CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21108 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL NI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Bologna;
parte civile (non ricorrente): VA TO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto Pietro Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 30/11/2022 con la quale il Tribunale di Piacenza aveva: 1) condannato NI IL alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; 2) disposto la restituzione in favore della parte civile VA IJ Penale Sent. Sez. 2 Num. 21108 Anno 2026 Presidente: IO VA Relatore: OS IO Data Udienza: 06/05/2026 2 dell'autovettura provento di furto in sequestro “ritenuto annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ. il contratto di vendita del veicolo” della parte civile in favore dell'imputato del 22/07/2019; 3) condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della suddetta parte civile da liquidarsi in separato giudizio. Secondo le conformi sentenze di merito il IL aveva indotto la VA a vendergli la sua auto al prezzo di 7.200 euro (oltre alle spese per il passaggio di proprietà) pagando il corrispettivo con un assegno tratto sul conto corrente di altra persona estinto nel 2008 (fatti occorsi il 22/07/2019). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. La difesa deduce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il pagamento dell'auto con un assegno a vuoto intestato a terzi potesse integrare gli artifici e i raggiri del delitto di truffa;
ciò in quanto la persona offesa era perfettamente consapevole del fatto che l'assegno non era stato tratto dal IL (essendo già firmato) nonché delle altre anomalie del titolo;
risultavano altresì del tutto irrilevanti, ai fini della induzione in errore e della configurabilità del reato, le “rassicurazioni” che l'imputato avrebbe dato alla persona offesa in ordine alla bancabilità dell'assegno. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione civile con la quale il Tribunale ha “annullato ex tunc” il contratto di compravendita dell'auto, in quanto, secondo il difensore, il potere di emettere sentenze costitutive esula dai poteri attribuiti al giudice penale dall'art. 185 cod. pen. 3. Il 29/04/2026 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del PG insistendo per l'accoglimento dei motivi già articolati. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La difesa assume, in sostanza, che dalla stessa ricostruzione dei fatti risultante dalle sentenze di merito emerge che la persona offesa era consapevole del fatto che l'assegno a lei consegnato dal IL in pagamento dell'auto presentava delle evidenti anomalie e che non era stato né tratto né firmato dall'imputato, e, nonostante ciò, aveva deciso comunque di vendere la sua auto e consegnarla all'odierno ricorrente. La condotta posta in essere dall'imputato, a detta della difesa, non era quindi idonea ad indurre in errore la persona offesa né poteva integrare gli artifici e i raggiri necessari ad integrare il reato di truffa;
né a diversa conclusione si poteva giungere in quanto l'imputato aveva rassicurato la venditrice sul fatto che l'assegno era coperto e quindi potesse essere incassato. Tali argomenti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, occorre infatti rilevare che l'assegno consegnato dall'imputato in pagamento non solo era stato tratto da una terza persona (circostanza nota alla vittima) ma era stato tratto su un conto corrente estinto nel 2008 (vale a dire 10 anni prima) e dunque non incassabile;
circostanza questa – che la difesa pretermette completamente – certamente nota all'imputato ma non conosciuta (né conoscibile al momento della compravendita) dalla venditrice. E' quindi palese che l'imputato ha assunto l'obbligazione con la volontà di non adempierla, elemento sufficiente ad integrare il dolo della truffa. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di truffa contrattuale – quale è pacificamente quella in esame –, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, Sentenza n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 - 01). La persona offesa è stata dunque tratta in errore sulla possibilità di incassare un titolo che non era incassabile. L'eventuale negligenza o imprudenza della vittima nel non avvedersi di un inganno che (a detta della difesa) era riconoscibile e/o la idoneità del raggiro ad indurre in errore, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono invece del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato. Occorre infatti ribadire il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e 4 sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta, dovendosi in tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggetto passivo possa incidere sulla configurabilità del reato (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011 – 01). né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume Pugliese, Rv. 274299 – 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Il Tribunale ha disposto il dissequestro dell'autovettura provento della truffa e la sua restituzione alla parte civile statuendo che alla data del passaggio in giudicato