Sentenza 19 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU00571 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ---- - Presidente - R.G.N. 2447/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Rel. Consigliere Cron. 1583 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 24/10/01 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: EL CO, VI IE, NA GR, BR AM, VI RU, TA IT, SU OL, AR SA, RI MA, IN NN, MA AT, ZI AR, RI RI, ES SA, ZZ EL, PI LO, ED NNAR, LI MO, MA' NNLISA, ΑΙΟ TI, CA AN, GN AR, ON MA, SI IE, VITTORINA e AZ OR. RO elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO n. 69 presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato BERSANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
4076 -1- ricorrenti e da AZ IO, *** TESTO DA COMPLETARE *** Indirizzi diversi ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI LUIGI, TADRIS VINCENZO, TODARO AN, CANTARINI PATRIZIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 431/98 del Tribunale di LODI, depositata il 29/10/98 R.G.N. 778/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atti depositati il 20 e 22 febbraio 1993 il sig. CO EN, IE EV, AZ NT, TI BR, BR EV, TA TA, IA PR, MO BE, US SI, NA LI, OR NI, LA NI, AN NI, ES RA, NN LB, LA ZI, AT IO, IC LI, NNmaria VE, TO NI, EL PE, ES ES, IA GR, IA IB, AT MA NNlisa MA, ex dipendenti della s.r.l. Hember, giugno 1990, ricorrevano al Pretore di Lodi nei dichiarata fallita, in data confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge tenuti 297/1982 e nei confronti del Governo Italiano, perché fossero dichiarati a risarcire loro i danni derivati dalla mancata attuazione della Direttiva CEE n.80/1987, nella misura di £.3.559.107, pari al triplo della integrazione salariale mensile, oltre accessori, deducendo che, a seguito del fallimento, erano stati ammessi allo stato passivo per spettanze di lavoro. Con sentenza in data 3/24 ottobre 1994, il Pretore dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Governo italiano e accoglieva la domanda nei confronti dell'INPS. L'Istituto proponeva appello, notificandolo ai soli attori, in contumacia dei quali, il Tribunale della stessa sede ne rigettava le domande, sul rilievo che era stato acquisito il piano di riparto parziale disposto dal giudice delegato al fallimento il 9 ottobre 1997, in forza del quale i lavoratori, nelle more del giudizio di appello, avevano ottenuto dal curatore il pagamento di retribuzioni pregresse 244799.doc 3 superiori all'indennità dovuta ai sensi dell'art.2, commi 2 e 7, del d. lgs. 27 gennaio 1992, n.80. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i lavoratori con due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti deducono nullità del procedimento e/o della sentenza: omessa integrazione del contraddittorio ex artt.331, 350, II comma, c.p.c. (art.360, n.4 c.p.c.) e si dolgono che il Tribunale non abbia ammesso l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del Governo italiano (cui l'appello non era stato notificato),divenuto litisconsorte necessario in grado di appello ed al quale, in ogni caso, l'atto di impugnazione depositato era pure diretto. A seguito dell'integrazione del contraddittorio, il Tribunale si sarebbe dovuto poi dichiarare incompetente essendo competente il Tribunale di Milano, ove aveva sede l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che non sussiste l'interesse all'integrazione del contraddittorio né dell'amministrazione dello Stato, dal momento che era stata esclusa dal giudice di appello la legittimazione passiva del Governo italiano e a tale proposito non vi sono state doglianze delle altre parti, né sussiste l'interesse dell'INPS. D'altra parte l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio in appello è stata eccepita dai lavoratori perché dal suo accoglimento sarebbe derivata (la possibilità di eccepire) l'incompetenza per territorio del Tribunale di 244799.doc Lodi, essendo competente in appello, ove il Governo italiano fosse stato convenuto, il Tribunale di Milano (foro erariale: art.25 c.p.c. e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n.1611). Rileva, anzitutto, la Corte che non solo nell'atto di appello depositato il Governo italiano non risulta menzionato, sicché non può sostenersi