Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2010, n. 26263
CASS
Sentenza 22 giugno 2010

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L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (La Corte ha anche precisato che nel reato di cui all'art. 473 cod. pen. la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nell'altro reato il prodotto contrassegnato).

Commentari2

  • 1cos'è e come funziona
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 11 settembre 2020

    La contraffazione del marchio – indice: Cos'è L'oggetto I presupposti L'elemento psicologico Le sanzioni Ricettazione L'articolo 473 del codice penale al primo comma stabilisce che “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”. Il diritto penale punisce la condotta di contraffazione del marchio e dei segni distintivi o il loro uso se …

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  • 2Marchio contraffatto, reato solo se viene utilizzato (Cass. 25036/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2020

    L'uso di marchi e segni distintivi punito penalmente in alternativa alla contraffazione o alterazione deve identificarsi con l'attività diretta a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, non la semplice detenzione. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 15 luglio – 3 settembre 2020, n. 25036 Presidente Pezzullo – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 maggio 2019 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la pronunzia del Tribunale della stessa città - emessa con le forme del rito abbreviato - che aveva condannato S.E.H. per i reati di cui agli artt. 473 e 648 c.p. per avere ricevuto e poi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2010, n. 26263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26263
Data del deposito : 22 giugno 2010

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