Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2002, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e l . a E N n E e , 0 1 766 /02 p N 1 O 8 a I 9 Z m 1 A e - t R 1 s T i 1 REPUBBLICA ITALIANA S - s I G 4 l E 2 a R . e L h A c D i 3 f i E 2 d T . LA CO o UPREMA DI CASSAZIONE N T Oggetto m E R S E A SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 18497/99 VITRONE Consigliere Dott. Ugo ADAMO Rel. Consigliere Cron.4415 Dott. Mario FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 19/10/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: VE PP, in proprio, COMMERCIO CARNI F.LLI VE Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BENNICELLI 27, presso l'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI BIONDARO, giusta mandato a margine del ricorso - ricorrenti
contro
COMUNE DI PASTRENGO;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 357/98 del Pretore di VERONA, 2162 depositata il 30/06/98; udita la relazione della causa Sulta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cevolotto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 27.7 1995 veniva effettuata presso la s.n.c. Commercio Carni F.LI SA un'ispezione da parte dei C.C. del N.A.S. di Padova allo scopo di veri- della normativa contenuta nel ficare l'osservanza D.lgs.n 286/1994. In esito al sopraluogo i militari procedenti redi- gevano un rapporto in base al quale il comando N.A.S. di Padova elevava successivamente, a carico della s.n.c. Commercio Carni SA, verbale di contesta- zione di illecito amministrativo notificato il 12.9.1995 per "avere violato gli obblighi relativi alla corretta tenuta dei registri di entrata degli animali e di scarico delle carni prodotte, considerato che detto registro non è mai stato impiantato e ciò in violazione degli artt. 6 comma 3 e 20 comma 4^ lett. c) D.lgs. n 286/1994. Con memoria difensiva indirizzata al Sindaco del Comune di Pastrengo il SA forniva spiegazioni in ordine agli accertamenti effettuati dai militari del N.A. S. e chiedeva di essere sentito personalmente. In data 27.10.1995 il SA veniva ascoltato dal Sindaco del Comune di Pastrengo che, ritenute non esau- rienti le spiegazioni fornite, ingiungeva al SA stesso, il pagamento della sanzione ammnistrativa di £ 10.000.000 per violazione degli artt. 4 e 6 comma 6 e 20 D.lgs. n 286/19894. Avverso l'ordinanza del Sindaco SE SA in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 L.689/1981, chiedendo, previa sospensione dell'esecu- zione dell'ordinanza, declaratoria di nuLItà o ineffi- cacia dell'ordinanza o di annullamento della stessa. Con sentenza depositata in data 30.6.1998 il V. Pretore di Verona respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso fondato su quattro motivi SE SA in proprio e nella qualità. Non svolge attività difensiva il Comune di Verona. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del- 3 la L. 689/1981. Rileva che il giudice di merito ha escluso che l'omessa immediata elevazione del verbale di contrav- venzione da parte dei militari procedenti all'atto del- l'ispezione abbia comportato l'estinzione dell'obbliga- zione, considerato che si è comunque proceduto alla no- tifica del verbale nel termine di 90 giorni dalla con- statazione dell'infrazione. Decisione adottata sulla base della nota giurispru- denza sul punto, senza però tenere conto di quanto pre- cisato nella sentenza 7.11.1998 n 11245, dalla Corte suprema che ha chiarito che l'immediata contestazione dell'illecito non determina l'estinzione dell'obbliga- zione, a condizione che tale omissione non abbia com- portato per il trasgressore l'impossibilità di far va- lere, nell'immediatezza, concreti elementi di fatto in suo favore. Nella specie era necessario che la contestazione fosse effettuata immediatamente e che gli agenti preci- sassero se il registro del quale avevano accertato la mancanza riguardasse l'attività di macellazione o l'at- tività di sezionamento. Inoltre l'Amministrazione procedente non ha minima- mente motivato in ordine alle ragioni che hanno deter- 'ן minato omessa immediata contestazione. 