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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10084 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 25/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EP DI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avv. Mario Prestigiacomo del foro di Palermo, difensore di CA NT, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto da CA NT avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 11 marzo 2024, di cui ordinava l’esecuzione. Condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali anche in favore Penale Sent. Sez. 6 Num. 10084 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 25/02/2026 2 della parte civile. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione CA NT, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. L’elezione di domicilio esisteva ed era valida e efficace, tanto che anche il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato correttamente presso il difensore domiciliatario. La Corte di appello adottava una lettura meramente formale e sanzionatoria della norma in esame, ma così facendo avrebbe disatteso l’orientamento che afferma la necessità di un’interpretazione non formalistica del precetto alla luce della sua funzione di garanzia e non come requisito formale di validità dell’impugnazione, posto che l’inammissibilità non potrebbe essere pronunciata quando la regolare conoscenza del procedimento sia stata comunque assicurata. 2.2. Si prospetta, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 591, commi 2 e 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si censura l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello avvenuta non con ordinanza, bensì con sentenza. 2.3. Si lamenta, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 177 cod. proc. pen. Qualora si ritenesse che l’atto di appello non contenesse l’indicazione dell’elezione di domicilio, in ogni caso la sanzione dell’inammissibilità non sarebbe configurabile, poiché l’atto avrebbe raggiunto comunque lo scopo per il quale la legge prescrive l’adempimento. 2.4. Si deduce, con il quarto motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per un vizio meramente formale, in presenza di un domicilio noto e valido e dell’avvenuta regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, si traduce in una sostanziale negazione del diritto al doppio grado di giudizio, in violazione dei principi costituzionali e convenzionali sopra richiamati. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo prospettano censure generiche e comunque 3 manifestamente infondate. 2.1. Deve, innanzitutto, osservarsi che l’art. 581 commi 1-ter cod. proc. pen. – che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, non avendo efficacia retroattiva l’abrogazione del comma 1-ter operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (Sez. U., n. 6578 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855-01) - richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, o, almeno secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite, che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La disposizione in esame, a sua volta collegata con l'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen. e con il novellato art. 164 cod. proc. pen., risponde all’esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle impugnazioni e di assicurare il buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in modo che lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario, attraverso un suo personale contributo all'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645–01). La parte privata che impugna, assolvendo l'adempimento richiesto, rivela di essere consapevole dell’attività interposta dal proprio difensore e pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutorie rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Rv. 285146). 2.2. Così chiarita la regula iuris e la sua ratio, va detto che, nel caso di specie, l’atto di appello, presentato prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, risulta privo anche dell’indicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’appellante. Sicché, correttamente la Corte di appello ha rilevato la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo anteriore all’abrogazione disposta dalla predetta legge n. 114 del 2024. Invero, l’esistenza, agli atti, di una valida ed efficace elezione di domicilio non è sufficiente per escludere il verificarsi della causa di inammissibilità, essendo necessario che l’atto che la contiene sia allegato all’impugnazione, oppure che nell’impugnazione vi sia il richiamo espresso alla dichiarazione o elezione di domicilio con l’indicazione anche della sua collocazione nel fascicolo processuale. 