della sentenza si doveva ritenere “annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ.” il contratto del 22/07/2019 con il quale la vittima aveva venduto il veicolo all'imputato. La Corte di appello, rigettando il motivo di gravame articolato dalla difesa sul punto, ha confermato tale statuizione ritenendo che la stessa fosse legittima, in quanto rientrante tra i poteri del giudice penale in caso di costituzione di parte civile nel processo. Richiamando un precedente di questa Corte, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penale di ordinare le restituzioni previsto dall'art. 185 cod. pen., presuppone implicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici che sono di ostacolo alla restituzione. A prescindere dalla controversa questione giuridica avente ad oggetto il potere del giudice penale di emettere pronunce diverse da quelle di condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno, occorre evidenziare che nell'atto di costituzione di parte civile la VA si era limitata a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla truffa subita, e non aveva chiesto invece di annullare il contratto di vendita dell'autovettura. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Civ. Sez. 1, n. 18930 del 27/09/2016) e che l'annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge (art. 1441 cod. civ.) nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 cod. civ.) e richiede una sentenza del giudice che ha natura costitutiva. E' del resto pacifico che è solo per effetto di tale sentenza costitutiva che cessano (retroattivamente) i diritti trasferiti dal contratto annullabile e che nasce il diritto delle parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dello stesso. L'azione volta all'annullamento del contratto è quindi del tutto diversa da 5 quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno o le restituzioni. Ciò premesso, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. è stata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede di discussione innanzi al Tribunale. Dunque, a prescindere dalla possibilità o meno del giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento (sulla quale peraltro si nutrono non poche perplessità), non c'è dubbio che quella formulata in sede di conclusioni era una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile. La possibilità per la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizione del codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processo civile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltanto nel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c., l'introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti ed avente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata. Il Giudice di primo grado, dunque, non avrebbe potuto pronunciarsi su tale domanda nuova e conseguentemente non avrebbe dovuto pronunciare l'annullamento ex tunc del contratto. Ciò, peraltro, non poteva fare, neppure al limitato fine di decidere sulla domanda di dissequestro e restituzione dell'autovettura oggetto della truffa che nel corso del procedimento era stata sottoposta a sequestro. Ed infatti, l'art. 263 cod. proc. pen., nel disciplinare la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce al comma 3 che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro;
e analoga previsione è contenuta in materia di sequestro preventivo nell'art. 324 comma 8, secondo il quale il giudice del riesame investito dell'impugnazione avverso il sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro. Tali disposizioni sono state interpretate da questa Corte come espressione di un principio generale in forza del quale il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto, cioè obbligato, a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere nel frattempo il sequestro (ex plurimis Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec, Rv. 260318 – 01). Nel caso di specie, era evidente l'esistenza di una controversia sulla proprietà dell'auto in quanto la stessa, pur rivendicata dalla parte civile (che ne chiedeva la restituzione) era stata 6 acquistata dall'imputato con un contratto, come detto, non nullo ma annullabile e quindi valido ed efficace fino alla sentenza di annullamento. Il Giudice di primo grado, dunque, investito della richiesta di dissequestro avrebbe dovuto limitarsi a rimettere la decisione sulla proprietà controversa del mezzo al giudice civile e non sostituirsi, di fatto, a quest'ultimo pronunciando l'annullamento della compravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo alla venditrice. 3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della sentenza di primo grado con la quale è stato annullato il contratto di compravendita dell'autovettura concluso per effetto della truffa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al contratto di vendita del veicolo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO OS VA IO
