Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/1999, n. 7304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7304 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RISTORANTE SA DITTA DI TT FR E C. S.N.C., TT TO N.Q. SOCIO ILLIMITATAMENTE, TT NO N.Q. SOCIO ILLIMITATAMENE, NI DI N.Q. SOCIO ILLIMITATAMENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIAVEGATTI GIAN ANDREA, GIORGIO SANDRINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresenta pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZW 17,presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 75/96 del Tribunale di VERONA, depositata il 18/01/96 R.G.N. 5337/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BUSSA udito l'Avvocato SGROI per delega BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi in data 6.9.1991 e 31.3.1992 la s.n.c. Ristorante Ambassador di SO FR & C., in persona di FR SO, ed i soci FR SO in proprio, BE SO, ES SO e NA TI, proponevano opposizione, davanti al Pretore di Verona, rispettivamente avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal direttore della sede INPS di Verona il 9.7.1991 - con la quale era stato ingiunto a FR SO di pagare la somma di lire 765.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'omessa registrazione nei libri paga e matricola di due dipendenti, ed aver omesso il versamento dei relativi contributi dal 19.8.1989 al 10.6.1990 - e avverso il decreto ingiuntivo n. 487/92, con il quale il Pretore di Verona aveva ingiunto alla società Ristorante Ambassador ed ai soci illimitatamente responsabili di pagare all'INPS la somma di lire 7.008.902 a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive ed accessori, per il periodo agosto '89/giugno 190, in relazione alla posizione dei lavoratori SI ZZ e AR RA RR.
L'INPS, costituitosi, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due lavoratori, opponendosi nel merito all'accoglimento delle opposizioni.
Riuniti i due giudizi e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori, che restavano però contumaci, con sentenza del 27 agosto/29 novembre 1993 il Pretore accoglieva le opposizioni, annullando l'ordinanza e revocando il decreto ingiuntivo.
La decisione veniva impugnata dall'INPS nei confronti degli opponenti, che si costituivano resistendo.
Disposta anche in appello la integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori ZZ e RR, costoro, ritualmente citati, restavano ancora contumaci.
Con sentenza del 12/18 gennaio 1996 il Tribunale di Verona accoglieva l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava le opposizioni proposte dagli appellati avverso l'ordinanza ingiunzione e il decreto ingiuntivo, condannandoli alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ritenevano i giudici di appello che l'attività dei due lavoratori, camerieri espletanti servizio ai tavoli nei fine settimana, come era risultato dalle testimonianze acquisite, non rivestiva carattere di autonomia ma si inquadrava nello schema del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale valorizzava, ai fini della decisione, anche le denunce in data 11.6.1990, presentate dai lavoratori all'Ispettorato del Lavoro, con le quali veniva segnalata l'assoluta irregolarità del comportamento della ditta Ristorante Ambassador. Non venivano, invece, ritenute attendibili le dichiarazioni successivamente sottoscritte dai lavoratori e prodotte in causa dagli opponenti. Tali dichiarazioni, "in madornale contraddizione" con le precedenti denunce, erano state, ad avviso dei giudici di appello, predisposte dagli appellati, e dimostravano la evidente tacitazione degli interessati, che avevano ritenuto di non costituirsi in causa.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorrono, formulando un unico motivo di annullamento, la s.n.c. Ristorante Ambassador di SO FR & C., in persona del legale rappresentante FR SO, nonché i soci illimitatamente responsabili BE SO, ES Marotto e NA TI. L'INPS ha depositato procura, svolgendo le proprie difese all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe vagliato tutti gli aspetti di fatto emersi nel processo e non avrebbe definito quali elementi conducessero all'individuazione del requisito della subordinazione.
Ricordato che incombeva all'INPS l'onere di provare gli elementi posti a sostegno delle richieste contenute nell'ordinanza ingiunzione e nel decreto ingiuntivo, i ricorrenti deducono che il teste AR aveva riferito che erano i signori RR e ZZ a chiamare telefonicamente il Ristorante Ambassador per offrire i loro servizi, e che da un certo momento questi non si erano più fatti vivi;
e che i testi MB e AR avevano ricordato che le prestazioni dei due ammontavano a quattro o cinque serate nell'arco di vari mesi. Tali elementi dimostrano, ad avviso dei ricorrenti, la mancanza di un vincolo di subordinazione inteso come persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenersi a disposizione dei datore di lavoro per lo svolgimento di una attività preventivamente convenuta. Il ristorante non poteva fare affidamento sui due lavoratori nell'organizzazione del proprio lavoro, atteso che erano questi che si facevano vivi di volta in volta.
