Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991 e la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di appello, limitatamente a tale aspetto).
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- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ricorsi, di contenuto sostanzialmente identico, spediti per la notificazione il 29 settembre 2017 e depositati il 9 ottobre 2017, la Regione Veneto (reg. ric. n. 79 del 2017) e la Regione Lombardia (reg. ric. n. 80 del 2017) hanno promosso, in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 …
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di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 5. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 1661
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 30302/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ME, n. a Crotone il 23/08/1976;
contro l'ordinanza del tribunale di Catanzaro, emessa il 06/06/2013;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, E. Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL ME è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal luglio 2008 per i reati di cui all'art. 426 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Con sentenza pronunciata il 10 marzo 2010, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Catanzaro dichiarò l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 74, D.P.R. cit., condannandolo alla pena di sedici anni di reclusione, previa esclusione dell'ipotesi di cui al comma 1.
Il 6 aprile 2011, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, escluse l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rideterminando la pena in otto anni e due mesi di reclusione.
La Corte di cassazione, con decisione del 3 febbraio 2012, annullò la sentenza d'appello con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla predetta circostanza aggravante.
2. Nel presente procedimento il difensore dell'imputato ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che, ex art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello avverso l'ordinanza datata 18 marzo 2013, con cui la Corte d'assise d'appello aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia della custodia in carcere per decorrenza dei termini massimi e di fase della custodia cautelare.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 303, comma 1, lett. c), n. 3, comma 2, e comma 4, lett. b), nonché dell'art. 304 c.p.p., comma 6, e vizio di motivazione per avere i giudici omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura per effetto del superamento dei termini di fase e dei termini massimi di durata della custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.
2. Quanto ai termini di fase, correttamente il Tribunale ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello (come nel caso in esame), deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo (Cass. Sez. 4, n. 10674 del 19/02/2013, Macrì, 254940; Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso, rv. 242915), e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata, secondo l'assunto del ricorrente.
3. Quanto ai termini massimi di durata della custodia cautelare, erra il ricorrente nel ritenere al caso in esame applicabile l'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), con la conseguenza che sono decorsi i quattro anni dalla data di decorrenza della custodia cautelare. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74), del quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima e non quella massima, quest'ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23 c.p., comma 1, (Cass. Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv.
221656).
Ne consegue l'applicabilità dell'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), che prevede in sei anni il termine massimo quando la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014