Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10084
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Corte di appello ha ritenuto che l'atto di appello fosse privo dell'indicazione dell'elezione o dichiarazione di domicilio, o di un richiamo espresso ad una precedente dichiarazione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. La semplice esistenza di una valida elezione di domicilio non è sufficiente se non allegata all'impugnazione o richiamata specificamente. Inoltre, non è provata l'effettiva conoscenza del giudizio di appello da parte dell'imputato, poiché la notifica è avvenuta presso il difensore e l'imputato non era presente.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 591, commi 2 e 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione afferma che non esiste una norma che imponga la forma dell'ordinanza per la dichiarazione di inammissibilità, potendo essere adottata anche la forma della sentenza, soprattutto se la decisione interviene in uno stato processuale avanzato o dopo il contraddittorio. La forma della sentenza non lede il diritto di difesa in quanto la decisione è comunque impugnabile con ricorso per cassazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 177 cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ribadisce che il raggiungimento dello scopo non è provato nel caso di specie, poiché la notifica è avvenuta presso il difensore e non personalmente all'imputato, e l'imputato non era presente al giudizio di appello. A differenza di altri casi in cui l'imputato era stato raggiunto personalmente, qui manca la prova dell'effettiva conoscenza del giudizio di appello.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU

    La Corte di Cassazione ritiene infondato il motivo, confermando la legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto regola le modalità di esercizio della facoltà del difensore e non limita il diritto di impugnazione dell'imputato. L'adempimento richiesto è prevedibile, le conseguenze dell'inadempimento ricadono sull'imputato, e non costituisce una restrizione eccessivamente formale, perseguendo fini legittimi come evitare notifiche infruttuose e salvaguardare l'intangibilità del giudicato. L'ingerenza è proporzionata ai fini perseguiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10084
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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