parte civile (non ricorrente): VA TO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto Pietro Bernocchi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 30/11/2022 con la quale il Tribunale di Piacenza aveva: 1) condannato NI IL alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; 2) disposto la restituzione in favore della parte civile VA IJ Penale Sent. Sez. 2 Num. 21108 Anno 2026 Presidente: IO VA Relatore: OS IO Data Udienza: 06/05/2026 2 dell'autovettura provento di furto in sequestro “ritenuto annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ. il contratto di vendita del veicolo” della parte civile in favore dell'imputato del 22/07/2019; 3) condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della suddetta parte civile da liquidarsi in separato giudizio. Secondo le conformi sentenze di merito il IL aveva indotto la VA a vendergli la sua auto al prezzo di 7.200 euro (oltre alle spese per il passaggio di proprietà) pagando il corrispettivo con un assegno tratto sul conto corrente di altra persona estinto nel 2008 (fatti occorsi il 22/07/2019). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa. La difesa deduce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il pagamento dell'auto con un assegno a vuoto intestato a terzi potesse integrare gli artifici e i raggiri del delitto di truffa;
ciò in quanto la persona offesa era perfettamente consapevole del fatto che l'assegno non era stato tratto dal IL (essendo già firmato) nonché delle altre anomalie del titolo;
risultavano altresì del tutto irrilevanti, ai fini della induzione in errore e della configurabilità del reato, le “rassicurazioni” che l'imputato avrebbe dato alla persona offesa in ordine alla bancabilità dell'assegno. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione civile con la quale il Tribunale ha “annullato ex tunc” il contratto di compravendita dell'auto, in quanto, secondo il difensore, il potere di emettere sentenze costitutive esula dai poteri attribuiti al giudice penale dall'art. 185 cod. pen. 3. Il 29/04/2026 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del PG insistendo per l'accoglimento dei motivi già articolati. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La difesa assume, in sostanza, che dalla stessa ricostruzione dei fatti risultante dalle sentenze di merito emerge che la persona offesa era consapevole del fatto che l'assegno a lei consegnato dal IL in pagamento dell'auto presentava delle evidenti anomalie e che non era stato né tratto né firmato dall'imputato, e, nonostante ciò, aveva deciso comunque di vendere la sua auto e consegnarla all'odierno ricorrente. La condotta posta in essere dall'imputato, a detta della difesa, non era quindi idonea ad indurre in errore la persona offesa né poteva integrare gli artifici e i raggiri necessari ad integrare il reato di truffa;
né a diversa conclusione si poteva giungere in quanto l'imputato aveva rassicurato la venditrice sul fatto che l'assegno era coperto e quindi potesse essere incassato. Tali argomenti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, occorre infatti rilevare che l'assegno consegnato dall'imputato in pagamento non solo era stato tratto da una terza persona (circostanza nota alla vittima) ma era stato tratto su un conto corrente estinto nel 2008 (vale a dire 10 anni prima) e dunque non incassabile;
circostanza questa – che la difesa pretermette completamente – certamente nota all'imputato ma non conosciuta (né conoscibile al momento della compravendita) dalla venditrice. E' quindi palese che l'imputato ha assunto l'obbligazione con la volontà di non adempierla, elemento sufficiente ad integrare il dolo della truffa. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di truffa contrattuale – quale è pacificamente quella in esame –, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, Sentenza n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 - 01). La persona offesa è stata dunque tratta in errore sulla possibilità di incassare un titolo che non era incassabile. L'eventuale negligenza o imprudenza della vittima nel non avvedersi di un inganno che (a detta della difesa) era riconoscibile e/o la idoneità del raggiro ad indurre in errore, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sono invece del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato. Occorre infatti ribadire il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e 4 sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta, dovendosi in tal caso escludere che la negligenza negli accertamenti da parte del soggetto passivo possa incidere sulla configurabilità del reato (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011 – 01). né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume Pugliese, Rv. 274299 – 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Il Tribunale ha disposto il dissequestro dell'autovettura provento della truffa e la sua restituzione alla parte civile statuendo che alla data del passaggio in giudicato della sentenza si doveva ritenere “annullato retroattivamente ex art. 1439 cod. civ.” il contratto del 22/07/2019 con il quale la vittima aveva venduto il veicolo all'imputato. La Corte di appello, rigettando il motivo di gravame articolato dalla difesa sul punto, ha confermato tale statuizione ritenendo che la stessa fosse legittima, in quanto