Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15135 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 15135 15735/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 10453/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 35382 - Consigliere © Dott. Alberto SPANO' Rep. Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Ud. 10/07/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: BR, elettivamente domiciliata in ROMA PELLEGRINI presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentata e difesa dall'avvocato CASSAZIONE, GIANNI FRISONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI 3398 PICCIOTTO, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 3609/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 09/12/99 R.G.N. 647/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, NA PE, cittadina italiana residente in Italia, conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire, per il 1995, l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni), a ciò premettendo di avere nello stesso anno prestato lavoro subordinato, per oltre settantotto giorni, in territorio della Repubblica di San Marino. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito rigettava la domanda con sentenza del 17 ottobre 1997, che, a seguito di gravame della soccombente, veniva confermata dal Tribunale di Rimini, con la sentenza ora denunciata. Osservava, infatti, il giudice d'appello: la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale – firmata Roma il 10 luglio - 1974, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1975, n. 432 – si applica alle legislazioni - sia "esistenti" che "future" (art.1, lettera a) - in materia, tra l'altro, di "prestazioni di disoccupazione" (art. 2, lettera G); non può sorgere, quindi, alcun ragionevole dubbio circa l'applicabilità della convenzione all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni), pur essendo stata istituita, da "legislazione" successiva alla stipulazione della convenzione stessa e, peraltro, "pur prescindendo dalla formalità dell'iscrizione all'ufficio del lavoro", che é richiesta invece per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
tuttavia non risulta soddisfatta, nella specie, la "condizione" - del diritto alla prestazione di disoccupazione pretesa - della "iscrizione" presso l'Ufficio del lavoro italiano e della sottoposizione al "controllo ivi organizzato" – entro otto giorni dalla "cessazione dell'iscrizione presso l'Ufficio del lavoro di San Marino, a seguito della caduta in disoccupazione" siccome é stabilito - espressamente dall'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione (art.26, paragrafo 3). Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.ed illustrato da memoria. L'intimato Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha depositato procura alle liti. 1 Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa - applicazione di norme di diritto (art. 36 e 37 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1975, n. 432; 25 e 26 dell'accordo amministrativo per l'applicazione della stessa convenzione;
15 delle disposizioni sulla legge in generale), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) NA PE - censura la sentenza impugnata per avere negato il proprio diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti – sebbene lo avesse acquisito, a norma - della convenzione, in dipendenza di lavoro prestato eclusivamente nella Repubblica di San Marino (art.36) e della propria residenza in Italia nello stato di disoccupazione (art.37) - e, peraltro, non sono richiesti dalla legislazione italiana, per l'erogazione della stessa indennità, le modalità (iscrizione all'Ufficio de lavoro e controllo sullo stato di disoccupazione) che sono previste, invece, per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali, in relazione alla quale, soltanto, quelle modalità devono ritenersi quindi richiamate dall'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, tanto più ove si consideri che l'accordo é stato stipulato prima dell'istituzione dell'indennità, di cui si discute nel presente giudizio. Con il secondo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni) la ricorrente censura la - sentenza impugnata per avere subordinato l'accesso all'indennità di dissoccupazione con requisiti ridotti, di cui si discute, a modalità (iscrizione all'Ufficio del lavoro e soggezione ai controlli), che non sono richieste per la stessa indennità dalla legislazione italiana che la disciplina (ai sensi degli art.36 e 37 della convenzione, cit.). Il ricorso é fondato.
2.Con riferimento a fattispecie identica a quella dedotta nel presente giudizio, questa Corte (sentenza n. 2318 del 2002) ha già avuto occasione di enunciare il seguente principio di diritto: "Ai lavoratori italiani disoccupati o inoccupati residenti in Italia che abbiano maturato i richiesti requisiti assicurativi e/o contributivi in dipendenza di lavoro prestato - anche in via esclusiva - nel territorio della Repubblica di San Marino è attribuibile l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti alle medesime condizioni previste, in generale, per tutti i lavoratori italiani 1 L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160 sancisce testualmente: 2 e, quindi, senza che sia necessario il rispetto dei termini e delle modalità (iscrizione all'ufficio del lavoro e soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui all'art. 75 r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito nella legge n. 1155 del 1936 e all'art. 34 del d.P.R. n. 818 del 1957) che sono stabiliti per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che a dette modalità si riferisca l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, ratificata e resa esecutiva con legge n. 432 del 1975. Infatti, su tale accordo (che, peraltro, è antecedente alla legge introduttiva dell'indennità di cui si discute) prevalgono la citata convenzione e la legge che l'ha ratificata e le ha dato esecuzione che hanno espressamente incluso nel proprio ambito applicativo la legislazione degli Stati contraenti anche successiva alla stipulazione della convenzione. "I La Corte intende confermare tale principio.
