Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 2
La lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale, il giudice può fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen.. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui il giudice di appello escluda il beneficio concesso in primo grado, in assenza di appello del P.M. in ordine al riconoscimento di detto beneficio oppure dell'inosservanza da parte del condannato, senza giustificato motivo, degli obblighi cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2015, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
6 4014/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. 3152/2015 Dott. GENNARO MARASCA Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 36504/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - -Rel. Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH DO N. IL 20/10/1986. avverso la sentenza n. 1303/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Tonquole Fimiani che ha concluso per l'inam m ilton bul ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Luciano filson, ol For ve rtituts poremole otel of for ore o fisici stell'imputato, W. Folio for l'acagtime to = 'chielle del Fow of Milano, che ho ancluso del corso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 3.12.2010, aveva condannato CH AR alla pena di un anno di reclusione ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della parte civile costituita, alla quale veniva riconosciuta anche una provvisionale nella misura di 5000,00 euro, al cui pagamento, veniva subordinata l'efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 583, c.p., commesso in danno di FR Federico. 2 Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Fabio CH, del Foro di Milano, lamentando: 1) violazione di legge in quanto la decisione della corte territoriale, che ha negato all'imputato la sospensione condizionale della pena inflitta, non ha tenuto conto della circostanza che il giudice di primo grado aveva concesso tale beneficio, subordinandolo alla condizione che l'imputato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato per il deposito della motivazione, provvedesse al pagamento della somma indicata a titolo di provvisionale. Tale condizione, rileva il ricorrente, era stata rispettata, in quanto, essendosi il giudice di primo grado riservato il deposito della motivazione entro quaranta giorni dalla pronuncia del dispositivo, deposito che interveniva in data 10 gennaio 2011, il successivo 25 febbraio 2011 l'imputato aveva provveduto, come dimostrato con i documenti prodotti, a versare quanto dovuto, comprensivo delle spese legali, al FR ed al suo difensore, a mezzo di due assegni circolari, di cui la corte non teneva conto perché non era stato possibile dimostrare l'avvenuto pagamento nell'atto di appello depositato l'11.2.2011; 2) vizio di motivazione sia con riferimento alla valutazione operata dalla corte territoriale in ordine alla deposizione del teste della difesa Pasquale Fabio, evidenziando come "la ricostruzione fattuale non appare lineare e risulta confusiva anche in relazione alla condotta posta in essere dall'imputato AR CH", sia con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante, secondo il ricorrente non configurabile in quanto la corte territoriale non ha preso in considerazione un elemento sottolineato dallo stesso consulente della persona offesa: l'esistenza di una patologia pregressa in capo al FR, consistente nella deviazione del setto nasale.
3. In via preliminare va disattesa l'eccezione formulata in data odierna dall'avv. Luciano Giulidori, del Foro di Pavia, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia del CH, volta a far valere l'omessa notifica della citazione della parte civile nel giudizio di appello, in quanto, a prescindere dalla questione in ordine alla legittimazione dell'imputato di far valere un vizio nella costituzione del rapporto processuale riguardante la parte civile, tale eccezione, in ipotesi, andava sollevata innanzi al giudice di secondo grado, la cui decisione al riguardo avrebbe, poi, potuto formare oggetto di ricorso per cassazione, attraverso l'impugnazione della sentenza. Non trattandosi di un vizio integrante una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, non è, infatti, consentito al CH di formulare per la prima volta la relativa eccezione in sede di legittimità. 2 ་ མི 4. Ciò posto il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo di impugnazione, mentre va rigettato con riferimento al secondo.
5. Ed invero il motivo di impugnazione sintetizzato sub n. 2), appare innanzitutto generico ed incentrato su profili di merito nella parte in cui censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze processuali operate dalla corte territoriale. Il sindacato della Corte di Cassazione, infatti, resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, che, peraltro nel caso in esame nemmeno emerge con chiarezza dal contenuto del ricorso (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893).
