CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO IU, nato a [...] il [...] EL SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mar-zia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig- CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Christian Paolo PETRINA per ON e Avv. Ermann CORSO per IR che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogn conseguente statuizione;
udite le conclusioni del difensore della parte civile Avv. Pietro GIAMPAOLO per LI AN. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2020 ta Ccirte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ch Bologna emessa in data 11/07/2017, ha qualificato il fatto di cui al capo 1) come dppropriazione indebita, preso atto del giudicato sulle statuizioni penali, ed .ha accolto l'appello della parte civile in ordine alla responsabilità civile, con condanna Cei imputati al risarcimento del danno derivante da detto reato nei confronti IA parte civile appellante, danno da liquidare in separato giudizio con asseraz.wie di una provvisionale di euro Penale Sent. Sez. 2 Num. 2102 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 diecimila;
ha, inoltre, assolto il IR Sa', no dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste con conseguente revoca le statuizioni civili disposte nei suoi confronti in primo grado, con conferma della decisione di primo grado nel resto. 2. Hanno proposto ricorso ON IA e IR NO, a mezzo dei propri difensori, proponendo il primo due motivi ci: ricorso e il secondo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pan. Ricorso ON. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 529 cod. proc. pen.; a seguito dell'impugnazione proposta dalla parte civile la Corte di appello riformava la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado nei confronti del ON IA e, riqualificato il fatto alla luce dell'art. 646 cod. pen., condannava i'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, senza tuttavia conseguentemente applicare l'art. 529 cod. proc. pen. per assenza della condizione di procedibilità. Precisava la difesa come in primo grado il capo di imputazione avesse avuto ad oggetto il reato di furto aggravato, procedibile d'ufficio, mentre a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello !a procedibilità dell'azione penale era subordinata alla presentazione di valida e tempestiva querela, elemento questo assente, considerato che la denuncia da cui aveva origine l'accertamento penale era stata presentata da LI AN, figlio della persona offesa sulla base di una delega con sottoscrizione priva di autentica. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché assente, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; ricorre una causa di nullità generale a regime intermedia attesa la riqualificazione operata in sentenza senza ii previo contraddittorio, con violazione del diritto di difesa;
certamente la riqualificazione come appropriazione indebita non poteva considerarsi una logica evoluzione dell'originaria contestazione ricorrendo una considerazione del fatto storico in tei - rnini strutturalmente diversi da quanto in contestazione;
la ricostruzione del fatto quale appropriazione indebita aggravata appare estremamente lacunoso, sostanzialmente apparente, non apparendo possibile individuare gli elementi sui quali sia fondato il ragionamento logico e giuridico della Corte di appello, mentre emergono diversi profili di contraddittorietà, attesa la condotta descritta dalla persona offesa sulla base degli atti acquisiti in giudizio, inequivocabilmente descritta come furto di assegni. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente ilogica quanto all'affermata piena credibilità delle persone offese e alla negativa considerazione del diritto al silenzio dell'imputato; l'affermazione di responsabilità è basata su ragionamenti astrattamente presuntivi e su deduzioni non consentite. Ricorso IR. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione all'art. 646 cod. pen.; in primo grado i ricorrenti venivano assolti non ricorrendo in alcun modo la prova della sottrazione e contraffazione degli assegni;
a seguito dell'impugnazione della parte civile gli stessi venivano condannati per il delitto di appropriazione indebita nonostante il pubblico ministero e la parte civile non avessero mai allegato, né provato i! legittimo possesso di tali beni di cui si sarebbero appropriati;
la motivazione sul punto è apodittica e non descrive compiutamente gli elementi costitutivi del reato così come riqualificato, con particolare riferimento al possesso della cosa altrui e alla definitiva appropriazione della stessa;