2.3. D’altra parte, nel caso in esame, non può dirsi raggiunto lo scopo cui tale adempimento è finalizzato, che non è solo la corretta notifica del decreto di citazione per il giudizio di impugnazione, ma è anche la prova della conoscenza da 4 parte dell’imputato del giudizio di impugnazione, così da escludere o, almeno limitare, gli eventuali rimedi restitutori o rescissori del giudicato. Invero, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello veniva eseguita presso il difensore, ritenuto domiciliatario, e non veniva ricevuta personalmente dall’imputato, che non risultava neppure presente nel celebrato giudizio di appello. Non ignora il collegio che in alcuni casi è stato affermato che «qualora il giudice dell'appello non rilevi la specifica causa di inammissibilità prima della celebrazione del giudizio, quale ne sia la ragione, ma fissi l'udienza per la sua trattazione e provveda con successo alla notifica del decreto di citazione personalmente all'imputato, venga meno la stessa ragione per cui la sanzione processuale viene comminata dalla legge processuale, essendo per l'appunto certo che in tal caso egli ha avuto conoscenza dell'udienza fissata per la trattazione della sua impugnazione. Conseguentemente nella descritta ipotesi non può più essere rilevata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581-ter c.p.p., che si tradurrebbe altrimenti in una irragionevole compressione del diritto di impugnazione dell'imputato» (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391-01; Sez. 5, n. 16513 del 28/03/2025, non massimata). Tuttavia, nei casi citati, il decreto di citazione per il giudizio di appello risultava notificato personalmente all’imputato, sicché poteva ritenersi non solo eseguita correttamente la notifica, malgrado l’omessa indicazione del domicilio dichiarato o eletto nell’atto di impugnazione, ma anche acquisita la prova dell’effettiva conoscenza del giudizio di appello da parte dell’imputato, circostanza, quest’ultima, che non può dirsi acclarata nel caso di specie. 3. Il secondo motivo è, allo stesso modo, manifestamente infondato. E’ certamente vero che, ai sensi dell’art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione va dichiarata, anche di ufficio, dal giudice dell’impugnazione con ordinanza emessa de plano, quindi, senza alcun contraddittorio, notificata a chi ha proposto l’impugnazione e ricorribile per cassazione. Tuttavia, il comma 4 della medesima disposizione stabilisce che, quando l’inammissibilità non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Dunque, come già chiarito da questa Corte, non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'art. 213 del codice 5 di rito previgente quanto dell'art. 591 comma quarto del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta. La pretesa illegittimità, comunque, della pronuncia in forma di sentenza anziché in quella di ordinanza non può essere dedotta nei confronti di inammissibilità dichiarata dalla Corte di Cassazione, neppure allo scopo di ottenere la revoca di detta declaratoria, posto che, tra l'altro, quest'ultima, anche se rivestita nelle forme dell'ordinanza, sarebbe parimenti irrevocabile, così come è irrevocabile l'analoga ordinanza pronunciata dal giudice di merito, essendo nei confronti della stessa esperibili solo i mezzi di gravame previsti dalla legge (Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993, Riv. 192713-01). Pertanto, non emerge, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa, non essendo prospettabile alcuna revoca dell’ordinanza di inammissibilità, che, come la sentenza, è solo impugnabile con ricorso per cassazione. D’altronde, va anche aggiunto che la declaratoria di inammissibilità è stata assunta dalla Corte territoriale dopo avere sottoposto al contraddittorio fra le parti la relativa questione, sicché, anche sotto questo profilo, non emerge alcuna violazione del diritto di difesa. 4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo. Premessa la genericità delle argomentazioni prospettate alla base delle dedotte violazioni, deve rilevarsi come questa Corte, con pronunce che il collegio condivide, ha già affermato anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell'art. 581, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tale disposizione, laddove richiede che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non comporta alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regola le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essa non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Riv. 285900-01). Anche sotto il profilo della segnalata violazione dell’art. 6 CEDU, rispetto al diritto di accesso ad un Tribunale, i principi generali ricavabili dalla Convenzione sono stati di recente ribaditi dalla Corte EDU nella causa PA c. TA (Corte EDU 23.5.2024 PA c. TA, §§ 68-70), come altre avente ad oggetto pronunce di inammissibilità di ricorsi per cassazione proposti in ambito civile. