Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 39075
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., la mancata ottemperanza all'ordine del giudice civile impartito ex art. 700 cod. proc. civ. ed avente ad oggetto la reintegrazione di un dipendente nel pubblico ufficio ricoperto, quando allo stesso sono connessi precisi diritti patrimoniali, poichè, in tal caso, il provvedimento giudiziale rientra nel novero delle misure cautelari a difesa del credito tutelate dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla mancata reintegra nel posto di comandante della Polizia municipale, al quale era collegata una specifica e consistente "indennità di posizione").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 39075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39075
    Data del deposito : 26 marzo 2014

    Testo completo