4 Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero se non può dubitarsi dell' esattezza delle precisazioni contenute nella sentenza di questa Corte n 11245/1998 deve tuttavia rilevarsi che la censura di- retta all'individuazione del registro oggetto del- l'omissione, costituisce censura di merito, non proponi- bile nel giudizio di legittimità, considerato altresì che tale censura non è comunque idonea, neppure in astratto, ad escludere le possibilità di difesa del ri- corrente, potendo questi sempre produrre in giudizio entrambi i registri, previsti rispettivamente per la macellazione delle bestie e la commercializzazione del- le carni. Riguardo alla seconda censura relativa alla indica- zione del motivo che ha determinato l'omessa immediata contestazione dell'infrazione, giova rievare che questa Corte suprema ha già precisato che l'omessa motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata dell'in- frazione non esclude l'esistenza dell' obbligazione ma rileva solo sul piano della prova, nel senso che le va- lutazioni effettuate dall'agente procedente dovranno essere valutate con maggiore prudenza, sulla base di ampi elementi di riscontro. ( Cass. civ. sez. I 27.1.1998 n 772 ) A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare con- 5 tinuità tenuto conto che l'art. 14 L. 689/1981 non pre- vede l'obbligo dell'indicata motivazione stabilendo so- lo che l'infrazione, se non contestata immediatamente, debba essere notificata nel termine di gg. 90 dalla ri- levazione dei fatti, termine ritenuto congruo dal legi- slatore a consentire comunque al destinatario dell'in- frazione di attuare tutte le difese. Il primo motivo va pertanto respinto. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1,3 e 6 della 1. 689/81. Rileva che erroneamente il Pretore ha ritenuto. le- gittima la notifica della contestazione dell'addebito e della successiva ordinanza ingiunzione effettuata a SE SA nella qualità di legale rappresentan- te della s.n.c. Commercio carni F.LI SA anzichè in proprio, come sarebbe dovuto avvenire. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero va rilevato che il Pretore, oltre ad avere affermato la validità della notifica al destinatario dell'infrazione anche se individuato quale legale rap- presentante della società, ha altresì affermato, a se- che, al contrario di guito di accertamento in fatto, quanto sostenuto dal ricorrente, la contestazione del- l'infrazione è stata notificata al SA personal- 6 mente e che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del ricorrente ed allo stesso notificata. Tale statuizione, costituente motivo fondante della decisione, esclude la rilevanza dell'altra proposizione in precedenza riassunta, e costituendo accertamento in fatto non può essere censurato in sede di legittimità Va a tal proposito considerato che anche se dovesse ritenersi l'accertamento del Pretore erroneo in fatto, tale errore potrebbe costituire motivo di revocazione, non deducibile con ricorso per cassazione. Lo p Anche il secondo motivo va disatteso. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 18 e 3 della L. 689/1981. Assume che se è vero che è possibile che l'ordinan- za ingiunzione sia succintamente motivata o che sia ad- dirittura motivata per relationem, tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto dell'ampiezza delle argomenta- zioni svolte da esso ricorrente la Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragione che l'avevano in- dotta a disattendere le ragioni dell'opponente. Il motivo è infondato. R Va infatti rilevato che questa Corte superma ha già precisato che il provvedimento amministrativo con il quale è stata irrogata la sanzione è sufficientemente motivato allorchè sia stata indicata la norma violata e sia fatto riferimento per relationem a documentazione della quale il destinatario abbia già avuto conoscenza o che rientri comunque nella sua sfera di conoscibili- tà. ( Cass. civ. sez. III 1.9.1999 n 9196 ) Nella specie il Pretore ha accertato in fatto che l'ordinanza ingiunzione conteneva l'indicazione della norma violata nonchè il riferimento al verbale di ac- certamento dell'infrazione, nel quale era riportata una completa indicazione degli estremi della violazione. Con l'indicazione di tali elementi deve ritenersi pertanto soddisfatta l'esigenza di motivazione dell'or- dinanza ingiunzione non essendo necessario che nell'or- dinanza siano confutate analiticamente le argomentazio- a L n ni difensive svolte, prima dell'emissione dell'atto, dall'autore dell'infrazione e ciò perchè finalità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione non è quella di respingere le tesi difensive ma esclusivamente quella di rendere edotto il destinatario degli addebiti mossi- gli onde porlo in condizione di svolgere esaurientemen- te le proprie difese, avanti alla competente Autorità giudiziaria. Di nulla può pertanto lamentarsi il ricorrente, es- sendo stato posto in grado di difendersi adeguatamente, avanti al Pretore, con ciò dovendosi ritenere del tutto soddisfatta la finalità tipica della motivazione. 