Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
Con riferimento ai fondi speciali di previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., il vincolo di destinazione previsto da tale norma spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale - senza necessità di una specifica previsione negoziale - è fatto divieto di distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati; ne' assume rilievo che il perseguimento di tale finalità sia comunque garantita dalla responsabilità patrimoniale dello stesso datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., considerato che la garanzia generale potrebbe essere frustrata in caso di insolvenza del medesimo datore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. SC ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. VE TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso lo studio dell'avvocato PINNARÒ IZ, domicili ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CINELLI IZ, giusta delega atti;
- ricorrente -
contro
IN PA, TI TO, ET RI RI, AR MO, BO AN VE, CE ET, AR LO, DU LD, DI LI ANCA, TT RI PA, TR IA, GA ER, IN FA, IO ANFR, LI GU AR, MO RI NG, AR AN, MA AU, ZO ANCA, ZO NI, GN RM, SA RC, RI LO, ZZ FA, BO BE, NE DI, TA IO, PE FR, RI RINGELA, LI AN RI, NC TO, AL PIERLO, TR ZI RI, EC LM, SO IO, IR FR, BB EO, ON NA, ND RI, AR EL, IM DI, LI MO, DI RO, DE CA CA, CA RI, OL GU LL, ET MO, NA OB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato SC FABBRI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
GA UI, GI BE, AR LF, CO DI, EP SE, CI GU, IO AU, TI FR, TI SC RI, SS CA, NI IZ, PIERCE PE, LA OS LV, NI GI, ED TO, TA FR, CH RO, TR ID;
- intimati -
avverso la sentenza n. 461/98 del Tribunale di ANCORA, depositata il 08/05/98 R.G.N. 939/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Ancona del 17 dicembre 1993 AN NN IA e gli altri intimati indicati in epigrafe esponevano che in qualità di dipendenti del Mediocredito Fondiario spa, erano iscritti al Fondo Integrativo Pensioni, il quale provvedeva alla erogazione delle prestazioni pensionistiche mediante la disponibilità sia dei contributi versati dai dipendenti e dall'Istituto, sia della dotazione iniziale del fondo sia del reddito degli investimenti;
che ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto formava una situazione del conto, indicandone la consistenza e l'allocazione delle disponibilità finanziarie;
che con delibera del 29 settembre 1993 il predetto Consiglio di Amministrazione aveva disposto la rivalutazione dei cespiti immobiliari del Fondo e nel contempo aveva trasferito nella generica liquidità dell'Istituto valori di investimento collocati in titoli per un importo di oltre cinque miliardi;
che con tale operazione il datore di lavoro aveva violato l'art. 2117 cod. civ., avendo sottratto al Fondo beni conferiti per il raggiungimento degli scopi, per cui chiedevano venisse dichiarata illegittima la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione, con condanna del Mediocredito Fondiario alla riduzione in pristino e cioè ad acquistare e custodire i titoli specificati nell'allegato 1 dello stato dimostrativo del Fondo del 1991 o titoli di valore similare. Costituitosi in giudizio l'Istituto di credito, il Pretore, con sentenza del 21 luglio 1975 accoglieva la domanda. Sull'appello del Mediocredito la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza dell'8 maggio 1998. Il Tribunale rigettava il primo motivo di impugnazione, con cui si imputava alla sentenza di primo grado di avere erroneamente negato la possibile esistenza di regimi di previdenza integrativa non contemplanti - in aggiunta alle obbligazioni nascenti dal regolamento o dal contratto costitutivo - vincoli di destinazione, com'era invece espressamente consentito dalla legge 124/93, sul duplice rilievo che la regolamentazione introdotta dalla legge 124/93 non operava in relazione ai fondi costituiti prima della sua entrata in vigore e che, in ogni caso, la disciplina applicabile doveva desumersi dall'interpretazione del regolamento, ovvero dell'atto di autonomia negoziale, con il quale le parti aveva costituito il Fondo. Il Tribunale rigettava altresì la ulteriore affermazione dell'appellante secondo cui la vigente disciplina del Fondo non prevedeva vincoli di destinazione, salvo il cespite considerato dall'art. 6 comma 1, in base al quale era stata conferita una dotazione iniziale di 185 milioni versata dal Mediocredito;
ribatteva infatti il Tribunale che su tutte le disponibilità previste dal regolamento del Fondo - costituite dalla dotazione iniziale, dai contributi e dal reddito degli investimenti - l'art. 2117 cod. civ. imprime un vincolo di destinazione che impedisce sia la distrazione delle risorse dal fine a cui sono destinate sia l'assoggettamento delle stesse ad esecuzione forzata da parte dei creditori del datore di lavoro e del lavoratore. I fondi speciali di previdenza, lungi dall'essere una mera evidenziazione contabile delle poste del bilancio dell'Istituto destinati a garantire le finalità del Fondo, sono infatti inquadrabili tra i patrimoni di destinazione, fattispecie che si realizza quando un complesso di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto ed aventi specifica destinazione, viene tenuto distinto dagli altri rapporti facenti capo alla medesima persona, giacché il patrimonio separato ha propriamente la funzione di garantire il perseguimento degli scopi cui è finalizzato, eliminando ogni pericolosa commistione con il patrimonio aziendale;
