, al riguardo, superflua, essendo l'imputato certo di non avere pagato quanto gli spettava). Ricorda, ancora, la Corte che egli aveva già cercato in passato di far funzionare il contatore, operazione che presupponeva il riscontro di una anomalia che - accompagnata dalla morosità - assumeva una univoca risposta.
Improponibile è la fattispecie suggerita dalla difesa, dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Vi manca, infatti, l'essenziale requisito del diritto, non prospettabile nemmeno in via putativa, chiaro essendo che a nessuno è fatto lecito manomettere l'altrui bene, senza l'autorizzazione del titolare dello stesso o di persona da questi delegata. Ma non condivisibile, al contempo, è la soluzione giuridica adottata dalla Corte d'Appello. Infatti, la Corte di Cassazione ha costantemente annoverato alla fattispecie di furto aggravato anche l'ipotesi in cui la manomissione del contatore - nel tentativo di ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità - non determini il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo ad EL di accertare il quantitativo di energia di energia corrisposto. L'illecito utilizzo della corrente erogata, infatti, costituisce l'impossessamento della cosa altrui, attuato con l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione, del consumo ha soltanto natura di prova del fatto e della entità del danno causato: il delitto è, dunque, perfetto anche in presenza del mancato occultamento della consumazione dell'energia sottratta (Cass. 23/03/1999, Bonfim Soares, Ced Cass., n. 213121; Cass., 13/04/1993,
Scatigne, Mass. Cass. pen., 1994, fase. 1; Cass. 06/03/1991, Tedesco, Riv. pen., 1992, 739). Il fatto che l'ente erogatore sia rimasto inconsapevole ed inerte di fronte all'uso non autorizzato dell'allacciamento è circostanza che risulta esterna alla condotta del D'IN, anche se tanto dipese, come asserisce il ricorrente, dalla negligenza dei preposti all'ufficio addetto al controllo. Di fatto EL fornì un servizio che aveva negato e la fornitura mediante l'impossessamento dell'energia avvenne mediante arbitrario impossessamento e sottrazione della stessa, azioni consentite dall'intervento effrattivo sul contatore. Pertanto, la condotta ascritta al D'IN è - come ricostruita negli atti - quella di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso di mezzo fraudolento.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte - peraltro - procede alla riqualificazione della fattispecie ascritta al D'IN indicandola nel furto aggravato, a mente dell'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 (mantenendo inalterata la pena inflitta dalla Corte d'Appello, onde non riformare in pejus il trattamento sanzionatorio, segnalando la già riconosciuta ricorrenza delle circostanze generiche applicate in via di equivalenza).
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come furto aggravato ex art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005