Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena, prevista dalla Legge n. 207 del 2003, non può essere revocata se non in presenza di una delle violazioni previste dall'art. 2 comma quinto stessa legge e pertanto, nel caso di commissione di reati per i quali non sia ancora intervenuta condanna a pena detentiva superiore a sei mesi di reclusione, la revoca non può essere disposta in quanto l'istituto non risulta normativamente ispirato a criteri di meritevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19048 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero Consigliere SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe Consigliere N. 1739
Dott. GIRDANO Umberto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere N. 33608/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI OL N. IL 02/06/1970;
avverso ORDINANZA del 14/07/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye per il rigetto. La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha revocato a SA OL la sospensione condizionata della pena applicatagli ex l. n. 207/2003 in conseguenza dell'arresto del predetto per resistenza e violenza a p.u. e della sua condanna alla pena di 3 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 336 e 582 (aggravato) c.p.;
visti i distinti ricorsi con cui l'interessato ed il suo difensore denunciano violazione degli artt. 2, 5^ ed 8^ comma, e 4 l. n. 207/2003 nonché 51-bis e 51-ter O.P. e 282-bis e 283 c.p.,
sull'assunto della non riconducibilità del caso di specie alle ipotesi di revoca del beneficio previste dall'art. 2, co. 5, l. n. 207/2003;
ritenuta la fondatezza delle censure, non potendo la mera commissione di reati non colposi cui non consegua condanna a pena detentiva non inferiore a 6 mesi ricondursi all'ingiustificata inottemperanza alle prescrizioni tassativamente previste dal precedente art. 4, che non contempla l'obbligo di generica osservanza della legge penale od altro equivalente;
rilevato che in tal senso depongono gli stessi limiti stabiliti dal legislatore per circoscrivere, ai fini della revoca, la natura dei reati e l'entità delle condanne subite dal soggetto ammesso al beneficio, posto che tale delimitazione non avrebbe senso alcuno ove la commissione di un qualsiasi delitto (ancorché non colposo) sanzionato in concreto con pena inferiore a quella prevista dovesse, comunque, considerarsi violazione delle prescrizioni e, come, tale, valutabile per la revoca della misura;
CONSIDERATO
che nessun argomento in senso contrario può trarsi dall'invocato rinvio del comma 8 dell'art. 2 cit. alle disposizioni (in quanto applicabili) degli artt. 51-bis e 51-ter O.P., limitandosi essi a regolare l'ipotesi di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà ai fini del rispetto dei tetti di pena per l'accesso al beneficio ed il potere del magistrato di sorveglianza di sospendere cautelativamente la misura (restando, peraltro, le cause di revoca disciplinate dalle norme concernenti ogni singola misura);
considerato, ulteriormente, che neppure il rinvio dell'art. 4, co. 2, l. n. 207/2003 alle disposizioni dei commi 5-10 dell'art. 47 O.P.
può valere ad orientare verso un diversa soluzione, attesa la loro non pertinenza al caso di specie;
rilevato, infine, che, contrariamente a quanto opinato dal P.G. requirente, l'istituto della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena non risulta normativamente ispirato a criteri di meritevolezza, mai contemplati da alcuna specifica disposizione, essendo il demerito considerato ai soli fini della successiva revoca del beneficio e nei casi tassativamente previsti dal comma 5 dell'art. 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone darsi immediata comunicazione della decisione al T.S. di R. Calabria ed al P.G. presso la C.A. di R. Calabria per le eventuali determinazioni di competenza.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2005