Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
La scelta del rito processuale da seguire compete esclusivamente al pubblico ministero in qualità di titolare dell'azione penale, non essendo prevista alcuna facoltà per il denunciante di opporsi alla formulazione della richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 13028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13028 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/02/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 382
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 22837/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD IS, nato a [...] il [...];
P.O. nel proc. c/o;
NA ER, nato a [...] il [...];
indagato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256;
avverso il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Torino del 24.6.11;
Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. dr. SPINACI Sante, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - A seguito di esposto-denuncia proposto dall'odierno ricorrente per la violazione, da parte di NA ER, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 (deposito Incontrollato di rifiuti su un'area di pubblico transito) il G.i.p. ha emesso decreto penale di condanna a carico del NA.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il denunciante ha proposto ricorso, personalmente, dolendosi del fatto che il G.i.p. avesse adottato il procedimento per decreto nonostante l'espressa opposizione a tale mezzo procedurale formulata nell'atto di denunzia e ravvisando in ciò una violazione di legge.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Lo stesso ricorrente, pur assumendo esservi stata inosservanza della legge penale (rectius processuale) non indica quale sarebbe stata la disposizione violata. Il vero è che la titolarità dell'azione penale è nella esclusiva competenza del pubblico ministero al quale solo spetta la scelta del rito da adottare (fatte salve alcune eccezioni come quella dei riti alternativi ovvero quella del giudizio immediato che, però, prevedono facoltà solo per l'indagato/imputato). L'unica ipotesi di "opposizione" qualificata per la p.o. riguarda il caso dell'archiviazione.
In altri termini, il sistema non prevede alcuna facoltà, per il denunciante, nel proprio atto di segnalazione di una notizia di reato, di precludere, al P.M. - una volta che decida di procedere perii reato denunciato - la via della richiesta di decreto penale di condanna.
Il ricorso, del resto, è meramente assertivo sul punto e generico. Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013