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di accesso ai Tribunali 6 non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di un certo margine di discrezionalità. Benché la decisione finale in merito all’osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte, non fa assolutamente parte delle sue funzioni sostituire alla valutazione delle autorità nazionali altre valutazioni in ordine a quale potrebbe essere la migliore politica in tale ambito. Le limitazioni applicate, però, non devono restringere l’accesso di cui dispone la persona in modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto. Inoltre, una limitazione non è compatibile con l’articolo 6 § 1 CEDU qualora non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intende perseguire. Per determinare la proporzionalità della restrizione dell’accesso alle giurisdizioni superiori, la Corte tiene conto di tre fattori, ovvero (i) la prevedibilità della restrizione, (ii) da chi (ricorrente o Stato convenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era stato negato al ricorrente l’accesso alla Corte suprema, e (iii) se si potesse affermare che le restrizioni in questione peccavano di “eccessivo formalismo”. Certamente, l’adempimento di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod proc. pen. risulta prevedibile e le conseguenze dell’eventuale inadempimento ricadono sull’imputato. La previsione almeno dell’indicazione nell’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio già resa, con la collocazione nel fascicolo processuale, non può ritenersi restrizione eccessivamente formale, tenuto conto dei fini, legittimi, perseguiti dal legislatore, come sopra delineati (la necessità di evitare notifiche del decreto di citazione per il giudizio di appello infruttuose, nonché la necessità di eliminare o almeno ridurre i rimedi restitutori o rescissori del giudicato, e, quindi, in buona sostanza, la salvaguardia dell’intangibilità del giudicato). Sotto questo profilo, pertanto, l’ingerenza risulta proporzionata rispetto ai fini perseguiti e, quindi, non risulta ravvisabile alcun contrasto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. con la norma convenzionale. Orbene, nel caso in esame, al momento della proposizione dell’atto di appello la norma era già da tempo in vigore, sicché l’adempimento dalla stessa richiesto era noto al ricorrente ed al suo difensore e agevolmente assolvibile, stante anche la presenza già agli atti dell’elezione di domicilio. Non è, quindi, prospettabile, neppure in concreto, la violazione dei principi costituzionali e convenzionali ricavabili dagli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU. 5. In conclusione, il ricorso, come detto, è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 7 euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP DI OL LE
udita la relazione svolta dal consigliere EP DI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’avv. Mario Prestigiacomo del foro di Palermo, difensore di CA NT, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello proposto da CA NT avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 11 marzo 2024, di cui ordinava l’esecuzione. Condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali anche in favore Penale Sent. Sez. 6 Num. 10084 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 25/02/2026 2 della parte civile. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione CA NT, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. L’elezione di domicilio esisteva ed era valida e efficace, tanto che anche il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato correttamente presso il difensore domiciliatario. La Corte di appello adottava una lettura meramente formale e sanzionatoria della norma in esame, ma così facendo avrebbe disatteso l’orientamento che afferma la necessità di un’interpretazione non formalistica del precetto alla luce della sua funzione di garanzia e non come requisito formale di validità dell’impugnazione, posto che l’inammissibilità non potrebbe essere pronunciata quando la regolare conoscenza del procedimento sia stata comunque assicurata. 2.2. Si prospetta, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 591, commi 2 e 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si censura l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello avvenuta non con ordinanza, bensì con sentenza. 2.3. Si lamenta, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 177 cod. proc. pen. Qualora si ritenesse che l’atto di appello non contenesse l’indicazione dell’elezione di domicilio, in ogni caso la sanzione dell’inammissibilità non sarebbe configurabile, poiché l’atto avrebbe raggiunto comunque lo scopo per il quale la legge prescrive l’adempimento. 2.4. Si deduce, con il quarto motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per un vizio meramente formale, in presenza di un domicilio noto e valido e dell’avvenuta regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, si traduce in una sostanziale negazione del diritto al doppio grado di giudizio, in violazione dei principi costituzionali e convenzionali sopra richiamati. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo prospettano censure generiche e comunque 3 manifestamente infondate. 