Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
In tema di omissione o rifiuti di atti d'ufficio, la richiesta di cui al secondo comma dell'art. 328 cod. pen., è collegata da un lato ad un apprezzabile interesse del richiedente e dall'altro ad uno dei tre possibili sbocchi ipotizzati dalla norma medesima: definizione della pratica, spiegazione del ritardo, sanzione penale in mancanza dell'una o dell'altra nel termine legale di giorni trenta. Ne deriva che la richiesta di chi vi abbia interesse assume nella previsione di legge natura e funzione di diffida ad adempiere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9088 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli illustrissimi Signori: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 10.6.1999
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N.1157
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. EUGENIO AMARI Consigliere N.6293/99
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da RI GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 19.11.1998 della Corte d'Appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dottor Assennato,
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Giuseppe Mori;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 12.3.1996 il Tribunale di Siena, ritenendo insussistente l'elemento soggettivo del reato, assolveva IE UR dal delitto di cui all'art. 328/2 c.p., ascrittogli per avere, quale dirigente responsabile dell'apposito servizio dell'Amministrazione provinciale di quella città, omesso di rispondere a due richieste scritte di CI SC sull'esito dell'istanza da lei proposta per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un'azienda faunistico-venatoria. Si gravava il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e chiedeva la condanna dell'imputato sul rilievo che, dovendo la richiesta dell'interessato trovare risposta nel compimento dell'atto sollecitato ovvero nella spiegazione del ritardo;
essendo il funzionario responsabile ben consapevole di tanto e delle conseguenze penali dello inadempimento in uno dei sensi consentiti della legge;
la sua condotta negativa non costituiva negligenza ma quanto meno consapevole accettazione del rischio di verificazione dell'evento.
Con sentenza del 19.11.1999 la Corte d'Appello di Firenze dichiarava l'imputato colpevole del delitto ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava, con la sospensione condizionale, alla pena principale di multa e a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anno uno.
Fondava la decisione essenzialmente sulla considerazione che il sovraccarico di lavoro e la parziale scopertura dell'organico avrebbero in ipotesi potuto giustificare il ritardo nell'evasione della pratica, ma non già il ritardo nella redazione, nel protocollo e nell'invio di una lettera di risposta entro il termine legale di trenta giorni e sul rilievo che il UR si era limitato in fattispecie a fare affidamento sulla diligenza del collaboratore SA, cui avanza segnalato per iscritto l'urgenza della pratica. Il che, espressivo come ere a parere di quel Giudice di un volontario disimpegno del UR, ben consapevole della condotta impostagli dalla legge, integrava il dolo generico necessario alla configurazione del reato.
Tramite il proprio difensore ricorre per il UR e al fine di una puntuale ricostruzione della vicenda, premette che l'azienda agraria in proprietà della SC faceva parte di un'Azienda faunistico- venatorie a già costituita all'entrata in vigore della legge regionale 12.1.1994 n. 3 e pertanto in base all'art.63 della stessa trasformabile in Azienda aqroturistico-venatoria o su richiesta del concessionario suddivisibile in più enti separati, di guisa che la richiesta proposta dalla predetta e protocollata il 7.4.1994 dall'Amministrazione provinciale di Siena, è era ad ogni effetto di legge irricevibile per manco in capo alla richiedente della predetta qualità di concessionaria.
Precisano infine che cori le due note come da capo d'imputazione indirizzate 10.9 e il 12.10.1994 alla Amministrazione per incarico della SC l'avvocato Notari aveva chiesto gli si comunicasse l'esito nella domanda relativa al rilascio dell'autorizzazione richiesta da costei, denunzia
1. Erronea applicazione della legge penale a) perché, essendo l'adozione di qualsiasi atto amministrativo preclusa in fattispecie dall'inammissibilità e/o irricevibilità della domanda di concessione, avanzata dalla SC, la mancata risposta del UR non costituiva atto amministrativo obbligato, tale essendo nel sistema di legge soltanto il compimento di un atto amministrativo o la spiegazione del ritardo nel compimento del medesimo e non già le informazioni sullo stato della pratica;
b) perché con le note inviate per incarico della SC l'avvocato Notari non aveva sollecitato l'adempimento di alcun atto amministrativo ma si era limitato a chiedere notizie sullo stato della pratica, così esercitando il diritto di accesso agli atti amministrativi tutelato dall'art. 25 della legge 241/1999:
c) perché la tutela penale offerta dall'art. 328/2 c.p. scatta soltanto al completamento di una sequenza procedimentale costituita - nell'ordine - del mancato compimento entro il termine Previsto di un atto amministrativo, diverso di quelli di generale e diffuso, interesse di cui al primo comma del predetto art. 328 c.p., nella formale messa in mora da parte del soggetto interessato e del mancato adempimento da parte della pubblica amministrazione o della mancata giustificazione del ritardo, di guisa che, non essendo, alla data di arrivo della seconda nota scaduto il termine semestrale concesso dal regolamento interno dell'Amministrazione per completare l'iter procedimentale proprio della pratica, le note credette non potevano essere qualificate come messa in mora dell'Amministrazione medesima e la condotta del ricorrente non notava essere ricompresa nella Previsione della norma Penale erroneamente applicata dalla Corte di merito.
