Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2015, n. 4014
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

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Massime2

La lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale, il giudice può fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen.. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui il giudice di appello escluda il beneficio concesso in primo grado, in assenza di appello del P.M. in ordine al riconoscimento di detto beneficio oppure dell'inosservanza da parte del condannato, senza giustificato motivo, degli obblighi cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2015, n. 4014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4014
Data del deposito : 27 ottobre 2015

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