inoltre, per imprimere il suddetto vincolo di destinazione non viene richiesto uno specifico atto di autonomia negoziale, perché in forza della disposizione predetta il vincolo opera su tutti i beni che i contraenti indicano come necessari al perseguimento dello scopo. Inoltre, dovendosi valutare per individuare la comune volontà delle parti stipulanti il regolamento, il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 secondo comma cod. civ.) il Tribunale evidenziava che il Mediocredito, fino al 1991, aveva provveduto a redigere anno per anno uno stato dimostrativo in cui venivano indicati dettagliatamente i beni mobili che concorrevano a formare le disponibilità del Fondo, così manifestando chiaramente la volontà di considerare le risorse finanziarie come parte integrante del Fondo medesimo. Concludeva quindi il Tribunale che era illegittima - in quanto implicante la violazione dell'art. 2117 cod. civ. - l'operazione di cui alla delibera del Mediocredito del 29 marzo 1993, con cui, dopo avere rivalutato i cespiti immobiliari, era stato modificato lo stato dimostrativo del Fondo, inglobando una parte delle risorse finanziare del medesimo nel bilancio generale della società e riducendo da 12 miliardi circa a 7.640.000.000 le disponibilità liquide ed i valori mobiliari, dei quali era stata eliminata l'elencazione specifica contenuta nello stato dimostrativo al 31 dicembre 1991.
Avverso detta sentenza il Mediocredito Fondiario Centroitalia spa propone ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e all'art. 2697 cod civ, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale
confermato l'accoglimento, della domanda dei dipendenti pur non avendo costoro dimostrato l'esistenza dell'interesse ad agire. Infatti nel regime di previdenza complementare in esame l'esistenza del Fondo ex art. 2117 cod. civ. sarebbe del tutto indifferente, posto che la garanzia delle relative obbligazioni non è lirnitata a determinati beni con vincolo di destinazione, ma si estende, ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., a tutto il patrimonio del Mediocredito Fondiario Centroitalia spa;
d'altra parte anche per i fondi propriamente detti la garanzia supplementare apprestata dall'art. 2117 cod. civ. consiste nella insensibilità patrimoniale del Fondo
alle ragioni creditorie di terzi, mentre per il resto l'imprenditore risponde dei debiti del Fondo non già nei limiti degli accantonamenti, ma con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.; inoltre, poiché i dipendenti non avevano mai ne' dedotto l'aggressione al Fondo da parte di soggetti terzi, ne' avevano mai prospettato un'inadempienza ovvero una contestazione da parte del datore sulla propria piena responsabilità per l'integrale assolvimento delle obbligazioni nascenti dal regime Fip, mancherebbe l'interesse ad agire stante l'insussistenza di qualsiasi stato di oggettiva incertezza, e di pregiudizio concreto ed attuale cui la pronuncia giudiziale dovrebbe porre rimedio. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di esaminare lo specifico motivo di appello relativo alla carenza di interesse.
Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione e violazione dell'art. 1362 cod. civ. perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato per escludere che si rientrasse tra i regimi aziendali di previdenza privi di un patrimonio di destinazione;
non aveva infatti valutato che la dotazione iniziale di 185 milioni, costituita nel 1973, era da tempo consumata, e che i versamenti sui conti individuali non danno in realtà titolo ad un corrispondente credito "destinato" ai singoli intestatari, trattandosi di fondo a ripartizione in cui le pensioni integrative da corrispondere non sono commisurate ai singoli accantonamenti. La motivazione sarebbe anche contraddittoria per avere da un lato escluso la necessità di un atto di autonomia negoziale per imprimere a determinati beni il vincolo di destinazione, e dall'altro lato avere fatto riferimento alla volontà delle parti per individuare i beni necessari per assicurare l'erogazione dei trattamenti previsti.
Il Tribunale avrebbe fatto anche malgoverno dell'art. 1362 cod. civ. desumendo che le risorse finanziarie fossero parte integrante del Fondo per il fatto che annualmente, fin dal 1991, veniva redatto lo stato dimostrativo in cui venivano indicati i beni mobili che vi erano compresi, mentre, secondo il ricorrente, lo stato dimostrativo rappresenterebbe una semplice evidenza extracontabile dei fatti riguardanti il Fip, tanto che le effettive scritturazione dei relativi movimenti figuravano nella contabilità ufficiale del Mediocredito;
inoltre, la redazione dello stato dimostrativo in realtà si colloca al termine di una serie di attività complesse intese a determinare periodicamente la riserva matematica, ed i valori da versare per ristabilire l'equilibrio tecnico della gestione.