in particolare appare contraddittoria la considerazione, meramente ipotetica della Corte di appello, secondo la quale il possesso seppure sia stato acquisito in modo neutro, comunque incerto, sia stato poi intervertito in senso illecito con l'incasso a proprio nome;
risulta omessa qualunque motivazione in ordine a modalità e motivi in relazione ai quali gli imputati sarebbero venuti in possesso dei moduli da parte del legittimo titolare, soprattutto considerato che lo stesso aveva da sempre dichiarato che gli erano stati sottratti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità in relazione agli art. 649-bis e 129 cod. proc. pen.; la Corte di appello di Bologna non avrebbe potuto riqualificare il fatto, seppure a fini civilistici, come appropriazione indebita, difettando ab origine la condizione di procedibilità, in assenza di valida querela;
manca nella motivazione qualsiasi riferimento alla ricorrenza di una ipotesi aggravata di appropriazione indebita e la denuncia presentata dal figlio della persona offesa difetta del tutto dei requisiti richiesti dall'art. 337 cod. proc. pen. in mancanza di procura speciale in favore dello stesso, con violazione della disposizione di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen.; la scrittura privata non autenticata dei. 12/G8/2610 non poteva essere considerata in tal senso rilevante;
né la Corte di appello motiva in ordine alla sussistenza di eventuali aggravanti per poter ritenere ricorrente una procedibilità d'ufficio. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost., 521 cod. proc. pen. e art. 6 Conv.EDU per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
la fattispecie di appropriazione indebita differisce in modo sostanziale da quella di furto, atteso il legittimo possesso che caratterizza la prima fattispecie rispetto alla seconda;
la sostanziale diversità delle due fattispecie ha certamente violato il diritto di difesa dell'imputato sul punto, con impossibilità di esplicare pienamente il proprio diritto al pieno contraddittorio;
emerge inoltre in modo palese anche la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. atteso che il reato ritenuto in sentenza non costituisce uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile;
la decisione di appello ha realizzato una radicale trasformazione dei contenuti essenziali dell'accusa originariamente contestata. 4. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto il rigetto ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso del ON e il secondo motivo di ricorso del IR sono fondati e determinano l'assorbimento dei restanti motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli fini civili e revoca delle statuizioni civili per essere il reato di cui all'art. 646 cod. pen., così come riqualificato dalla Corte di appello improcedibile per difetto di querela. 2. La Corte di appello di Bologna ha riformato, ai soli fini civili, la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva assolto ON e IR dalla imputazione agli stessi ascritta ai sensi degli artt. 110, 81 cpv., 624-bis, 61 n. 5 e 7 cod. pen. Con motivazione non priva di illogicità e contraddittorietà (Si veda in tal senso pag. 2 della motivazione in ordine alla acquisizione del possesso dei titoli in modo neutro comunque incerto), è stato riqualificato il fatto originariamente imputato ai sensi dell'art. 646 cod. pen., definita, senza alcuna ulteriore specificazione, aggravata. Il giudice di secondo grado ha così motivato affermando che: "La mancanza di prova certa sulla introduzione abusiva nei domicilio del LI, e la esistenza di rapporti inter partes, giustifica la ipotesi che il possesso dei titoli, seppure sia stato acquisito in modo neutro (comunque incerto), sia stato poi intervertito in senso illecito con l'incasso a proprio nome. Il che consente di inquadrare i fatti sub capo a) nella meno grave fattispecie della appropriazione indebita aggravata". 3. Ciò premesso, si deve osservare come certamente potesse rientrare nei poteri del giudice di secondo grado, ai soli fini civili, la riqualificazione del fatto nel rispetto dei criteri ribaditi in più occasioni da!ia giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655 - 01). Tuttavia tale attività doveva essere svolta mediante una completa enunciazione e ricostruzione del fatto nei suoi elementi tipici, compresa l'aggravante che si supponeva essere ricorrente. La motivazione sul punto si presenta in pw-te assente (quanto alla ricorrenza di appropriazione indebita aggravata), in parte apodittica (quanto alle circostanze di fatto che portavano al possesso dei titoli e alla successiva interversione del 4 possesso), neanche basata su un mero criterio di verosimiglianza, tanto da non poter essere riscontrata nella ricostruzione proposta non solo l'effettiva interversione del possesso, ma anche la presenza dell'ipotesi aggravata nella condotta di appropriazione indebita, così come ritenuta, in modo sostanzialmente apodittico, dalla Corte di appello. 