rientrante tra i poteri del giudice penale in caso di costituzione di parte civile nel processo. Richiamando un precedente di questa Corte, i Giudici di merito hanno affermato che il potere/dovere del giudice penale di ordinare le restituzioni previsto dall'art. 185 cod. pen., presuppone implicitamente anche quello di dichiarare la nullità di contratti o titoli giuridici che sono di ostacolo alla restituzione. A prescindere dalla controversa questione giuridica avente ad oggetto il potere del giudice penale di emettere pronunce diverse da quelle di condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno, occorre evidenziare che nell'atto di costituzione di parte civile la VA si era limitata a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla truffa subita, e non aveva chiesto invece di annullare il contratto di vendita dell'autovettura. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che anche secondo la giurisprudenza civile il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 1439 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Civ. Sez. 1, n. 18930 del 27/09/2016) e che l'annullamento del contratto può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge (art. 1441 cod. civ.) nel termine di 5 anni dalla scoperta del dolo (art. 1442 cod. civ.) e richiede una sentenza del giudice che ha natura costitutiva. E' del resto pacifico che è solo per effetto di tale sentenza costitutiva che cessano (retroattivamente) i diritti trasferiti dal contratto annullabile e che nasce il diritto delle parti alla restituzione delle prestazioni eventualmente effettuate in esecuzione dello stesso. L'azione volta all'annullamento del contratto è quindi del tutto diversa da 5 quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno o le restituzioni. Ciò premesso, la richiesta di annullare il contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ. è stata avanzata dalla parte civile solo nelle conclusioni rassegnate in sede di discussione innanzi al Tribunale. Dunque, a prescindere dalla possibilità o meno del giudice penale di emettere sentenze costitutive di annullamento (sulla quale peraltro si nutrono non poche perplessità), non c'è dubbio che quella formulata in sede di conclusioni era una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella formulata nel libello introduttivo, e, come tale inammissibile. La possibilità per la parte civile di proporre domande del tutto nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di costituzione non è infatti prevista da alcuna disposizione del codice di procedura penale, e del resto, come è noto, anche nel processo civile, mentre la modificazione/precisazione della domanda è ammessa soltanto nel rispetto degli stringenti limiti formali e temporali stabiliti dall’art. 183 c.p.c., l'introduzione di una domanda del tutto nuova (cioè fondata su presupposti ed avente un oggetto diverso da quella originaria), cd mutatio libelli, è vietata. Il Giudice di primo grado, dunque, non avrebbe potuto pronunciarsi su tale domanda nuova e conseguentemente non avrebbe dovuto pronunciare l'annullamento ex tunc del contratto. Ciò, peraltro, non poteva fare, neppure al limitato fine di decidere sulla domanda di dissequestro e restituzione dell'autovettura oggetto della truffa che nel corso del procedimento era stata sottoposta a sequestro. Ed infatti, l'art. 263 cod. proc. pen., nel disciplinare la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce al comma 3 che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro;
e analoga previsione è contenuta in materia di sequestro preventivo nell'art. 324 comma 8, secondo il quale il giudice del riesame investito dell'impugnazione avverso il sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro. Tali disposizioni sono state interpretate da questa Corte come espressione di un principio generale in forza del quale il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto, cioè obbligato, a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere nel frattempo il sequestro (ex plurimis Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Simec, Rv. 260318 – 01). Nel caso di specie, era evidente l'esistenza di una controversia sulla proprietà dell'auto in quanto la stessa, pur rivendicata dalla parte civile (che ne chiedeva la restituzione) era stata 6 acquistata dall'imputato con un contratto, come detto, non nullo ma annullabile e quindi valido ed efficace fino alla sentenza di annullamento. Il Giudice di primo grado, dunque, investito della richiesta di dissequestro avrebbe dovuto limitarsi a rimettere la decisione sulla proprietà controversa del mezzo al giudice civile e non sostituirsi, di fatto, a quest'ultimo pronunciando l'annullamento della compravendita e conseguentemente restituendo la proprietà del mezzo alla venditrice. 3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione della sentenza di primo grado con la quale è stato annullato il contratto di compravendita dell'autovettura concluso per effetto della truffa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al contratto di vendita del veicolo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO OS VA IO