Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2009, n. 32687
CASS
Sentenza 8 luglio 2009

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Massime1

La lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia.

Commentario1

  • 1Art. 583 - Circostanze aggravanti
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    1. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; [3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto] (1). 2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2009, n. 32687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32687
Data del deposito : 8 luglio 2009

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