4. Ciò posto, in mancanza di qualsiasi elemento che possa far supporre nella ricostruzione proposta la ricorrenza di una non meglio precisata appropriazione indebita aggravata, in mancanza di puntuale e specifica ricostruzione sul punto, il giudice di secondo grado, proprio in considerazione della riqualificazione rispetto all'imputazione originaria, si ripete seppur sommariamente e in sostanza apoditticamente realizzata, avrebbe dovuto verificare la ricorrenza della condizione di procedibilità, che oggettivamente nel caso di specie non si può ritenere ricorrente. Difatti il procedimento ha tratto origine, come correttamente evidenziato dalla difesa, dalla denuncia presentata dai figlio della persona offesa, che difetta del tutto dei requisiti richiesti dall'art. 333 e 337 cod. proc. pen. in mancanza di procura speciale in favore dello stesso, con violazione della disposizione di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen. Il figlio della persona offesa aveva presentato denuncia nell'interesse dello stesso in modo informale, senza essere stato nominato procuratore speciale. La circostanza, ovviamente, non era stata presa in considerazione dal giudice di primo grado in presenza di fatto, oggetto di contestazione, procedibile d'ufficio, mentre la riqualificazione effettuata dal giudice di appello nei termini impropri sopra richiamati, con motivazione decisamente apodittica e dunque assente, avrebbe comunque imposto la verifica del requisito di procedibilità. Il giudice di appello ha sostanzialmente omesso tale verifica, necessaria in mancanza di una compiuta descrizione e individuazione di condotta appropriativa in ipotesi aggravata. P.Q,M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dai ricorrenti ai soli fini civili per essere il reato di cui all'art. 646 cod. pen., così come riqualificato dalla Corte di appello, improcedibile per difetto di que -eia, e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Così deciso il 4 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Mar-zia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig- CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Christian Paolo PETRINA per ON e Avv. Ermann CORSO per IR che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogn conseguente statuizione;
udite le conclusioni del difensore della parte civile Avv. Pietro GIAMPAOLO per LI AN. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2020 ta Ccirte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ch Bologna emessa in data 11/07/2017, ha qualificato il fatto di cui al capo 1) come dppropriazione indebita, preso atto del giudicato sulle statuizioni penali, ed .ha accolto l'appello della parte civile in ordine alla responsabilità civile, con condanna Cei imputati al risarcimento del danno derivante da detto reato nei confronti IA parte civile appellante, danno da liquidare in separato giudizio con asseraz.wie di una provvisionale di euro Penale Sent. Sez. 2 Num. 2102 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 diecimila;
ha, inoltre, assolto il IR Sa', no dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste con conseguente revoca le statuizioni civili disposte nei suoi confronti in primo grado, con conferma della decisione di primo grado nel resto. 2. Hanno proposto ricorso ON IA e IR NO, a mezzo dei propri difensori, proponendo il primo due motivi ci: ricorso e il secondo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pan. Ricorso ON. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 529 cod. proc. pen.; a seguito dell'impugnazione proposta dalla parte civile la Corte di appello riformava la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado nei confronti del ON IA e, riqualificato il fatto alla luce dell'art. 646 cod. pen., condannava i'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, senza tuttavia conseguentemente applicare l'art. 529 cod. proc. pen. per assenza della condizione di procedibilità. Precisava la difesa come in primo grado il capo di imputazione avesse avuto ad oggetto il reato di furto aggravato, procedibile d'ufficio, mentre a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello !a procedibilità dell'azione penale era subordinata alla presentazione di valida e tempestiva querela, elemento questo assente, considerato che la denuncia da cui aveva origine l'accertamento penale era stata presentata da LI AN, figlio della persona offesa sulla base di una delega con sottoscrizione priva di autentica. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché assente, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; ricorre una causa di nullità generale a regime intermedia attesa la riqualificazione operata in sentenza senza ii previo contraddittorio, con violazione del diritto di difesa;