2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione a) perché, vertendosi in tema di reati di omissione, la Corte di marito avrebbe dovuto individuare nella condotta dell'imputato - e non lo ha fatto - la preordinata e consapevole intenzione di non compiere un'attivita ritenuta doverosa:
b) perché la Corte ha errato non accertando che l'immutato non aveva risposto alle note "con la preordinata consapevolezza di non dover rispondere":
c) perché l'alternatività delle condotte richieste al pubblico ufficiale dal secondo comma dell'art. 328 c.p. - completare la pratica o fornire la spiegazione del ritardo - non consente di ritenere - come la Corte di merito ha ritenuto - irrilevante il ritardo nello espletamento della pratica e configurata la responsabilità penale dell'imputato solo per la mancata giustificazione del ritardo medesimo.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sulle censure riportate in narrativa sub 1/b e sub 2/a.
Di vero è insostenibile che l'asserita irricevibilità o inammissibilità della pratica relativa all'istanza proposta dalla SC precludesse l'adozione di una qualche provvedimento amministrativo, giacché tale irricevibilità o inammissibilità dell'istanza doveva e deve nel sistema di legge esser dichiarata in lui provvedimento amministrativo tale al caso da consentire all'interessata l'impugnazione della decisione, avanti alla competente autorità giudiziaria e di proporre finanche questione di legittimità costituzionale, ove dal privilegio stabilito dalla legge ragionale sopra citata a favore del concessionario di azienda faunistico-venatoria si sentisse lesa nel proprio diritto di proprietà garantito al più alto livello dall'art. 42 della Legge fondamentale.
Del pari è insostenibile che la tutela penale scatti soltanto alle condizioni riassunte in narrativa sub 1/c. All'ardita interpretazione proposta dal ricorrente osta infatti insormontabilmente la lettera inequivoca del secondo comma dell'art. 328, che fissando inesorabilmente e invariabilmente in trenta giorni il termine entro il quale il pubblico ufficiale competente deva evadere la pratica o spiegare le ragioni del ritardo, mostra di non tenere in conto le temporizzazioni o i termini fissati da leggi particolari o dai regolamenti interni delle singole amministrazioni, non entrando nel merito degli stessi perché consente al predetto pubblico ufficiale la via di uscita, costituita offrendogli alternativamente la possibilità di una spiegazione del ritardo, dalla legge penale equiparata alla definizione amministrativa della pratica in evento sollecitata.
Epperò, al di là dei chiarimenti in fatto forniti in ricorso e quasi del tutto incontrollabili senza compulsare gli atti. e senza le conseguenti valutazioni di merito inammissibili in questa sede di legittimità; alla stregua del capo d'imputazione il legale della SC non sollecitò per conto della propria cliente la definizione della pratica ne' chiese spiegazioni della sua ritardata definizione, ma si limitò a chiedere notizie sulle stato di essa. Tale fatto, come rettamente osserva il ricorrente, non è privo di rilievo al fine di configurare il delitto contestato. Il meccanismo sotteso alla configurazione del reato è innescato infatti dalla richiesta di chi abbia interesse alla pratica. E poiché nel campo della prassi non vengono in considerazioni interessi platonici o meramente contemplativi, l'interesse che deve animare il richiedente e che da costui deve essere espresso nella richiesta è un interesse alla definizione - positiva, cioè in accoglimento dell'istanza, o indifferentemente negativa - della pratica, di guisa che si devono ritenere prive della tutela penale apprestata dall'art.328/2 c.p. tanto le richieste all'evidenza capricciose o irragionevolmente puntigliose sollecitanti alla pubblica amministrazione un'attività superflua e non doverosa, priva di incidenza sul rapporto amministrativo (v. da ultimo Cass.VI, u.p. 6.10.1998, Concu) quanto quelle che non siano con percepibile immediatezza rivolte a sollecitare la definizione della pratica o a chiedere spiegazioni del ritardo. La richiesta postulata dalla norma, collegata com'è, da un lato ad un apprezzabile interesse del richiedente e dall'altro ad uno dei tre possibili sbocchi ipotizzati della norma medesima - definizione della pratica, spiegazione del ritardo, sanzione penale in mancanza dell'una o dell'altra nel termine legale di giorni trenta - assume nella previsione di legge natura e funzione di diffida ad adempiere (cfr. Cass.VI, u.p. 8.5.1998, Tulipani e Belinci).
Poiché a tenore dell'imputazione tali caratteristiche non avevano le note, con le quali il legale della SC si è limitato a chiedere informazioni sullo stato della pratica, si deva ritenere dunque che il caso di specie sotto il profilo oggettivo non rientra nella previsione della norma incriminatrice, ma, costituendo esplicazione del diritto di accesso agli atti amministrativi, rientra, come rettamente segnalato dal ricorrente, nella previsione dell'art. 26 della legge 241/1990.
Da tanto consegue - superfluo ogni ulteriore esame - che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999