Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine del giudice civile di reintegrazione del lavoratore licenziato nel posto di lavoro, emesso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto statuto dei lavoratori), restando ferma la possibilità di configurare, nella detta inosservanza, l'ipotesi di reato di cui all'art. 388 stesso codice, sempre che ricorrano gli elementi costitutivi tipici della condotta di quest'ultimo reato (nella specie ritenuti insussistenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2004, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1329
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 009575/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IO LE - Parte Civile -;
nel proc. a carico di:
SS AN, N. IL 05/11/1939;
avverso SENTENZA del 15/10/2002 TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Palombarini G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. S. Ciotti.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 15/10/2002 il Tribunale di Napoli assolveva AS AN "perché il fatto non sussiste" dal reato di cui all'art. 650 c.p. (per non avere, quale amm.re delegato della soc. Italtel, ottemperato all'ordine pretorile di reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente D'LE LE illegittimamente licenziato), sul rilievo dell'inapplicabilità di tale specifica sanzione per la violazione dell'art. 18 St. lav., a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 28 stesso Statuto. Il ricorso per Cassazione proposto dal difensore di parte civile avverso detta sentenza risulta infondato.
Ed invero, se è pacifica la sussistenza del reato di cui all'art. 650 c.p., in forza dell'esplicita previsione normativa, nel caso di inottemperanza al provvedimento di reintegrazione materiale del dipendente licenziato nel posto di lavoro, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori - (Cass., Sez. 6^, 16 marzo 1973, Pini, rv. 123587; Sez. 1^, 13 marzo 1986, Battaglini, ivi n. 173193; Sez. 1^, 12 maggio 1989, Jacquin, rv. 183432), non può invece ravvisarsi il medesimo reato nel comportamento del datore di lavoro, destinatario di un ordine di reintegrazione emesso dal giudice civile in base all'art. 18 St. lav. ovvero ex art. 700 c.p.c., che ometta di reintegrare immediatamente il lavoratore nel posto di lavoro (Cass., Sez. 3^, 23 giugno 1975, Preziuso, rv. 89005). È fatta comunque salva, in tal caso, la configurabilità dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 388 comma 1 c.p., sempre che ne sussistano tuttavia gli elementi costitutivi della condotta tipica (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6^, 3 aprile 1992, Termini, rv. 190487): elementi nella specie affatto insussistenti, come ha esattamente rilevato il giudice di merito nella motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005