Il giudice di appello non avrebbe valutato tali elementi, dimostrativi, ad avviso dei ricorrenti, dell'assenza del rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale, poi, avrebbe contraddittoriamente affermato da un lato che il lavoro di cameriere è ben difficilmente configurabile come un rapporto improntato all'autonomia e, dall'altro, che l'attività di servizio ai tavoli può essere oggetto di lavoro autonomo purché sia svolto da una cooperativa.
Inoltre il giudice di appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della qualificazione del rapporto, le denunce presentate dai due lavoratori all'Ispettorato del Lavoro, senza considerare che le dichiarazioni rese dal cittadino ad un pubblico ufficiale non hanno affatto valore di prova;
e non avrebbe considerato che i due camerieri, chiamati in causa, erano rimasti contumaci e non si erano neppure presentati per rendere il libero interrogatorio, sottoscrivendo, peraltro, due dichiarazioni, prodotte in causa, di contenuto contrario a quello delle denunce all'Ispettorato. Il ricorso è infondato.
Va esclusa, preliminarmente, la denunciata contraddittorietà della considerazione di carattere generale, espressa dai giudici di appello, secondo la quale il lavoro di cameriere ai tavoli, sia pure part-time, è difficilmente configurabile come autonomo, potendo invece la autonomia di tale attività essere ipotizzata nel caso di affidamento del servizio ai tavoli ad una cooperativa, come accade per particolari banchetti aventi un gran numero di convitati. La considerazione non è affatto contraddittoria ed è, comunque, irrilevante nell'economia della decisione. La quale si fonda sulle circostanze, risultate - secondo i giudici di appello - dalle deposizioni testimoniali assunte compresa quella più compiacente di DO AR, cognata di FR RS), che i signori ZZ e RR prestavano la loro attività come camerieri espletanti servizi ai tavoli, nei fine settimana. Tale attività è stata ritenuta dal Tribunale di carattere subordinato, anche alla luce delle denunce presentate dai lavoratori all'Ispettorato del Lavoro, mentre il loro comportamento successivo (mancata costituzione in giudizio, sottoscrizione di dichiarazioni totalmente contrastanti con le precedenti denunce, dichiarazioni presumibilmente predisposte dal titolare del Ristorante) deporrebbe per una evidente tacitazione degli interessati.
Avverso la decisione del Tribunale i ricorrenti si limitano, in sostanza, a negare che i signori ZZ e RR fossero dipendenti del Ristorante con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sottolineando che non sarebbe stato considerato dal giudice di appello che erano i due lavoratori ad offrire i loro servizi, che gli stessi non si erano fatti più vivi (teste AR), che le loro prestazioni si erano ridotte a quattro o cinque serate in un arco di vari mesi (testi MB e AR). Tali censure sono irrilevanti.
Sul piano generale e astratto, tipico del giudizio di legittimità, deve infatti rilevarsi che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propri a opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti. I ricorrenti sembrano, infatti, ricollegare la subordinazione al permanere nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Tale requisito inerisce a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o anche a rapporti a tempo determinato aventi una certa durata (normalmente di vari mesi). A fronte di tali rapporti possono, però, instaurarsi anche rapporti di lavoro subordinato che durano una sola giornata o anche parte di essa.
La stessa legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) prevede la possibilità di rapporti di lavoro subordinato di così breve durata (art. 23, comma 3).
Tali rapporti si caratterizzano non per la loro durata nel tempo, ma per le caratteristiche intrinseche di etero-organizzazione della prestazione, della messa a disposizione di altri delle proprie energie, del lavoro affidato in concreto.
Il fatto che sia il lavoratore ad offrire le proprie prestazioni come cameriere ai tavoli, saltuariamente o nei soli fine-settimana, con la possibilità del titolare del ristorante di accettare o meno la proposta, non vale ad escludere che - ove la proposta di lavoro sia accettata - nella giornata o parte di giornata in cui si svolge la prestazione il cameriere sia inserito nella struttura organizzativa della impresa e debba sottostare alle direttive del datore di lavoro, essendosi instaurato un breve rapporto di lavoro subordinato.
Le censure dei ricorrenti sono idonee al più ad escludere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time di tipo verticale, ma non la sussistenza di tanti brevi rapporti di lavoro subordinato per quante sono state le giornate nelle quali i lavoratori hanno prestato la loro attività di camerieri presso il ristorante.
Infondate sono anche le censure relative all'apprezzamento che il Tribunale ha fatto del comportamento dei lavoratori interessati (denunce all'Ispettorato del Lavoro, mancata costituzione in giudizio, sottoscrizione successiva di dichiarazioni totalmente contrastanti con le prime, elementi ritenuti deponenti per la tacitazione delle loro pretese). All'interpretazione di tale comportamento i ricorrenti si limitano a contrapporre una loro diversa interpretazione, senza evidenziare quali siano i vizi della motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
I ricorrenti vanno, in solido, condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese in favore dell'Istituto resistente, spese che liquida in lire 10.000 oltre lire 2.000.000 (due milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999