che, con il deposito, quest'ultimo fosse già divenuto parte del giudizio di secondo grado, salvo il non attuato perfezionamento della litis contestatio mediante la notifica dell'atto che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe poi dovuto disporre. D'altro canto, deve porsi in rilievo che l'eccezione di incompetenza avrebbe dovuto eventualmente proporsi non oltre la prima udienza di discussione (Cass.29 gennaio 1988, n.783; 18 giugno 1988, n.4206). Col secondo motivo, i lavoratori deducono nullità del procedimento e/o della sentenza (art.360, n.4 c.p.c.) per omessa pronuncia di inammissibilità in ordine ai nuovi motivi di gravame formulati nel corso del giudizio d'appello ex art.112 c.p.c.; - omessa pronuncia di improponibilità e/o decadenza in relazione alle nuove domande di gravame formulate nel corso del giudizio d'appello ex artt.329 e 346 c.p.c.; -· omessa notifica alla parte appellata/contumace dei nuovi motivi di appello formulati nel corso del giudizio ex art.292 c.p.c.; -- omessa autorizzazione del Tribunale alla difesa dell'INPS a modificare i motivi di appello e le conclusioni ex art.420, I comma e 437, II comma c.p.c. Sostengono i ricorrenti che con le note difensive del 9/11 giugno 1998 nel giudizio di appello e con la produzione di nuova documentazione, non indicata 244799.doc 5 nell'atto di appello, controparte aveva mutato i motivi di gravame e le proprie domande, nel senso dell'integrale rigetto delle richieste dei lavoratori, quando con l'atto di appello aveva contestato solo il quantum debeatur, non anche l'an (salvo che per gli accessori del credito). Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le nuove domande. Nel corso dell'appello, sotto altro profilo, era stata proposta una vera e propria eccezione, non contenuta tuttavia nell'atto di gravame, e preclusa dal passaggio in giudicato del capo relativo della sentenza di primo grado, con la quale il Pretore aveva implicitamente respinto le eccezioni dell'INPS, in ordine alla mancanza o all'omessa prova del danno subito dai lavoratori e sull'oggetto di tali eccezioni si era, dunque, formato il giudicato implicito, in assenza di specifica impugnazione. In ogni caso, la modifica della domanda avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art.292 c.p.c. e, in tale ipotesi, i lavoratori avrebbero potuto dedurre che essi erano ancora debitori (recte: creditori - NDR) di ulteriori importi per retribuzioni;
ai sensi del secondo comma dell'art. 1193 c.civ., era indubbio che le ultime tre mensilità non erano state ancora corrisposte ai lavoratori (ciò anche per effetto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 14 luglio 1998 c-125-97). Né vi era stata autorizzazione del Tribunale all'INPS per modificare i motivi di appello e le relative conclusioni, così risultando violato l'art.420, 1° comma e 437, 2° comma c.p.c.. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che, con la produzione del piano di riparto parziale, l'Istituto di previdenza non ha proposto in appello nuove domande, né ulteriori motivi di gravame in appetto (tanto meno, si rendeva applicabile in tale sede l'art.292 c.p.c.), ma ha dedotto, in via di eccezione, fatti sopravvenuti, incidenti, 244799.doc 6 anzitutto, sul quantum del credito, di talché la deduzione della sola circostanza che questo, secondo la ricostruzione in fatto (non censurabile in cassazione) del giudice di merito, si sarebbe ridotto a zero in sede di riparto, non implica certo una immutazione della sentenza del Pretore sul punto (non oggetto di impugnazione) di an debeatur. D'altra parte, non erano vietate la produzione di documenti sopravvenuti (piano di riparto parziale del 9 ottobre 1997) all'atto di appello del 17 maggio 1995 (Cass. 5 agosto 2000, n.10335; S.u. 6 giugno 1995, n.6346) e la formulazione, che solo tali documenti abbiano reso possibile, di nuove eccezioni. implicitamente autorizzate dal giudice come risulta dal loro concreto esame e dalla decisione sul punto (cfr. Cass. 22 settembre 2000 n.12539; 29 marzo 1996, n.2906; 3 ottobre 1995, n. 10371; 14 gennaio 1987, n.214; 4 dicembre 1986, n.7197). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 24 ottobre 2001. IL PRESIDENTE W ванили IL CONSIGLIERE ESTENSORE th in * PLEK 244799