Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste preclusione alla presentazione della relativa istanza da parte dell'imputato, quando una precedente richiesta sia stata dichiarata inammissibile per essere stata proposta da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la precedente istanza di restituzione era stata presentata da un difensore cui l'imputata aveva conferita una procura generale alle liti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2008, n. 38306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38306 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 2002
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 016623/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER UC EL, N. IL 21/11/1974;
avverso ORDINANZA del 13/02/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Presidente della Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato il 26.11.2007 dal NK CI LI, tendente ad ottenere la restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa in data 15.6.2005 dal Tribunale di Pistola, divenuta irrevocabile il 20.1.2006, recante la sua condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 574 c.p.. Tale decisione è stata motivata sul rilievo che la Corte ha già deciso in senso sfavorevole, con ordinanza in data 21-4-2006, su analoga istanza depositata il 28-2-2006, e che nel nuovo ricorso non sono stati addotti ed illustrati motivi nuovi rispetto a quelli esposti a corredo della precedente richiesta.
Ricorre personalmente la NK, denunciando con un primo motivo l'inosservanza dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e la violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.). Deduce che l'art. 175 c.p.p., in caso di pronuncia di sentenza contumaciale, attribuisce all'imputato un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la restituzione in termini per impugnare, salvo che il predetto abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione o opposizione. Nel caso di specie, la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti solo il 13-11-2007, giorno in cui, a seguito del suo arresto, le è stata notificata nel carcere di Rebibbia la fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, avanzata dal P.M. In precedenza, essa non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione ne' degli atti relativi al procedimento in oggetto (n. 3302102 R.G.N.R.), le cui notifiche erano state effettuate ai difensori nominati d'ufficio, ne' della sentenza di condanna, la cui notifica, spedita in Svizzera, era tornata indietro perché non ritirata. Sussistevano, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 175 c.p.p. per la restituzione in termini per impugnare. Il fatto che già da tempo il difensore svizzero dell'imputata, avv. ID Affolter, fosse venuto a conoscenza del procedimento penale e della condanna e in virtù di una procura generale conferitagli dalla prevenuta per la cura dei suoi interessi avesse deciso, autonomamente e all'insaputa della NK, di presentare istanza per ottenere la restituzione del termine per impugnare, non può essere preso in considerazione ai fini della inammissibilità della richiesta poi presentata personalmente dall'imputata.
Con un secondo motivo la ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in relazione all'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la Corte di Appello si era già pronunciata su analoga istanza, depositata il 28.2.2006, e nella nuova richiesta non erano stati segnalati fatti nuovi. Sostiene che la sua istanza presenta, rispetto alla precedente, due elementi di novità: il soggetto che l'ha sottoscritta (personalmente l'imputata) e l'indicazione della data certa dell'effettiva conoscenza da parte della medesima. DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Presidente della Corte di Appello ha dichiarato de plano inammissibile l'istanza della NK di restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna emessa in data 15-6-2005 dal Tribunale di Pistoia (divenuta irrevocabile il 20-1-2006), sul rilievo che la Corte, con ordinanza del 21-4-2006, ha già deciso in senso sfavorevole su analoga richiesta depositata il 28-2-2006, e che nel nuovo ricorso non sono stati addotti ed illustrati motivi nuovi rispetto a quelli esposti a corredo della precedente richiesta. Come è stato evidenziato dalla ricorrente, peraltro, la precedente istanza era stata presentata dalla sua procuratrice generale alle liti ID Affolter Eijsten.
Orbene, è vero che la richiesta di restituzione nel termine per proporre l'impugnazione, regolata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, può essere effettuata dal difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale (Cass. Sez. 5, 23-3-2007 n. 27350). È altresì vero, tuttavia, che, alla luce della disciplina dettata dall'art. 96 c.p.p. e segg., rimane estranea al sistema processuale penale la possibilità di una nomina fiduciaria effettuata mediante rilascio di una procura generale.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito non poteva ritenere la precedente richiesta, proveniente da soggetto non legittimato, preclusiva alla proponibilità dell'istanza presentata personalmente dalla NK nel prescritto termine di trenta giorni da quello in cui quest'ultima assume di avere avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti. Affermare il contrario significherebbe togliere valenza all'istituto della restituzione in termini previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2, che è finalizzato a porre un riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora quest'ultimo non abbia rinunciato a comparire o a proporre impugnazione e nel quale, pertanto, assume rilevanza esclusiva la sfera soggettiva del prevenuto.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuova deliberazione. Il secondo motivo rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008