Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3630
CASS
Sentenza 12 marzo 2002

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Con riferimento ai fondi speciali di previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., il vincolo di destinazione previsto da tale norma spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale - senza necessità di una specifica previsione negoziale - è fatto divieto di distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati; ne' assume rilievo che il perseguimento di tale finalità sia comunque garantita dalla responsabilità patrimoniale dello stesso datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., considerato che la garanzia generale potrebbe essere frustrata in caso di insolvenza del medesimo datore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3630
    Data del deposito : 12 marzo 2002

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