3. E' ben vero, infatti, che l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, della quale si discute nel presente giudizio, é stata istituita nel nostro ordinamento da "legislazione" (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, d successive modifiche ed integrazioni) all'evidenza successiva alla 1 e convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, in materia di sicurezza sociale, essendo stata questa firmata a Roma il 10 luglio 1974 (ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1975, n. 432). Tuttavia é la stessa convenzione a stabilire come la sentenza - impugnata, del resto, riconosce - che, ai fini della sua applicazione, "il termine legislazione designa le leggi, i regolamenti, i decreti e le disposiziioni statutarie" di ciascuno degli stati contraenti - non solo già "esistenti", alla data di stipulazione della convenzione, ma anche "future" - in materia, tra l'altro, di "prestazioni di disoccupazione" (art. 1, letera a, in relazione all'art. 2, paragrafo 1, lettera g, della convenzione). Ne risultano, quindi, incluse - nel "termine legislazione" - fonti, sia primarie che secondarie, di ciascuno degli stati contraenti – in una delle - materie contemplate (art.2, cit.), peraltro definite genericamente mediante "L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, (.....), anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisit dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, (.....) abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate." riferimento esclusivo all'evento protetto (quali, nel nostro caso, "le prestazioni di disoccupazione") - a prescindere dalla data della loro adozione, appunto, come dalle date successive di entrata in vigore e di applicazione. Pertanto la convenzione si applica alla "legislazione" di ciascuno degli stati contraenti ancorché successiva alla sua stipulazione - che abbia - ad oggetto, per quel che qui interessa, qualsiasi "prestazione di disoccupazione".
4. Parimenti é la stessa convenzione, poi, ad identificare - quali fonti di disciplina delle dedotte fattispecie - proprio le invocate disposizioni in materia di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni, cit., appunto). Infatti la "residenza" sul territorio di ciascuno degli stati contraenti é il criterio generale di collegamento per identificare - nella "legislazione" di tale stato la fonte della disciplina da applicare, nelle materie che - formano oggetto della convenzione, "alle stesse condizioni dei cittadini" (ai sensi dell'art. 4 della convenzione). Nè il criterio generale prospettato subisce - almeno in materia di disoccupazione alcuna delle deroghe che sono previste - contestualmente (art.
7-10 della convenzione). Tali deroghe, infatti, riguardano soltanto i "lavoratori occupati" - per i quali é prevista la soggezione alla legislazione dello stato contraente, nel cui territorio prestano la propria opera (art.7, paragrafo 2, lettera a) nonché i "funzionari pubblici" (ed "assimilati") - che sono assoggettati, invece, alla legislazione dello stato contraente dalla cui amministrazione dipendono a prescindere, in entrambi i casi, dalla "residenza" dei - lavoratori interessati. I lavoratori "non occupati" (disoccupati, cioé, oppure inoccupati), invece, sono soggetti alla legislazione dello stato contraente nel quale risiedono. In materia di disoccupazione, infatti, il prospettato criterio generale di collegamento (art. 4 della convenzione, cit.), lungi dall'essere derogato, viene addirittura ribadito espressamente (arg. ex art. art.37 della stessa convenzione). Nella soggetta materia, quindi, le persone - che risiedono in uno degli stati contraenti - sono ammesse ai benefici previsti dalla "legislazione" dello stato medesimo, alle "condizioni" stabilite per i cittadini. Tanto basta, peraltro, anche per applicare l'istituto della "totalizzazione" - previsto dalla stessa convenzione (art. 36, paragrafo1) al fine del - perfezionamento - per quel che qui inteessa - dello specifico requisito contributivo che é richiesto, appunto, per l'accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, della quale si discute nel presente giudizio.
