Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2017, n. 39534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39534 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
1 с 39534-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 143/2017 -Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE N.26232/2016 Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO GRAZIA MICCOLI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TO AN nato il [...] a [...] avverso il decreto del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; 195 RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto in data 16.3.2016 la Corte d'Appello di Palermo revocava la confisca e il sequestro disposto con decreto del 6.11.2012 di terreni intestati a TU AL NC e dell'impresa individuale intestata alla moglie del predetto, confermando nel resto il decreto impugnato, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, oltre le prescrizioni accessorie di legge.
1.1. Rilevava la Corte che con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 11/7/2011, divenuta irrevocabile il 9/10/2012, il proposto è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p., alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione;
pertanto, nessun dubbio può sussistere in ordine alla fondatezza del giudizio di pericolosità sociale qualificata dall' appartenenza mafiosa formulato dal primo giudice nei confronti dell'appellante, atteso che esso risulta ancorato ad elementi che, già valutati dal giudice penale, sono stati ritenuti idonei a soddisfare il più rigoroso livello probatorio richiesto per affermare la responsabilità penale del proposto;
quanto all'attualità, la giurisprudenza di legittimità prevalente ha più volte affermato che l'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa è perciò stesso connotato da pericolosità sociale latente e permanente che non necessita di specifica dimostrazione.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il TU deducendo, a mezzo del suo difensore: Icon il primo motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 125/ 3 e agli artt. 4,7,13 D.Lgvo n. 159/2011; invero, il decreto impugnato merita di essere annullato, essendo stata applicata la misura di prevenzione personale ad un soggetto già gravato da misura di sicurezza detentiva, in violazione delle norme dettate dal D.L,gvo n°159/2011 in materia di misure di prevenzione personale;
infatti, come anche evidenziato dalla Corte di Appello di Palermo, al momento dell'applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale, il TU era sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e per tale ragione l'applicata misura di sicurezza, a mente del disposto dell'art. 13 del D.L.gvo n°159/2011, non avrebbe dovuto essere applicata, o in subordine avrebbero dovuto essere dichiarati cessati i suoi effetti;
-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui agli artt. 125/3 e 649 c.p.p. e 4, 7 e 13 Decreto Legislativo n.159/2011 e art.4 Prot. Agg. N. 7 CEDU;
invero, il TU, in forza della subita condanna ha avuto comminata la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro, laddove in tema di misure di prevenzione, la Corte Europea ha più volte evidenziato come l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, costituisca pena ricompresa nell'alveo di cui all'art. 7 CEDU, con ricadute immediate su quanto previsto, sia dall'art.649 c.p.p. che dall'art. 4 Prot. Agg. n. 7 CEDU;
il decreto impugnato merita, dunque, di essere annullato per non avere la Corte rispettato la disposizione normativa di cui all'art.649 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 4 Prot. Agg. n.7 CEDU, che impedisce, per il medesimo fatto, la nuova sottoposizione ad un procedimento penale di un soggetto che ha già subito altro procedimento, conclusosi con condanna o proscioglimento;
con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 primo comma lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 125 comma 3 ed agli artt. 4, 24 Decreto Legislativo n°159/2011; invero, il decreto impugnato merita di essere annullato avuto riguardo alla disposta confisca dell'autovettura Golf targata DB297FC, atteso che in applicazione dei principi di legittimità, secondo cui "in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, ragionevolmente e plausibilmente, ad indicare la lecita provenienza dei beni" ( SS. UU., 26.06.2014, n°4880), nel caso di specie, avuto riguardo all'autovettura, è stato pacificamente dimostrato come lo stesso sia avvenuto tramite un finanziamento erogato dalla Santander ER AN (vedi all.C, C bis, C ter e C quater alle note difensive in atti), sicchè l'avere ritenuto anche l'acquisto dell'autovettura non lecito è conseguenza di un'errata applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 24 Decreto Legislativo n.159/2011. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta, ha depositato requisitoria scritta, concludendo dr. per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato quanto alla misura di prevenzione personale, mentre va respinto nel resto.
1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento ed assorbe il secondo. Esso involge la questione della compatibilità dell'applicabilità della misura di prevenzione quando risulti già in atto la misura di sicurezza. Va premesso, in proposito, che risulta pacifico nella fattispecie in esame dandone atto lo stesso provvedimento impugnato che al - momento dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti del TU era in corso la misura di sicurezza della casa di lavoro, 2 che, il Magistrato di Sorveglianza di Pescara, con ordinanza del 24/6/2015, ha sostituito con quella della libertà vigilata per un anno. Sulla questione specifica della interferenza tra le due misure -di sicurezza e della sorveglianza speciale- la Corte territoriale ha evidenziato come la misura di sicurezza, in dipendenza della condanna per il reato di associazione mafiosa, risponda a finalità e presupposti ben diversi rispetto a quelli che legittimano la sottoposizione a misura di prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere all'associazione mafiosa ed è sufficiente osservare che il magistrato di sorveglianza, con il citato provvedimento, ha, comunque, ritenuto ancora attuale la pericolosità del TU, tanto da ravvisare i presupposti per applicare al medesimo la misura di sicurezza della libertà vigilata.
