Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NON0 20 9 7 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 9393/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel Consigliere Cron.4343 Rep. 658 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.23/10/00 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: NI NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLO' PICCINNI 87, presso l'avvocato GIUSTI NICOLA, LIRE 3000 CANCELLERIA che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente CG064063
contro
DITTA DUE EMME dei F.LLI CALUGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREINI LAURA, giusta delega a margine 2000 1912 del controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3728/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giusti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione innotificato data 18.11.1988 FA ON, nel riassumere la querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla s.n.c. DU Emme dei F.ili UG sulla base di un assegno bancario tratto sul conto intestato alla ON presso l'agenzia n.2 della Cassa di Risparmio di Roma per l'importo di 6.800.000, conveniva in giudizio detta società avanti al Tribunale di Roma, deducendo di non aver sottoscritto nè compilato il titolo e chiedendo che fosse dichiarata nulla l'esecuzione iniziata nei suoj confronti e che la società fosse condannata 5.300.000 da alla restituzione dell'importo di £ versato nel corso dell'esecuzione per evitare loi 'asporto e la vendita del compendio pignorato. Si costituiva la società che sosteneva la per indicazione delle nuLLtà dell'atto mancata prove in ordine alla dedotta falsità P l'infor datezza della domanda. Disposta la C.T.U. ed espletata la prova testimoniale il Tribunale con sentenza del 5.5.1997 dichiarava la falsità della firma apposta cancellazione е sull'assegno, ordinandone la 3 dichiarava inammissibili le altre domande. Proponeva impugnazione la s.n.c. DU Emme ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la ON, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 4.11-15.12.1998 rigettava la querela di falso, condannando la ON al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Dopo aver rigettato le richieste volte alla declaratoria didell'appellante inammissibilità e di nuLLtà della querela di falso sulla base di vari motivi di ordine processuale, rilevava la Corte d'Appello, relativamente alle questioni di merito che sarebbero state oggetto di ricorso per cassazione, che non poteva essere condiviso l'assunto della ON, non avendo la medesima fornito alcuna indicazione nemmeno nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma circa le modalità di tempo e di luogo in cui avrebbe smarrito o subito il furto del libretto degli assegni, contenente il modulo successivamente present ato per il pagamento dalla DU Emme ed avendo peraltro sporto la denuncia-querela solo il 7.3.1988, in prossimità della data (18.4.1988) fissata per la vendita del compendio pignorato, degli atti di alcuni mesi dopo la notifica 4 precetto (rispettivamente del Luglio e del Settembre del 1987). Evidenziava poi che i testi escussi (Epifanio e UG) avevano confermato di aver visto la ON, che non aveva negato di aver effettuato gli acquisti, compilare e sottoscrivere il modulo sottolineando che in presenza di undell'assegno, tale quadro probatorio non potevano che essere disattese le diverse conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., "tenuto conto della specificità dell'indagine grafologica, caratterizzata, piuttosto che da oggettive certezze, da un giudizio di compatibilità tra le scritture". Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ON FA, deducendo un unico motivo d censura. Resiste con controricorso la s.n.c. DU Emme dei F.LL UG che eccepisce pregiudizialmente 'inammissibilità del ricorso per nuLLtà della procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente la s.n.c. DU Emme eccepisce l'inammissibilità del ricorso per nuLLtà della procura rilasciata a margine del ricorso medesimo, attesa la genericità del Suo contenuto in 5 violazione dell'art. 365 C.P.C. e tenuto conto del fatto che con essa vengono conferiti poteri più ampi di queLL esercitabili in sede di legittimità, come queLL di conciliare e transigere la causa, nonché della mancata indicazione della data. La dedotta eccezione, riguardante la nuLLtà, sotto diversi profili, della procura rilasciata a margini del ricorso, è infondata. asserita genericità del suo contenuto, perché privo dell'espressa indicazione che il SUO rilascio è funzionale al ricorso per cassazione, non è idonea infatti ad escludere il requisito del a specialità richiesto dall'art. 365 C.P.C., deducendosi inequivocabilmente tale requisito dalla stretta inerenza materiale della formula a stampa al ricorso, inerenza che consente di ritenere con certezza il riferimento della procura all'atto nel quale è incorporato (giurisprudenza consolidata). Quanto alla mancata indicazione della data, si Osserva che, se è pur vero che il mandato al difensore per proporre impugnazione deve essere conferito dopo la pubblicazione della sentenza ma prima della notifica dell'impugnazione medesima ai fini della sua ammissibilità, è anche vero che la sua corretta collocazione temporale può presumersi 6 in mancanza di prova contraria che deve essere data da chi sostiene l'inosservanza di tale principio. Con l'unico motivo di ricorso ON FA denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia indicato le ragioni che l'hanno indotta a dissentire dalle conclusioni del C.T.U. che in primo grado, a seguito di un'accurata indagine basata su criteri scientifici, aveva categoricamente escluso che sia la firma che la compilazione dell'assegno fossero di sua mano. Deduce inoltre che la Corte di merito non ha tenuto conto che la versione da lei data in ordine allo smarrimento od al furto del libretto degli assegni è risultata confermata dal teste indotto a tal fine, nè ha fatto alcun accenno al provvedimento di amnistia relativo al procedimento per falso (art. 491 C.P.), nè infine ha considerato la documentazione relativa all'incidente da lei subito e prodotta per giusticare il ritardo con cui aveva presentato la denuncia-querela, dando per di più credito alla testimonianza, peraltro espressa in termini di incertezza, di due dipendenti della società resistente, di cui uno addirittura cugino dei titolari. 7 Τι censura infondata, risolvendosi diversa valutazione deisostanzialmente in una rispetto а quella operata dalla Cortefatti, d'Appello, attraverso una rilettura delie risultanze probatorie non consentita in questa sede, ove è possibile verificare, in relazione al dedotto vizio di motivazione, solo la presenza di eventuali deficienze nel criterio logico seguito dal giudice ovvero di contraddizioni insanabili fra le varie parti della motivazione. Il ricorso in esame infatti propone una diversa interpretazione delle conclusioni della consulenza tecnica, disposta in ordine all'autenticità della firma apposta sull'assegno fatto valere dalla controparte ed oggetto della querela di falso, nonché delle delle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado. Per quanto riguarda in particolare la C.T.U., la Corte d'Appello, sia pure sommariamente, ha resto, contrariamentefornito del a quanto sostenuto dalla ricorrente, le ragioni che l'hanno indot.ta а disattendere le relative conclusioni, sottolineando, da una parte, il diverso quadro probatorio emerso dalla prova testimoniale cui ha " dall'altra, la attribuito valore decisivo € 8 peculiarità dell'indagine grafologica, esauritasi peraltro nel caso in esame, secondo la Sua insindacabile valutazione, nell'ambito di un giudizio di compatibilità fra le scritture e quindi inidoneo, come tale, a fornire la necessaria 60000 certezza. 310000 infine alla prova testimoniale Relativamente di cui viene dedotta 1091 429.11 sostanzialmente 4557 30.99 l'inattendibilità, non possono che essere richiamati i principi sopra esposti sulla 172,10 insindacabilità in questa sede di una tale valutazione. I l ricorso non può trovare pertanto accoglimento. Si ritiene comunque di compensare le spese del presente giudizio di cassazione. [
P.Q.M.
11 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 23.10.2000 Il Presidedefite Il Consigliere es Mgo Ricardoмдо Prestolally IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA. Oggi, 14 FEB 2001 RI Di NU bie гате IL CANCELLIERE RIDi NU you