5. In materia di disoccupazione, invero, la convenzione prevede, bensì, l'istituto della "totalizzazione" (art.36, paragrafo 1, cit.) - che impone a ciascuno degli stati contraenti di tenere conto, "nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro stato contraente", al fine del perfezionamento del requisito assicurativo e/o contributivo previsto dalla propria legislazione per avere diritto alle prestazioni - ma ne subordina, tuttavia, l'applicazione alla "condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione al cui titolo le prestazioni sono richieste" (paragrafo 2 dello stesso art.36). -Tale "condizione" si verifica puntualmente – per quanto si é detto - nel caso prospettato di persona residente in uno degli stati contraenti - ed ammesso, perciò, a trattamenti di disoccupazione previsti dalla "legislazione" dello stato medesimo dopo avere, in ipotesi, prestato la - propria opera nel territorio ed essere stato assoggettato, per ciò, alla "legislazione" dell'altro stato contraente. -Pertanto le persone residenti in Italia sono ammesse alle stesse "condizioni" previste, in linea generale, per i cittadini italiani (dall'art.art.7, De comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni, cit.) - all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui si discute. La prospettata soggezione alla "legislazione" italiana comporta - per quanto si é detto - che, al fine del perfezionamento del requisito assicurativo o contributivo per l'accesso a detta indennità, si deve tenere conto "nella misura necessaria" – e, perciò, anche per intero - dei "periodi - di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro stato contraente" (ai sensi dell'art. 7 della convenzione, cit.), in dipendenza del lavoro prestato in ipotesi, anche in via esclusiva - nel territorio dello stato - medesimo. Si tratta, in altri termini, di una ipotesi di totalizzazione di periodi di assicurazione e/o contribuzione maturati in paesi diversi al fine del - perfezionamento dei requisiti (assicurativi, appunto, e/o contributivi) per l'accesso a prestazioni previdenziali - che non é dissimile, nella sostanza, da quelle già previste, fin dall'origine (vedi l'articolo 51 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ed i regolamenti che ne hanno dato attuazione) nell'ordinamento comunitario (vedi, per tutte, Cass., sez. Un., n. 635/93, 242/90,e, sez.lav., n. 2883/95, 2405/93 e, con specifico riferimento ad indennità di disoccupazione, 3909/87; Corte giust. CE n.275/98, 3909, 131, 88/97, 94/85), nonché da convenzioni internazionali bilaterali in materia di sicurezza sociale (vedi, per tutte, Cass., sez. lav., n.7439, 5513/97). Né può essere trascurato che l'istituto della totalizzazione di periodi 5 -contributivi – maturati in paesi diversi, come nella specie, o comunque in gestioni previdenziali diverse - risulta funzionale, da un lato, alla garanzia di "adeguatezza" (art.38, comma secondo, cost.) delle prestazioni previdenziali (vedi Corte cost. n. 61 del 1999, sia pure con riferimento ad ipotesi di totalizzazione affatto diversa da quella che ci occupa) e, dall'altro, al fine di promuovere o, comunque, non ostacolare la mobilità dei lavoratori (vedi art. 51 Trattato CEE, cit.). Applicando i suesposti principi alle dedotte fattispecie, ritiene la Corte che l'attuale ricorrente abbia diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, pretesa nel presente giudizio.
6. Infatti é' la "residenza" in Italia della ricorrente, in stato di disoccupazione, ad imporre - per quanto si é detto - l'applicazione, alla dedotta fattispecie, delle disposizioni - che hanno istituito e disciplinano, nel nostro ordinamento, detta indennità (art. 7, comma 3, del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni, cit.) - e, con essa, la prospettata - utilizzazione dei "periodi di contribuzione compiuti sotto la legislazione" della Repubblica di San Marino al fine della maturazione del requisito contributivo richiesto per l'accesso all'indennità medesima ("almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria"). Né pare controverso il perfezionamento, nella dedotta fattispecie, di detto requisito contributivo, sia pure in dipendenza di lavoro prestato soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino. Tanto basta per ritenere fondata la pretesa dell'attuale ricorrente. Non é stata, infatti, mai contestata - e, comunque, risulta ora coperta dal giudicato interno la sussistenza, nella specie, del concorrente requisito di anzianità assicurativa - previsto (art. 19, primo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv.dalla 1.6 luglio 1939, n. 1272) per l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, ma esteso espressamente alla indennità con requisiti ridotti (dalle citate disposizioni, che la istituiscono e la disciplinano). Le stesse disposizioni, peraltro, non estendono alla indennità con requisiti ridotti – come il Tribunale, del resto, riconosce -le "modalità" che - sono previste per l'indennità con requisiti normali.
