Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
È illegittimo, sia sotto il profilo dell'incompetenza, sia sul piano delle forme procedimentali, il provvedimento con cui il P.M. ingiunga al consulente la restituzione del compenso ricevuto, liquidato per errore siccome prescritto, dovendosi procedere al recupero delle somme il cui indebito pagamento non sia ascrivibile a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario da parte dell'ufficio che abbia disposto il pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 45559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45559 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3689
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 004285/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PP TO, N. IL 03/01/1947;
avverso ORDINANZA del 15/01/2007 TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 15.1.2007, il Tribunale di Latina respingeva l'opposizione presentata da PP TO contro il provvedimento emesso dal P.M. presso lo stesso tribunale con cui era stato ingiunto di restituire il compenso ricevuto per l'attività di trascrizione di intercettazioni telefoniche che era stato liquidato nonostante l'avvenuta prescrizione del diritto al compenso a causa del deposito della richiesta dopo il decorso del termine perentorio di cento giorni dalla data di compimento delle operazioni;
che, con ricorso per cassazione e con memoria difensiva, il difensore del PP chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione emessa dal P.M. e dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione, assumendo che i provvedimenti erano inficiati da vizi logici e giuridici;
che l'impugnazione è fondata e merita accoglimento, in quanto l'ordinanza del tribunale è del tutto contrastante con le disposizioni che regolano la liquidazione e il recupero dei compensi degli ausiliari del giudice;
che preliminarmente va rilevato che l'ingiunzione per il recupero del compenso liquidato al PP è stata emessa dal P.M. nel 2005, onde la normativa applicabile nel caso di specie è quella contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
che, quindi, la soluzione normativa deve essere ricavata dal predetto D.P.R. del 2002, art. 187, comma 1, concernente il "recupero delle somme indebitamente pagate a terzi", secondo cui "le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento";
che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 187, tipicizza, dunque, una specifica procedura volta a realizzare l'iscrizione a ruolo della somma che deve essere recuperata, di talché l'ingiunzione del P.M., finalizzata alla restituzione della somma indebitamente corrisposta, risulta estranea alla disciplina anzidetta sia sul piano della competenza funzionale che su quelle delle forme procedimentali;
che, in conclusione, il provvedimento impugnato e l'ingiunzione del P.M. devono essere annullati senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007