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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17560 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AL, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. perché riconosciuto colpevole di avere falsamente denunciato il furto del proprio ciclomotore in data 30 luglio 2013. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, SA RU ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17560 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 22/03/2023 2.1. Violazione di legge per l'omessa declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Il ricorrente richiamando soltanto la data del commesso reato e le intervenute sospensioni della decorrenza del termine di prescrizione, senza però specificarle in alcun modo, adduce che il reato è estinto per prescrizione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove essendo la sentenza di appello motivata per relationem rispetto a quella di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità di entrambi i motivi dedotti. Quanto al primo motivo inerente alla prescrizione del reato non si ritiene neppure necessario verificare in questa sede i tempi e la durata delle sospensioni a fronte di una censura che si limita ad invocare la estinzione del reato per prescrizione senza specificarne le ragioni ma unicamente facendo riferimento alla data di consumazione del reato, sebbene nella sentenza di merito sia stato dato atto delle plurime sospensioni della decorrenza del termine di prescrizione disposte per effetto dei numerosi e ripetuti differimenti dell'udienza richiesti dalla difesa per dare corso alla procedura di messa alla prova e concessi dal Giudice procedente al solo fine di consentire al difensore di concordare con l'ufficio di esecuzione penale esterna la elaborazione di un programma di trattamento, prima ancora del formale provvedimento di accoglimento dell'istanza. Va a tale proposito ricordato che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore e procuratore speciale al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non derivando né da esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova né dal riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001). In assenza di una disamina puntuale dei periodi di sospensione della prescrizione, di cui la sentenza impugnata ha dato comunque atto per escludere la decorrenza del termine di prescrizione del reato, era onere del ricorrente specificare le ragioni per le quali avrebbe dovuto prescindersi dai periodi di sospensione o comunque evidenziare gli eventuali errori nel relativo computo. 2 Né vale invocare che l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui rientra anche la prescrizione del reato che può e deve essere ex officio rilevata. Tale obbligo presuppone, infatti, che risulti incontestato il presupposto fattuale da cui discende la causa di proscioglimento, sicchè la decisione del giudice in quanto viziata da palese violazione di legge può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". È nota la distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819) ed altrettanto pacifiche sono le conseguenze che ne derivano in tema di prescrizione del reato. Costituisce principio consolidato che l'assenza di una valida impugnazione preclude al giudice adito di adottare qualsiasi decisione nel merito dell'accusa, poiché la presentazione di un ricorso invalido, comportando l'inammissibilità del medesimo, osta ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente. Se è senz'altro ammissibile con il ricorso per cassazione dedurre anche come unica doglianza l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice (come affermato nella citata sentenza Ricci delle Sezioni Unite), va ribadito come sia comunque sempre necessario che tale deduzione sia stata articolata nel rispetto delle forme generali da cui dipende l'ammissibilità del mezzo di impugnazione ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., ovvero con la formulazione di un motivo specifico corredato dalla descrizione delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Con riguardo alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata "prima" e non "dopo" la decisione impugnata e prima della sua presentazione, nella citata sentenza Ricci è espressamente richiamata la massima della sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Sez. U, Bracale, Rv. 231164, per chiarire che l'affermazione secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione [...] preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio [...] l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice» deve essere intesa nel senso che «il principio in essa affermato è chiaramente riferibile al caso in cui, nonostante la mancata 3 declaratoria nella sentenza impugnata della prescrizione già maturata, il ricorrente si sia limitato a dedurre con il ricorso censure generiche, e quindi inammissibili, senza dolersi dell'omessa applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. da parte del giudice di merito ». Pertanto, va ribadito che non è sufficiente addurre genericamente con il ricorso per cassazione che la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata per giustificare il superamento del c.d. giudicato sostanziale che consegue in ogni caso in cui l'impugnazione proposta non sia conforme al modello legale perché contrassegnata da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3), dovendosi in tali casi ritenere sempre preclusa ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. 2. Con riguardo, invece, al secondo motivo le doglianze del ricorrente si rivelano intrinsecamente generiche e carenti del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, posto che le stesse non specificano in alcun modo quali elementi di novità addotti in sede di appello avrebbero dovuto essere esaminati per giungere ad un diverso epilogo decisorio. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Con riferimento alla motivazione per relationem va ricordato, infatti, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione che rimandi a quella della sentenza di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorsOconsegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 4 Il Consi ere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AL, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. perché riconosciuto colpevole di avere falsamente denunciato il furto del proprio ciclomotore in data 30 luglio 2013. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, SA RU ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17560 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 22/03/2023 2.1. Violazione di legge per l'omessa declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Il ricorrente richiamando soltanto la data del commesso reato e le intervenute sospensioni della decorrenza del termine di prescrizione, senza però specificarle in alcun modo, adduce che il reato è estinto per prescrizione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove essendo la sentenza di appello motivata per relationem rispetto a quella di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità di entrambi i motivi dedotti. Quanto al primo motivo inerente alla prescrizione del reato non si ritiene neppure necessario verificare in questa sede i tempi e la durata delle sospensioni a fronte di una censura che si limita ad invocare la estinzione del reato per prescrizione senza specificarne le ragioni ma unicamente facendo riferimento alla data di consumazione del reato, sebbene nella sentenza di merito sia stato dato atto delle plurime sospensioni della decorrenza del termine di prescrizione disposte per effetto dei numerosi e ripetuti differimenti dell'udienza richiesti dalla difesa per dare corso alla procedura di messa alla prova e concessi dal Giudice procedente al solo fine di consentire al difensore di concordare con l'ufficio di esecuzione penale esterna la elaborazione di un programma di trattamento, prima ancora del formale provvedimento di accoglimento dell'istanza. Va a tale proposito ricordato che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore e procuratore speciale al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non derivando né da esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova né dal riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l'effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001). In assenza di una disamina puntuale dei periodi di sospensione della prescrizione, di cui la sentenza impugnata ha dato comunque atto per escludere la decorrenza del termine di prescrizione del reato, era onere del ricorrente specificare le ragioni per le quali avrebbe dovuto prescindersi dai periodi di sospensione o comunque evidenziare gli eventuali errori nel relativo computo. 2 Né vale invocare che l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui rientra anche la prescrizione del reato che può e deve essere ex officio rilevata. Tale obbligo presuppone, infatti, che risulti incontestato il presupposto fattuale da cui discende la causa di proscioglimento, sicchè la decisione del giudice in quanto viziata da palese violazione di legge può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". È nota la distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819) ed altrettanto pacifiche sono le conseguenze che ne derivano in tema di prescrizione del reato. Costituisce principio consolidato che l'assenza di una valida impugnazione preclude al giudice adito di adottare qualsiasi decisione nel merito dell'accusa, poiché la presentazione di un ricorso invalido, comportando l'inammissibilità del medesimo, osta ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente. Se è senz'altro ammissibile con il ricorso per cassazione dedurre anche come unica doglianza l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice (come affermato nella citata sentenza Ricci delle Sezioni Unite), va ribadito come sia comunque sempre necessario che tale deduzione sia stata articolata nel rispetto delle forme generali da cui dipende l'ammissibilità del mezzo di impugnazione ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., ovvero con la formulazione di un motivo specifico corredato dalla descrizione delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Con riguardo alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata "prima" e non "dopo" la decisione impugnata e prima della sua presentazione, nella citata sentenza Ricci è espressamente richiamata la massima della sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Sez. U, Bracale, Rv. 231164, per chiarire che l'affermazione secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione [...] preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio [...] l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice» deve essere intesa nel senso che «il principio in essa affermato è chiaramente riferibile al caso in cui, nonostante la mancata 3 declaratoria nella sentenza impugnata della prescrizione già maturata, il ricorrente si sia limitato a dedurre con il ricorso censure generiche, e quindi inammissibili, senza dolersi dell'omessa applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. da parte del giudice di merito ». Pertanto, va ribadito che non è sufficiente addurre genericamente con il ricorso per cassazione che la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata per giustificare il superamento del c.d. giudicato sostanziale che consegue in ogni caso in cui l'impugnazione proposta non sia conforme al modello legale perché contrassegnata da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3), dovendosi in tali casi ritenere sempre preclusa ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. 2. Con riguardo, invece, al secondo motivo le doglianze del ricorrente si rivelano intrinsecamente generiche e carenti del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, posto che le stesse non specificano in alcun modo quali elementi di novità addotti in sede di appello avrebbero dovuto essere esaminati per giungere ad un diverso epilogo decisorio. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione. Con riferimento alla motivazione per relationem va ricordato, infatti, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione che rimandi a quella della sentenza di primo grado, quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorsOconsegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. 4 Il Consi ere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 marzo 2023