2.1. Deve, innanzitutto, osservarsi che l’art. 581 commi 1-ter cod. proc. pen. – che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, non avendo efficacia retroattiva l’abrogazione del comma 1-ter operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (Sez. U., n. 6578 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855-01) - richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, o, almeno secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite, che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La disposizione in esame, a sua volta collegata con l'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen. e con il novellato art. 164 cod. proc. pen., risponde all’esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle impugnazioni e di assicurare il buon esito della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in modo che lo stesso raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario, attraverso un suo personale contributo all'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645–01). La parte privata che impugna, assolvendo l'adempimento richiesto, rivela di essere consapevole dell’attività interposta dal proprio difensore e pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi o fortemente limitati gli eventuali rimedi restitutorie rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Rv. 285146). 2.2. Così chiarita la regula iuris e la sua ratio, va detto che, nel caso di specie, l’atto di appello, presentato prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, risulta privo anche dell’indicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’appellante. Sicché, correttamente la Corte di appello ha rilevato la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo anteriore all’abrogazione disposta dalla predetta legge n. 114 del 2024. Invero, l’esistenza, agli atti, di una valida ed efficace elezione di domicilio non è sufficiente per escludere il verificarsi della causa di inammissibilità, essendo necessario che l’atto che la contiene sia allegato all’impugnazione, oppure che nell’impugnazione vi sia il richiamo espresso alla dichiarazione o elezione di domicilio con l’indicazione anche della sua collocazione nel fascicolo processuale. 2.3. D’altra parte, nel caso in esame, non può dirsi raggiunto lo scopo cui tale adempimento è finalizzato, che non è solo la corretta notifica del decreto di citazione per il giudizio di impugnazione, ma è anche la prova della conoscenza da 4 parte dell’imputato del giudizio di impugnazione, così da escludere o, almeno limitare, gli eventuali rimedi restitutori o rescissori del giudicato. Invero, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello veniva eseguita presso il difensore, ritenuto domiciliatario, e non veniva ricevuta personalmente dall’imputato, che non risultava neppure presente nel celebrato giudizio di appello. Non ignora il collegio che in alcuni casi è stato affermato che «qualora il giudice dell'appello non rilevi la specifica causa di inammissibilità prima della celebrazione del giudizio, quale ne sia la ragione, ma fissi l'udienza per la sua trattazione e provveda con successo alla notifica del decreto di citazione personalmente all'imputato, venga meno la stessa ragione per cui la sanzione processuale viene comminata dalla legge processuale, essendo per l'appunto certo che in tal caso egli ha avuto conoscenza dell'udienza fissata per la trattazione della sua impugnazione. Conseguentemente nella descritta ipotesi non può più essere rilevata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581-ter c.p.p., che si tradurrebbe altrimenti in una irragionevole compressione del diritto di impugnazione dell'imputato» (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391-01; Sez. 5, n. 16513 del 28/03/2025, non massimata). Tuttavia, nei casi citati, il decreto di citazione per il giudizio di appello risultava notificato personalmente all’imputato, sicché poteva ritenersi non solo eseguita correttamente la notifica, malgrado l’omessa indicazione del domicilio dichiarato o eletto nell’atto di impugnazione, ma anche acquisita la prova dell’effettiva conoscenza del giudizio di appello da parte dell’imputato, circostanza, quest’ultima, che non può dirsi acclarata nel caso di specie. 3. Il secondo motivo è, allo stesso modo, manifestamente infondato. E’ certamente vero che, ai sensi dell’art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione va dichiarata, anche di ufficio, dal giudice dell’impugnazione con ordinanza emessa de plano, quindi, senza alcun contraddittorio, notificata a chi ha proposto l’impugnazione e ricorribile per cassazione. Tuttavia, il comma 4 della medesima disposizione stabilisce che, quando l’inammissibilità non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Dunque, come già chiarito da questa Corte, non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'art. 213 del codice 5 di rito previgente quanto dell'art. 591 comma quarto del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta. La