Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
Nei confronti di soggetto, scarcerato per decorrenza termini, indagato per uno dei reati contemplati nel comma primo bis dell'art. 307 cod. proc. pen., possono essere adottate con provvedimento successivo alla scarcerazione misure sostitutive sulla base anche delle permanenti originarie esigenze cautelari.
Commentario • 1
- 1. Come deve essere inteso l'inciso contenuto nell'art. 307 c.p.p., comma 1, che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 307, c. 1) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Bologna aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che, alla scadenza del termine cautelare di fase della già disposta misura degli arresti domiciliari, applicava la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nei confronti di una persona indagata per i reati di associazione a delinquere (416 cod. pen.) quale promotore e organizzatore, e per reati – scopo di natura fiscale e bancarotta. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato, con il ministero del difensore, il quale adduceva i seguenti due motivi: 1) violazione degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2013, n. 42359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42359 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/07/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 1699
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 20599/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.R. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 231/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 12/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Montagna Alfredo: rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 12.4.2013 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello del P.R. contro il provvedimento camerale del Tribunale di Velletri che - a seguito di intervenuta inefficacia della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini - gli ha applicato, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., l'obbligo di dimora nel comune di XXXXX, in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 quater c.p., commi 1 e 2 (atti sessuali continuati con minore di anni 14 e poi di anni 16), per il quale era stato condannato con sentenza 21.1.2013 alla pena di anni 8 di reclusione. Il Tribunale di Roma ha motivato il provvedimento rilevando che trattasi di uno dei reati indicati dall'art. 307 c.p.p., comma 1 bis, per cui è consentita l'applicazione della misura anche dopo la scarcerazione;
ha altresì desunto la pericolosità dalle risultanze della perizia della dott.ssa L. , di cui riporta alcuni passaggi.
2. L'indagato - tramite difensore - ricorre per la cassazione del provvedimento l'inosservanza dell'art. 307 c.p.p., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione: rileva in particolare che anche nel caso dell'art. 307 c.p.p., comma 1 bis occorrono nuove esigenze cautelari, non potendosi ritenere sufficiente l'asserito "terrore" per scarcerazione". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come costantemente affermato in giurisprudenza, il canone della domanda cautelare del p.m. esplica la sua efficacia sia nella fase delle indagini preliminari in senso stretto, sia nelle fasi successive del giudizio ovvero in ogni altra fase incidentale (cfr.:
cass. Sez. 6, Sentenza n. 29593 del 04/07/2011 Cc. (dep. 22/07/2011) Rv. 250742; Cass. Sez. 6 n. 33858/2008, cit;
Cass. Sez. 6, 4.12.2008 n. 2948/09. Martucci, rv. 242857; Cass. Sez. Fer., 25.8.2009 n. 34201, Trovato, rv. 244905). Di tal che anche le misure cautelari gradate previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p. applicabili ("anche cumulativamente", come recita la norma), ai sensi dell'art.307 c.p.p., comma 1 bis, in caso di scarcerazione dell'indagato o imputato per intervenuto decorso dei termini (ordinari o prorogati) di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., debbono essere necessariamente precedute da una espressa richiesta del p.m.. Pur non sottacendosi l'esistenza di una isolata e risalente decisione di segno contrario per l'ipotesi delle misure applicate ex art. 307 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 19.12.1997 n. 5179 , Recchia, rv. 210675),
decisione che tuttavia non pone in dubbio il principio della domanda cautelare, occorre ribadire che nella vigente disciplina processuale le misure cautelari (ogni misura cautelare coercitiva o interdittiva) non possono essere disposte dal giudice se non previa richiesta del p.m., tenuto a prospettare al giudice gli elementi sui quali la richiesta, anche di eventuale natura subordinata (misure meno afflittive), si basa, profilandosi come necessaria per ragioni probatorie ovvero socialpreventive. Con l'ovvia conseguenza che l'omessa previa enunciazione/acquisizione della domanda cautelare del p.m. infirma il provvedimento applicativo della misura cautelare disposto ex officio dal giudice, determinandone la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), rilevabile in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1. La questione di diritto che il Collegio deve affrontare sta nello stabilire se sia consentita l'adozione delle misure sostitutive con provvedimento successivo alla scarcerazione in presenza di reati contemplati nell'art. 307 c.p.p., comma 1 bis e se possano ritenersi sufficienti le originarie esigenze cautelari.
Al quesito va data senz'altro risposta positiva perché, come già affermato da questa Corte, in tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307 c.p.p., comma 1, che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi di permanenza delle medesime esigenze ordinarie, tanto quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o in epoca successiva. Ne consegue che è consentita l'adozione di misure sostitutive anche con provvedimento successivo alla scarcerazione (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 20897 del 10/04/2002 Cc. dep. 28/05/2002 Rv. 222034).
Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento perché fondato sull'esatto rilievo che non sussiste alcuna plausibile giustificazione per il sacrificio delle suddette esigenze originarie sol perché non tempestivamente rilevate dal pubblico ministero o per dimenticanza o per erroneo apprezzamento della situazione concreta;
salvo - ma trattasi di questione di merito e non di competenza - che il ritardo della richiesta del pubblico ministero sia tale da escluderne la fondatezza ovvero che le originarie esigenze siano nel frattempo venute meno.
Infine tale approdo trova un sia pure indiretto sostegno nella modifica apportata al D.L. n. 60 del 1991, art. 307, comma 2A, lett. B, che per il diverso caso di ripristino della custodia cautelare a seguito di una sentenza di 1A e 2A grado ha stabilito che tale ripristino può essere disposto anche successivamente a tale sentenza, proprio sulla base di una più corretta ed approfondita valutazione dei fatti (cfr. cass. 20897/2002 cit.). Nel caso di specie, il P. è stato scarcerato per decorrenza dei termini in data 7.1.2013, mentre il 21.1.2013 all'esito dell'udienza di discussione davanti al Tribunale di Velletri, sulla richiesta avanzata in quella sede dal pubblico ministero, e sulla base delle esigenze cautelari preesistenti (desunte dalle risultanze della perizia della dott.ssa L. ) ha applicato la misura dell'obbligo di residenza nel Comune di XXXXX. Nessuna violazione di legge si ravvisa.
Le esposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013