7. Infatti le disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni, cit.), espressamente, rinviano alla disciplina dell'indennità con requisiti normali (di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv.dalla 1.6 aprile 1936, n. 1155 ed al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, 6 -conv.dalla 1.6 luglio 1939, n. 1272) – per quanto riguarda, specificamente, l'individuazione dei beneficiari potenziali dell'indennità (art.40 del primo dei testi normativi citati) ed il già ricordato requisito dell'anzianità assicurativa (art. 19 del secondo testo normativo) - e, del pari espressamente, prevedono – "in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio", richiesto - per l'altra indennità - uno specifico requisito contributivo ridotto ("almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria": vedi, per tutte, Cass.11633/99, 11757/98, 12260/95). Coerente con il prospettato requisito contributivo ridotto risulta, poi, la previsione contestuale che i lavoratori "hanno diritto all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate e, comunque, non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate" (vedi Cass.5658/99). Ne risulta ribadito così che lo stato di disoccupazione resta l'evento protetto, anche nel caso dell'indennità con requisiti ridotti. Tuttavia, in difetto di previsione diretta o di espresso rinvio (quale quello dell'all'art. 8 legge n. 1115 del 1968, per il trattamento speciale di disoccupazione ivi previsto: vedi Cass. n.991 del 1999), non si estendono all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti "termini" e - - "modalità" (quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui all'art. 75 del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.1155 ed all'art. 34 del DPR 26 aprile 1957, n.818), che sono parimenti previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. -Del resto, la diversità di "termini" e "modalità" per l'accesso a ciascuna delle due indennità di disoccupazione prospettate (con requisiti ridotti, appunto, oppure normali) risulta confermata dalla norma - d'interpretazione autentica (art. 3, comma 4, decreto-legge 29 marzo 1991, n.109, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 169), secondo cui il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui alle disposizioni interpretate dell'all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni, cit.) "sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali (.....)". Né rileva, in contrario, la circostanza che dette "modalità" (iscrizione all'ufficio di collocamento, soggezione al controllo sullo stato di 7 disoccupazione, appunto) siano previste nell'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione (art.26, paragrafo 3). Formulata sulla falsariga della disciplina in tema d'indennità di disoccupazione con requisiti normali - già allora vigente - la previsione dell'accordo, ovviamente, ignora la sopravvenuta disciplina dell'indennità con requisiti ridotti. - laNé può derogarne in peius per i lavoratori interessati "legislazione" nazionale applicabile alla stessa indennità (nella specie, il più volte citato art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni), senza che ne risulti violata la stessa convenzione (art.4, cit.). Questa garantisce, infatti, l'applicazione della "legislazione" nazionale di ciascuno degli stati contraenti - che risulti applicabile, come nella specie, in base al criterio della residenza - "alle stesse condizioni dei cittadini di tale stato". -Né può essere trascurato, peraltro, che - nella gerarchia delle fonti convenzione internazionale e relativa legge di ratifica ed escuzione, quali fonti primarie, prevalgono sull'accordo amministrativo - fonte, all'evidenza, secondaria - nella specie stipulato tra le "autorità competenti" dei due stati conraenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto riguarda l'Italia, e Dicasteo della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanità, per quanto riguarda San Marino) per l'applicazione della convenzione (art.44, in relazione all'art. 1, paragrafo 1, lettera b, della convenzione medesima).
8. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla ricorrente. Dev'essere, tuttavia, cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.). In applicazione degli stessi principi, infatti, la Corte può decidere la causa nel merito accogliendo la domanda proposta dall'attuale
- ricorrente -
in quanto non sono all'uopo necessari, per quanto si é detto, accertamenti di fatto ulteriori (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., cit.). Per quanto riguarda le spese dei giudizi di merito - sulle quali si deve provvedere in caso di cassazione senza rinvio (art. 385, secondo comma, c.p.c.) - ritiene la Corte che ricorrano, nella specie, giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti. Le spese del presente giudizio di cassazione, infine, vanno poste a carico dell'Istituto intimato - in base alla regola della soccombenza - e liquidate in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata;
Decidendo nel merito, in accoglimento della domanda proposta contro l'INPS dall'attuale ricorrente NA PE, ne riconosce il diritto a percepire, per il 1995, l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni); compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito;
condanna L'INPS a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 13,00, oltre euro 2000 (duemila) per onorario, e ne dispone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario Gianni Frisoni. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002. Presidente Il Consigliere estensore Chc ete De La in die hawella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 OTT. 2002 Quche Пашевой IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-873 N. 532 : 9