2. Tale valutazione non può essere condivisa, non dando in alcun modo conto del disposto di cui all'art. 13 del d.lgvo 159/2011, che, sotto la rubrica "rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata" dispone che "quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale;
se questa sia stata pronunciata ne cessano gli effetti". Tale è esattamente la situazione nella quale versa il TU, per la quale, pur risultando quest'ultimo già sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro (poi sostituita con quella della libertà vigilata), ciononostante è stata applicata nei suoi confronti contestualmente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non può essere, in proposito, condiviso il richiamo effettuato dal P.G., nella sua requisitoria scritta a quella scarna giurisprudenza, già formatasi sotto la vigenza dell'art. 10 della legge n. 1423 del 1956- di analogo tenore rispetto al disposto di cui all'art. 13 cit.- secondo cui, l'ambito di applicazione della norma in questione è limitato all'ipotesi di contemporaneità delle due misure, e non anche alla diversa ipotesi di loro applicazione differita nel tempo, non potendo da essa trarsi un principio di carattere generale, secondo il quale sarebbe sempre vietata l'applicazione, nei confronti dello stesso soggetto, della sorveglianza speciale e della libertà vigilata, o di una misura di sicurezza detentiva;
al contrario, la norma riconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe le misure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea (Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019; Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001; Sez. 1, n. 14786 del 18/03/2003).
3. La giurisprudenza in questione, invero, ha affrontato l'ipotesi inversa rispetto a quella in esame, nella quale la misura di sicurezza è stata applicata successivamente a quella di prevenzione, di guisa che l'ordine di esse può trovare plausibile fondamento nella diversità della loro struttura (le misure di 3А sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato, mentre le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge), mirando a rendere "compatibile" la non infrequente applicazione di entrambe, posticipando, tuttavia, l'esecuzione della misura di sicurezza alla cessazione della misura di prevenzione. Inoltre, nella fattispecie esaminata dalla predetta giurisprudenza (Sez. 1, n. 3095 del 27/05/1998, Rv. 211019), l' esecuzione della libertà vigilata era iniziata dopo che la sorveglianza speciale era stata interamente eseguita e dopo che il competente magistrato di sorveglianza aveva valutato la persistenza della pericolosità sociale già accertata in sede di condanna, sicchè, in tale situazione, non si comprendeva per quale ragione la pregressa esecuzione della sorveglianza speciale avrebbe dovuto assorbire quella della libertà vigilata, pur in presenza di una accertata persistente pericolosità sociale.
4. Nel caso in esame, invece, a dispetto del chiaro tenore letterale dell'art. 13- che appunto dispone la perdita di efficacia della misura di prevenzione applicata durante l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata- la Corte territoriale non si è preoccupata di interpretare il disposto in questione, valutando la possibilità di applicare anche nella fattispecie in esame (benché diversa, come detto da quella esaminata dalle pronunce sopra richiamate) una possibile successione tra le misure, alla luce del principio secondo cui sono compatibili, sul piano applicativo, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e la misura di sicurezza della libertà vigilata, sia pure in successione, nel senso che la prima prevale sulla seconda, la quale è eseguibile successivamente. Alla luce, pertanto, di quanto evidenziato il provvedimento impugnato, con riguardo alla misura di prevenzione personale, va annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.
5. Il ricorso è inammissibile- quanto alla misura di prevenzione patrimoniale e specificamente in relazione alla confisca dell'auto Golf- siccome del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato in punto di sproporzione del bene suddetto rispetto al proprio reddito. All'uopo va innanzitutto premesso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti la apparenza.l'inesistenza O mera Nel caso di specie il ricorrente, al di là della genericità della deduzione circa l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura predetta, circostanza questa che risulta specificamente considerata nel provvedimento 4 impugnato, non deduce a dispetto della rubrica del motivo di ricorso -un vizio di violazione di legge, bensì di motivazione, attraverso mere censure in fatto.
p.q.m.
annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 3.2.2017 Rick Perrall Il Consigliere estensore Il Presidente lofel were Grazia Lapalorcia Rosa Pezzulto Depositato in Cancelleria Roma, I 29 AGO 2017 IL CANCELLIERE dott. Maria Cristina D'Angelo 5