certamente la riqualificazione come appropriazione indebita non poteva considerarsi una logica evoluzione dell'originaria contestazione ricorrendo una considerazione del fatto storico in tei - rnini strutturalmente diversi da quanto in contestazione;
la ricostruzione del fatto quale appropriazione indebita aggravata appare estremamente lacunoso, sostanzialmente apparente, non apparendo possibile individuare gli elementi sui quali sia fondato il ragionamento logico e giuridico della Corte di appello, mentre emergono diversi profili di contraddittorietà, attesa la condotta descritta dalla persona offesa sulla base degli atti acquisiti in giudizio, inequivocabilmente descritta come furto di assegni. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente ilogica quanto all'affermata piena credibilità delle persone offese e alla negativa considerazione del diritto al silenzio dell'imputato; l'affermazione di responsabilità è basata su ragionamenti astrattamente presuntivi e su deduzioni non consentite. Ricorso IR. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione all'art. 646 cod. pen.; in primo grado i ricorrenti venivano assolti non ricorrendo in alcun modo la prova della sottrazione e contraffazione degli assegni;
a seguito dell'impugnazione della parte civile gli stessi venivano condannati per il delitto di appropriazione indebita nonostante il pubblico ministero e la parte civile non avessero mai allegato, né provato i! legittimo possesso di tali beni di cui si sarebbero appropriati;
la motivazione sul punto è apodittica e non descrive compiutamente gli elementi costitutivi del reato così come riqualificato, con particolare riferimento al possesso della cosa altrui e alla definitiva appropriazione della stessa;
in particolare appare contraddittoria la considerazione, meramente ipotetica della Corte di appello, secondo la quale il possesso seppure sia stato acquisito in modo neutro, comunque incerto, sia stato poi intervertito in senso illecito con l'incasso a proprio nome;
risulta omessa qualunque motivazione in ordine a modalità e motivi in relazione ai quali gli imputati sarebbero venuti in possesso dei moduli da parte del legittimo titolare, soprattutto considerato che lo stesso aveva da sempre dichiarato che gli erano stati sottratti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità in relazione agli art. 649-bis e 129 cod. proc. pen.; la Corte di appello di Bologna non avrebbe potuto riqualificare il fatto, seppure a fini civilistici, come appropriazione indebita, difettando ab origine la condizione di procedibilità, in assenza di valida querela;
manca nella motivazione qualsiasi riferimento alla ricorrenza di una ipotesi aggravata di appropriazione indebita e la denuncia presentata dal figlio della persona offesa difetta del tutto dei requisiti richiesti dall'art. 337 cod. proc. pen. in mancanza di procura speciale in favore dello stesso, con violazione della disposizione di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen.; la scrittura privata non autenticata dei. 12/G8/2610 non poteva essere considerata in tal senso rilevante;
né la Corte di appello motiva in ordine alla sussistenza di eventuali aggravanti per poter ritenere ricorrente una procedibilità d'ufficio. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost., 521 cod. proc. pen. e art. 6 Conv.EDU per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
la fattispecie di appropriazione indebita differisce in modo sostanziale da quella di furto, atteso il legittimo possesso che caratterizza la prima fattispecie rispetto alla seconda;
la sostanziale diversità delle due fattispecie ha certamente violato il diritto di difesa dell'imputato sul punto, con impossibilità di esplicare pienamente il proprio diritto al pieno contraddittorio;
emerge inoltre in modo palese anche la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. atteso che il reato ritenuto in sentenza non costituisce uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile;
