Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (La Corte ha anche precisato che nel reato di cui all'art. 473 cod. pen. la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nell'altro reato il prodotto contrassegnato).
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- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 11 settembre 2020
La contraffazione del marchio – indice: Cos'è L'oggetto I presupposti L'elemento psicologico Le sanzioni Ricettazione L'articolo 473 del codice penale al primo comma stabilisce che “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”. Il diritto penale punisce la condotta di contraffazione del marchio e dei segni distintivi o il loro uso se …
Leggi di più… - 2. Marchio contraffatto, reato solo se viene utilizzato (Cass. 25036/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2020
L'uso di marchi e segni distintivi punito penalmente in alternativa alla contraffazione o alterazione deve identificarsi con l'attività diretta a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, non la semplice detenzione. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 15 luglio – 3 settembre 2020, n. 25036 Presidente Pezzullo – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 maggio 2019 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la pronunzia del Tribunale della stessa città - emessa con le forme del rito abbreviato - che aveva condannato S.E.H. per i reati di cui agli artt. 473 e 648 c.p. per avere ricevuto e poi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2010, n. 26263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26263 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro NT - Presidente - del 22/06/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - N. 2556
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 7990/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AN, N. IL 03/03/1950;
avverso la sentenza n. 7217/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR NT ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 30.4.2008, confermativa della sentenza 11.4.2005 del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato per il reato di ricettazione di merce con marchio contraffatto, concesse le attenuanti generiche, alla pena anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena con declaratoria di estinzione per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p.. Il ricorrente deduceva;
erronea applicazione degli artt. 474, 473 e 648 c.p. e mancata assunzione di prova decisiva;
la mera apposizione di segni o marchi contraffatti su capi di abbigliamento già realizzati non comportava la sussistenza del reato contestato di cui all'art. 474 c.p., difettando la prova della vendita a terzi dei capi di abbigliamento;
nella specie poteva, invece, configurarsi il reato di cui all'art.473 c.p., tenuto conto degli oggetti rinvenuti nel laboratorio dell'imputato,destinati al confezionamento dei capi di abbigliamento;
tale reato era, comunque, prescritto per essere i fatti risalenti al 1997; non era poi configurabile il reato di ricettazione, stante il concorso dell'imputato nel delitto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha dato conto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, della sussistenza del delitto di cui all'art.474 c.p., disattendendo la tesi difensiva sulla configurabilità del diverso reato previsto dall'art. 473 c.p, in quanto fondata su una mera petizione di principio, "non essendo avallata da alcun elemento obiettivo". In particolare, ha evidenziato che, secondo le risultanze istruttorie, il laboratorio dell'imputato era destinato alla realizzazione di capi di abbigliamento e non degli elementi contraffatti da apporre sugli stessi (bottoni, etichette, cartellini, cartoncini ed altro), tenuto conto, fra l'altro, che il teste aveva precisato che i macchinari presenti non erano idonei alla fabbricazione di tali accessori, ma alla confezione di materiale di sartoria. Il motivo di ricorso, a fronte di tale motivazione attinente ad accertamenti in fatto ed a valutazioni di merito esenti da vizi di manifesta illogicità, non consente una diversa qualificazione del reato ai sensi dell'art. 473 c.p., posto che la condotta illecita non può, nella specie, rapportarsi all'uso in sè di marchi contraffatti, a prescindere dalla loro applicazione al prodotto industriale, ma all'immissione in circolazione di prodotti falsamente contrassegnati.
La S.C. ha, infatti, affermato che l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue;
l'uso punito dall'art. 474 c.p. è, invece, direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce. Nel primo reato, quindi, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto del contrassegno (Cass. n. 4305/1996). Deve ribadirsi il concorso di entrambe le ipotesi penali contestate ex artt. 474 e 648 c.p., atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità( Cass. S.U. n. 23427/2001). Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010