8 Infine con il quarto ed ultimo motivo di cassazione il SA assume carenza di motivazione, mancata cor- rispondenza fra il chiesto ed il pronunziato ed erronea e falsa applicazione del D.lgs. 286/1981. Espone che la impugnata sentenza si sbarazza con affermazioni di carattere apodittico delle numerose ec- cezioni svolte nel ricorso. In particolare il Pretore non ha tenuto conto che : a) l'art. 5 comma 5 del D.lgs. n 286/1994 impone per i titolari di maceLI di capacità limitata l'obbli- go di "tenere un registro ove indicare l'entrata degli animali lo scarico delle carni prodotte ed i risulta- m e ti dell'autocontrollo aziendale"; l l b) l'art. 6 comma 3^ impone per i titolari di labo- A ratori di sezionamento di capacità limitata l'obbligo di "tenere un registro ove indicare il carico e lo sca- rico delle carni"; c) l'art. 20 comma 4^ lett. c) prevede che vengano assoggettati a sanzione amministrativa pecuniaria da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 coloro che violano "gli obbli- ghi relativi ad una corretta tenuta dei registri di en- trata degli animali e di scarico delle carni prodotte." Ciò precisato rileva il ricorrente che la dizione contenuta nel verbale di contestazione e nell'ordinanza ingiunzione, atti nei quali si faceva riferimento agli 9 artt. 6 comma 3^ e 20 comma 4 lett. c) del D. lgs. n 286/1994, per pretesa violazione agli obblighi di rego- lare tenuta del registro di carico degli animali e sca- rico delle carni, creava un'insanabile perplessità in quanto non risultava chiaro se si fosse contestato il mancato impianto del registro di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. n 286/94 relativo al carico degli animali ed allo scarico delle carni o del registro di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. n 286/1994, relativo al carico e scarico delle carni, tenuto conto che il primo registro risultava regolarmente impiantato.. D'altra parte il Pretore ha omesso di considerare che l'art. 20 comma 4^ lett. c) sanziona solo l'ipotesi di cui all'art. 5 comma 5^ del d.lgs. in questione tal- chè seguendo l'impostazione del giudice di merito che ha ritenuto esatta l'indicazione della norma di cui al- l'art. 6 comma 3 non avrebbe potuto trovare applicazio- riferimento ne nella specie la sanzione applicata con all'art. 20 comma 4^ lett. c). Il motivo è infondato e va pertanto respinto, con le precisazioni che seguono. Invero va rilevato che questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione devono ritenersi atti valida- mente emessi, allorchè contengano gli elementi essen- 10 ziali che caratterizzano l'infrazione, sufficienti CO- munque a consentire al destinatario di risalire con la normale diligenza ai fatti contestati ed alla norma violata ed altresì che non comporta nuLItà dell'ordi- nanza ingiunzione l'indicazione di una norma errata, posto che è compito del giudice individuare in sede di opposizione l'esatta norma applicabile ai fatti conte- stati. ( Cass. civ. sez. I 27.3.1996 n 2767; Cass. civ. sez. I, 3.1.1991 n 24 ) Nella specie è rimasto accertato, nel corso del giudizio di merito, che il fatto contestato al ricor- contestazione dei NAS e con rente, con il verbale di consisteva nell'avere il ricor- l'ordinanza sindacale, fellamy rente medesimo omesso di attivare il registro di entra- ta degli animali e di scarico delle merci e che è stata indicata quale norma violata l'art. 6 comma за del D.lgs. 286/1994. Da tale ricostruzione in fatto, non contestata dal ricorrente, consegue in diritto che non può ritenersi che il ricorrente medesimo non sia stato posto in grado di espletare le proprie difese essendo stato compiuta- mente edotto in ordine ai fatti addebitatigli, per cui era possibile usando la normale diligenza, risalire, at- traverso i fatti e la norma sanzionatoria applicata, corrispondente ai fatti contestati, alla norma violata. 11 Ulteriore conseguenza di quanto fin qui esposto è che rettamente è stata applicata al SA la sanzio- ne pecuniaria di cui all'art. 20 comma 4^ lett. c) del D.lgs. n 286/1994 che sanziona appunto l'infrazione prevista dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. in esame, nel cui disposto sono riconducibili i fatti ascritti al ri- corrente. La prospettazione relativa alla pretesa attivazione del registro previsto dall'art. 5 comma 5^ del d.lgs. in esame costituisce infine questione di fatto che do- veva essere sollevata nel giudizio di merito e che non può essere prospettata in cassazione. Pertanto il quarto motivo va respinto, come su cor- retta la motivazione del Pretore, esatto essendo risul- tato in diritto il dispositivo. Nulla spese, non essendosi il comune costituito in I L L O giudizio. B 9 E e l 8 a 6 E n N . e O p N I
P.Q.M.
Z , a A 1 m R 8 e T t 9 S s I 1 i - respinge il ricorso. G s 1 E l 1 R - a A 4 e 2 D h c . E i Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- f L T i N d 3 e 2 O F la prima sezione civile, in data 19. ottobre.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore io De MusisRosario Mario Adamo Mlazio da Корите ве Umis Depaar AL CANCELLIERS 8 FEB. 2002 Andrea Bianchi il