5.1. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante, rileva correttamente la corte territoriale che il consulente tecnico della persona offesa, "le cui conclusioni sono state accettate da tutte le parti processuali, ha riferito in dibattimento che FR è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'eliminazione delle difficoltà respiratorie bilaterali derivate dall'aggressione ed ha riportato un periodo di ulteriori 40 giorni di inabilità complessiva da aggiungere ai 35 giorni accertati al momento dell'esecuzione degli accertamenti di consulenza", per cui "la complessiva durata dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni sofferta dalla persona offesa costituisce l'aggravante contestata". Siffatta decisione risulta del tutto conforme ai principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lesione personale deve considerarsi grave se l' incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo 3 dipendente dalla malattia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 8.7.2009, n. 32687, rv. 245116). D'altro canto l'accettazione delle conclusioni cui è pervenuto il consulente della persona offesa (circostanza che il difensore del CH non contesta) non consente al ricorrente di rimetterle in discussione, sulla base, peraltro, di una valutazione di merito volta a valorizzare la sussistenza di una pregressa patologia (la deviazione del setto nasale della persona offesa), senza nemmeno indicare in che termini siffatta patologia possa escludere il rapporto di causalità, accertato dal consulente, tra l'aggressione e le difficoltà respiratorie bilaterali, la cui eliminazione ha richiesto un intervento chirurgico, con conseguente incapacità per il FR di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
6. Fondato, invece, appare il primo motivo di ricorso. Come evidenziato dal ricorrente la decisione della corte territoriale che ha negato all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, in considerazione dei suoi precedenti penali, non ha tenuto conto adeguatamente della circostanza che il giudice di primo grado, come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, con la sentenza pronunciata il 3.12.2010, aveva concesso tale beneficio, subordinandolo alla condizione che l'imputato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato per il deposito della motivazione, provvedesse al pagamento della somma indicata a titolo di provvisionale. Rileva, altresì, il ricorrente, come si è detto, che, essendosi il giudice di primo grado riservato il deposito della motivazione entro quaranta giorni dalla pronuncia del dispositivo, deposito che interveniva in data 10 gennaio 2011, il CH il successivo 25 4 febbraio 2011, quindi entro il termine fissato dal giudice di primo grado, aveva provveduto, come dimostrato con i documenti allegati al ricorso, a versare quanto dovuto, comprensivo delle spese legali, al FR ed al suo difensore, a mezzo di due assegni circolari, in relazione al quale veniva anche rilasciata quietanza, attraverso l'emissione della fattura n. 5/2001 del 25 febbraio 2011, da parte dell'avv. Barbara Biscardo. Di tanto la corte territoriale non teneva conto, perché non era stato possibile dimostrare l'avvenuto pagamento nell'atto di appello depositato l'11.2.2011, nonostante la difesa dell'appellante ne avesse fornito prova in sede di udienza di discussione. Tanto premesso può essere utile ricordare che in subiecta materia nella giurisprudenza di legittimità si fronteggiano due orientamenti di segno opposto, di cui va dato conto. Secondo un primo orientamento, infatti, nel concedere il beneficio subordinato al della sospensione condizionale della pena versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacché l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, co. 2, c.p.p., ha fondamento nell'art. 165, c.p. che prevede le attività che l'imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 9.6.2004, n. 36769, rv. 229691; Cass., sez. III, 30.10.2014, n. 16893, rv. 263230). 5 Secondo altro orientamento, invece, in tema di sospensione condizionale condizionale della pena, qualora il beneficio sia stato subordinato al pagamento delle obbligazioni civili o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il termine per l'adempimento decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.5.2013, n. 27674, rv. 256446; Cass., sez. IV, 5.4.2013, n. 29889, rv. 257074). Orbene del valore giuridico della intervenuta concessione in primo grado del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale entro il termine innanzi indicato, la corte territoriale si dimostra del tutto ignara, negando il (già concesso) beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta in primo grado, che avrebbe potuto eliminare solo nel caso in cui vi fosse stato appello del pubblico ministero sul riconoscimento del suddetto beneficio ovvero nel caso in cui avesse ritenuto inosservati, senza giustificato motivo da parte del condannato, gli obblighi cui la sospensione condizionale della pena era subordinata (cfr. Cass., sez. II, 6.3.1998, n. 1656, rv. 211917).
7. Sulla base delle svolte osservazioni la sentenza della corte territoriale va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame, affinché, alla luce dei principi di diritto innanzi indicati, rivaluti il profilo riguardante il diniego della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione con riferimento all'affermazione di responsabilità del CH, alle statuizioni civili ad essa conseguenti ed alla entità della pena inflittagli.
P.Q.M.
Rigettata l'eccezione preliminare, annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 27.10.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO G ENRIO Carmela Lanzuise Day 7