Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
1 7 1 7 /0 1 4 PUBBLIC IT LIANA 7 O 3 L 2 L N O , E B 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C 9 E 9 A E 1 P - N I 1 O 1 D I - LA TE SUPREMA DI CASSAZIONE Z 1 E A 2 Oggetto R C T 1 I S D 9 I SEZIONE PRIMA CIVILE G U 3 I E E R G 6 A E 4 D . dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E . T T T T N B S E A S K Dott. Giovanni E OLLA - Presidente Č R.G.N. 1110/99 Cron. 3635 Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere - ConsigliereDott. Francesco RI FIORETTI Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud.19/05/00 Dott. Luigi Consigliere MACIOCE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 452 SENT Richiesta C E RIURE dal Sig. 7 FEB. 2001- sul ricorso proposto da: per diritti L.300 in # CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, IL CANCELLIERE persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato CANCELLERIA COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
Cr066514 - ricorrente ·
contro
NA TE;
- intimata avvers0 la sentenza n. 180/97 del Giudice di pace di 2000 MESAGNE, depositata il 05/12/97; 1058 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 19/05/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti motivi. b с -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Mesagne, con la sentenza pubblicata il 5 dicembre 1997, accogliendo la domanda proposta da TE AN nei confronti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, dichiarava la insussistenza del potere impositivo l'annullamento delladel Consorzio e disponeva riscossione di lire 35.204 da esso operata illegittimamente a titolo di contributo consortile nei confronti della AN. Rigettando la eccezione di incompetenza sollevata dal Consorzio, il giudice di pace negava che la controversia rientrasse tra quelle che l'art. 9, comma 2, c.p.c. riserva alla competenza del Tribunale, poiché ai contributi consortili non può riconoscersi la natura di tributi, essendo invece essi inerenti a un rapporto obbligazione: sicchè dovevaprivatistico di riconoscersi in ragione del valore dell'oggetto - della pretesa la competenza del giudice adito. - Giudicava poi nel merito, in rapporto al disposto dell'art. 10 legge regione Puglia 31 maggio 1980, n.54 e dell'art.860 C.C., che il Consorzio non avesse provato il presupposto del suo diritto ad esigere il contributo e cioè la sussistenza del beneficio che l'immobile della AN aveva tratto hosew 3 dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio insufficiente essendo al riguardo la stesso, semplice inclusione del bene nello specifico comprensorio di bonifica. Contro questa decisione il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di cassazione, attinenti il primo alla competenza e il secondo alla motivazione della valutazione di merito in ordine alla negata sussistenza di un beneficio diretto tratto dall'immobile della AN in dipendenza dalle opere di bonifica. La intimata AN non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo prospetta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 c.c.; degli artt. 11, 22 e 59 r.d. 13 febbraio 1933, n.215; degli artt. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n.953 (convertito nella 1. n.53 del 1983) e 8, c.lbis, d.l. 27 aprile 1990, n.90 (convertito nella 1. n.165 del 1990), nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo" e richiama il principio - disatteso dalla sentenza botow impugnata anche di recente riaffermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9493/1998, secondo cui le controversie che abbiano ad oggetto i contributi pretesi dai consorzi di bonifica hanno natura tributaria e sono perciò rimesse alla competenza ratione materiae- - del Tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, prima ipotesi, c.p.c.. Il motivo è fondato e nell'accoglimento di esso rimane assorbito il secondo motivo che censura la dipendente pronuncia di merito. Aderisce il collegio all'indirizzo ampiamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, confermato di recente dalla pronuncia a sezioni unite (n.9493 del 1998) che ha condiviso il principio (già enunciato anche in talune sentenze 1963 e 5 del 1967nn.55 del - della Corte Costituzionale) secondo cui "le modalità di costituzione del consorzio di bonifica, la sua struttura e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano 10 svolgimento della sua attività istituzionale chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuenza derivi da un impegno di carattere contrattuale associativo, assunto dai proprietari Соно 5 interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del facendo da ciò discendere che i comprensorio, esigibili mediante ruoli di contributi, contribuenza e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Cost., non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica". La presente controversia (che attiene alla legittimità della riscossione del contributo di bonifica operata dal Consorzio ricorrente nei confronti di TE AN) verte dunque “in materia" di tributi e perciò è rimessa art. 9, comma 2, c.p.c. alla competenza del Tribunale (non essendo stata compresa nell' oggetto della giurisdizione tributaria" dall'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546). Accolto il primo motivo del ricorso e cassata la sentenza impugnata che ha affermato la competenza del giudice adito (caducata anche nella dipendente pronuncia sul cosun merito: art. 336 c.p.c.), deve dichiararsi la - ratione materie -- del Tribunale di competenza Brindisi. Sussistono giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo motivo, cassa ladichiara sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio. Roma, 19 maggio 2000 Il Relatore Il Presidente famulant, et. fiota. Oh DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 2001 бито RI Di ZZ IN Rasie Oggi, IL CANCELLIERE 4 ) 7 O E 3 L . RI Di ZZ L C та нного N O A , B 1 P Dr E 9 I 9 E D 1 - N 1 E O 1 I - C Z I 1 A 2 D R . U T I L S I 9 G G 3 E E E R N . 6 A T 4 D . S E I T T ( T N R E A S E 7