Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19048
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Sentenza 27 aprile 2005

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La sospensione condizionata della pena, prevista dalla Legge n. 207 del 2003, non può essere revocata se non in presenza di una delle violazioni previste dall'art. 2 comma quinto stessa legge e pertanto, nel caso di commissione di reati per i quali non sia ancora intervenuta condanna a pena detentiva superiore a sei mesi di reclusione, la revoca non può essere disposta in quanto l'istituto non risulta normativamente ispirato a criteri di meritevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19048
    Data del deposito : 27 aprile 2005

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