pretesa illegittimità, comunque, della pronuncia in forma di sentenza anziché in quella di ordinanza non può essere dedotta nei confronti di inammissibilità dichiarata dalla Corte di Cassazione, neppure allo scopo di ottenere la revoca di detta declaratoria, posto che, tra l'altro, quest'ultima, anche se rivestita nelle forme dell'ordinanza, sarebbe parimenti irrevocabile, così come è irrevocabile l'analoga ordinanza pronunciata dal giudice di merito, essendo nei confronti della stessa esperibili solo i mezzi di gravame previsti dalla legge (Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993, Riv. 192713-01). Pertanto, non emerge, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa, non essendo prospettabile alcuna revoca dell’ordinanza di inammissibilità, che, come la sentenza, è solo impugnabile con ricorso per cassazione. D’altronde, va anche aggiunto che la declaratoria di inammissibilità è stata assunta dalla Corte territoriale dopo avere sottoposto al contraddittorio fra le parti la relativa questione, sicché, anche sotto questo profilo, non emerge alcuna violazione del diritto di difesa. 4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo. Premessa la genericità delle argomentazioni prospettate alla base delle dedotte violazioni, deve rilevarsi come questa Corte, con pronunce che il collegio condivide, ha già affermato anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell'art. 581, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tale disposizione, laddove richiede che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non comporta alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regola le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essa non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Riv. 285900-01). Anche sotto il profilo della segnalata violazione dell’art. 6 CEDU, rispetto al diritto di accesso ad un Tribunale, i principi generali ricavabili dalla Convenzione sono stati di recente ribaditi dalla Corte EDU nella causa PA c. TA (Corte EDU 23.5.2024 PA c. TA, §§ 68-70), come altre avente ad oggetto pronunce di inammissibilità di ricorsi per cassazione proposti in ambito civile. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di accesso ai Tribunali 6 non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di un certo margine di discrezionalità. Benché la decisione finale in merito all’osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte, non fa assolutamente parte delle sue funzioni sostituire alla valutazione delle autorità nazionali altre valutazioni in ordine a quale potrebbe essere la migliore politica in tale ambito. Le limitazioni applicate, però, non devono restringere l’accesso di cui dispone la persona in modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto. Inoltre, una limitazione non è compatibile con l’articolo 6 § 1 CEDU qualora non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intende perseguire. Per determinare la proporzionalità della restrizione dell’accesso alle giurisdizioni superiori, la Corte tiene conto di tre fattori, ovvero (i) la prevedibilità della restrizione, (ii) da chi (ricorrente o Stato convenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era stato negato al ricorrente l’accesso alla Corte suprema, e (iii) se si potesse affermare che le restrizioni in questione peccavano di “eccessivo formalismo”. Certamente, l’adempimento di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod proc. pen. risulta prevedibile e le conseguenze dell’eventuale inadempimento ricadono sull’imputato. La previsione almeno dell’indicazione nell’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio già resa, con la collocazione nel fascicolo processuale, non può ritenersi restrizione eccessivamente formale, tenuto conto dei fini, legittimi, perseguiti dal legislatore, come sopra delineati (la necessità di evitare notifiche del decreto di citazione per il giudizio di appello infruttuose, nonché la necessità di eliminare o almeno ridurre i rimedi restitutori o rescissori del giudicato, e, quindi, in buona sostanza, la salvaguardia dell’intangibilità del giudicato). Sotto questo profilo, pertanto, l’ingerenza risulta proporzionata rispetto ai fini perseguiti e, quindi, non risulta ravvisabile alcun contrasto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. con la norma convenzionale. Orbene, nel caso in esame, al momento della proposizione dell’atto di appello la norma era già da tempo in vigore, sicché l’adempimento dalla stessa richiesto era noto al ricorrente ed al suo difensore e agevolmente assolvibile, stante anche la presenza già agli atti dell’elezione di domicilio. Non è, quindi, prospettabile, neppure in concreto, la violazione dei principi costituzionali e convenzionali ricavabili dagli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU. 5. In conclusione, il ricorso, come detto, è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 7 euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP DI OL LE