Con il terzo mezzo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2117 e 1335 cod. civ. nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale affermato, senza motivare, che gli effetti dell'art. 2117 cod. civ. possono essere invocati nei confronti del datore,
piuttosto che, come risulta dalla lettera dell'art. 2117 citato, nei confronti "dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro", reiterando le medesime argomentazioni già contenute nel primo motivo.
I tre motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Va premesso in via generale che i fondi speciali di previdenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 cod. civ. con la contribuzione del datore e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell'ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l'obbligo di contribuzione, e sono retti da statuti aventi natura negoziale la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione.
Il ricorrente invero interpreta la disposizione di cui all'art. 2117 cod. civ. senza tenere in alcun conto la prima parte, giacché la norma, oltre a disporre certamente l'insensibilità dei fondi di previdenza nei confronti degli attacchi dei terzi, ossia dei creditori del datore di lavoro e del lavoratore, prescrive altresì che i medesimi non possano essere distratti dal fine al quale sono destinati.
Si tratta di una norma di evidente garanzia a favore di coloro che sono o saranno beneficiari dei relativi trattamenti di assistenza e previdenza, giacché quando il fondo è privo di personalità giuridica i beni che lo compongono non possono non rimanere nel patrimonio del datore, il quale pertanto, ove detta norma non esistesse, potrebbe in ogni momento, e legittimamente, disporne a suo piacimento, operandone la commistione con gli altri e quindi sottrarli del tutto o in parte al fine specifico cui sono preordinati, anche se poi il medesimo datore di lavoro deve poi rispondere ai sensi dell'art. 2740 con tutti i suoi beni presenti e futuri a titolo di responsabilità patrimoniale (ove lo statuto non preveda limitazioni). Si tratta di una garanzia apprestata direttamente dalla legge, che è ulteriore rispetto a quella di portata generale costituita dall'art. 2740 cod. civ., la quale peraltro potrebbe ben essere frustrata in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Poiché il Tribunale si è pienamente conformato a questi principi la sentenza non merita censura. In particolare i Giudici di merito, nell'interpretare la disposizione codicistica confermando l'accoglimento della domanda dei lavoratori, ha implicitamente ravvisato l'esistenza dell'interesse ad agire in capo ai medesimi, interesse che non presuppone alcun pericolo, ne' alcuno stato di incertezza sui diritti nascenti dal fondo, ma che ha origine direttamente dalla citata disposizione di legge, che nel sancire l'obbligo riconosce specularmene un diritto.
Altrettanto condivisibili sono le ulteriori affermazioni del Tribunale per cui la sottoposizione al vincolo di destinazione dei beni facenti parte del Fondo non abbisogna di un atto di autonomia negoziale, perché nasce direttamente dall'art. 2117 cod. civ., di talché non possono esistere fondi speciali di previdenza ed assistenza costituiti dall'imprenditore che siano privi del vincolo di destinazione;
questo infatti opera automaticamente in tutti i casi in cui un fondo di tale natura venga costituito, e d'altra parte la norma non avrebbe di fatto alcuna utilità se per imprimere detto vincolo fosse richiesto un atto di volontà, mentre la ratio della norma è invece quella di approntare la garanzia anche se non contemplata nell'atto istitutivo del fondo.
Parimenti corretta alla luce della disposizione citata e non già in contraddizione con quanto detto in precedenza, è l'ulteriore affermazione del Tribunale per cui il suddetto vincolo di destinazione opera su tutti i beni che i contraenti indicano come necessari per il perseguimento dello scopo e nella specie l'art. 8 del regolamento stabiliva che detti beni erano costituiti dalla dotazione iniziale assegnata dall'Istituto, dai contributi a carico del datore e dei lavoratori, nonché dal reddito degli investimenti. Nè è imputabile ai Giudici di merito l'asserito malgoverno dell'art. 1362 cod. civ. perché nell'individuare la comune volontà della parti hanno fatto riferimento al loro comportamento, successivo e precisamente al fatto che ogni anno veniva redatto lo stato dimostrativo in cui venivano dettagliatamente indicati i beni mobili che concorrevano a formare la disponibilità del Fondo, con la conseguente intangibilità dei medesimi e quindi la illegittimità della delibera della società con cui erano state ridotte le disponibilità liquide ed i valori mobiliari ivi menzionati. Non sono stati infatti indicati ne' i canoni ermeneutici che il Tribunale avrebbe violato, ne' sono state evidenziate incongruenze logiche o giuridiche tali da inficiare la statuizione del Tribunale. Il ricorso va pertanto, rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese nei confronti degli intimati costituiti liquidate in euro 13,00 oltre 6.000 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002