la decisione di appello ha realizzato una radicale trasformazione dei contenuti essenziali dell'accusa originariamente contestata. 4. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto il rigetto ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso del ON e il secondo motivo di ricorso del IR sono fondati e determinano l'assorbimento dei restanti motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli fini civili e revoca delle statuizioni civili per essere il reato di cui all'art. 646 cod. pen., così come riqualificato dalla Corte di appello improcedibile per difetto di querela. 2. La Corte di appello di Bologna ha riformato, ai soli fini civili, la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva assolto ON e IR dalla imputazione agli stessi ascritta ai sensi degli artt. 110, 81 cpv., 624-bis, 61 n. 5 e 7 cod. pen. Con motivazione non priva di illogicità e contraddittorietà (Si veda in tal senso pag. 2 della motivazione in ordine alla acquisizione del possesso dei titoli in modo neutro comunque incerto), è stato riqualificato il fatto originariamente imputato ai sensi dell'art. 646 cod. pen., definita, senza alcuna ulteriore specificazione, aggravata. Il giudice di secondo grado ha così motivato affermando che: "La mancanza di prova certa sulla introduzione abusiva nei domicilio del LI, e la esistenza di rapporti inter partes, giustifica la ipotesi che il possesso dei titoli, seppure sia stato acquisito in modo neutro (comunque incerto), sia stato poi intervertito in senso illecito con l'incasso a proprio nome. Il che consente di inquadrare i fatti sub capo a) nella meno grave fattispecie della appropriazione indebita aggravata". 3. Ciò premesso, si deve osservare come certamente potesse rientrare nei poteri del giudice di secondo grado, ai soli fini civili, la riqualificazione del fatto nel rispetto dei criteri ribaditi in più occasioni da!ia giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655 - 01). Tuttavia tale attività doveva essere svolta mediante una completa enunciazione e ricostruzione del fatto nei suoi elementi tipici, compresa l'aggravante che si supponeva essere ricorrente. La motivazione sul punto si presenta in pw-te assente (quanto alla ricorrenza di appropriazione indebita aggravata), in parte apodittica (quanto alle circostanze di fatto che portavano al possesso dei titoli e alla successiva interversione del 4 possesso), neanche basata su un mero criterio di verosimiglianza, tanto da non poter essere riscontrata nella ricostruzione proposta non solo l'effettiva interversione del possesso, ma anche la presenza dell'ipotesi aggravata nella condotta di appropriazione indebita, così come ritenuta, in modo sostanzialmente apodittico, dalla Corte di appello. 4. Ciò posto, in mancanza di qualsiasi elemento che possa far supporre nella ricostruzione proposta la ricorrenza di una non meglio precisata appropriazione indebita aggravata, in mancanza di puntuale e specifica ricostruzione sul punto, il giudice di secondo grado, proprio in considerazione della riqualificazione rispetto all'imputazione originaria, si ripete seppur sommariamente e in sostanza apoditticamente realizzata, avrebbe dovuto verificare la ricorrenza della condizione di procedibilità, che oggettivamente nel caso di specie non si può ritenere ricorrente. Difatti il procedimento ha tratto origine, come correttamente evidenziato dalla difesa, dalla denuncia presentata dai figlio della persona offesa, che difetta del tutto dei requisiti richiesti dall'art. 333 e 337 cod. proc. pen. in mancanza di procura speciale in favore dello stesso, con violazione della disposizione di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen. Il figlio della persona offesa aveva presentato denuncia nell'interesse dello stesso in modo informale, senza essere stato nominato procuratore speciale. La circostanza, ovviamente, non era stata presa in considerazione dal giudice di primo grado in presenza di fatto, oggetto di contestazione, procedibile d'ufficio, mentre la riqualificazione effettuata dal giudice di appello nei termini impropri sopra richiamati, con motivazione decisamente apodittica e dunque assente, avrebbe comunque imposto la verifica del requisito di procedibilità. Il giudice di appello ha sostanzialmente omesso tale verifica, necessaria in mancanza di una compiuta descrizione e individuazione di condotta appropriativa in ipotesi aggravata. P.Q,M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dai ricorrenti ai soli fini civili per essere il reato di cui all'art. 646 cod. pen., così come riqualificato dalla Corte di appello, improcedibile per difetto di que -eia, e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Così deciso il 4 novembre 2022.