Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, qualora il beneficio sia stato subordinato al pagamento delle obbligazioni civili o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il termine per l'adempimento decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della sentenza. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva individuato il "dies a quo" per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27674 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1766
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 45885/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA;
nei confronti di:
ON CI N. IL 10/02/1976;
avverso l'ordinanza n. 1061/2011 TRIBUNALE di VERONA, del 19/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.10.2010 il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma di Euro 5.000 liquidata a favore della costituita parte civile, concessa a PI CI con la sentenza 18.5.2010 del Tribunale di Verona che lo condannava per i reati di ingiurie e lesioni in danno di El Maziani Reduane. Il giudice dell'esecuzione, dato atto che il termine (sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) stabilito per il pagamento della somma dovuta alla parte civile era decorso infruttuosamente, osservava che l'imputato, irreperibile al domicilio dichiarato, era rimasto contumace nel corso dell'intero processo di cognizione ed era risultato irreperibile nel procedimento di esecuzione instaurato per la revoca del beneficio;
pertanto non aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna al pagamento dei danni, ed in assenza della prova dell'elemento soggettivo, il mancato pagamento della somma liquidata dal Tribunale in favore della parte civile non poteva qualificarsi come inadempimento. A parere del Tribunale "il termine per l'adempimento decorrerà, con le tutte le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza, quando il condannato di nuovo reperibile sia posto in grado di conoscere l'obbligo a suo carico anche mediante intimazione di pagamento della parte civile".
Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ricorre per i seguenti motivi: il provvedimento del giudice dell'esecuzione introduce una arbitraria modificazione dei termini previsti dalla legge in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che il termine fissato dal giudice per l'adempimento della obbligazione risarcitoria decorre dalla data in cui il condannato diventerà reperibile e sarà raggiunto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento;
introduce una disparità di trattamento rispetto ai casi di sospensione condizionale della pena subordinata ad adempimento disposta nei confronti di imputati reperibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 165 cod. pen., prevede la facoltà del giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuto.
Per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, il termine per l'adempimento costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell'art. 674 cod. proc. pen. (conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035). La nozione di inadempimento dell'obbligazione deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.) secondo cui l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione non si è attenuto a tale criterio valutativo, e pur dando atto che il condannato nel corso del procedimento di cognizione aveva dichiarato un domicilio risultato inidoneo e si era disinteressato del processo rimanendo contumace, ha impropriamente applicato, nella valutazione dell'inadempimento dell'obbligazione civile alla quale era subordinata la sospensione della pena, la regola della conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento prevista dall'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, al fine, affatto diverso, della restituzione nel termine per l'impugnazione a favore dell'imputato condannato in contumacia. Inoltre ha illegittimamente modificato il momento di decorrenza del termine per l'adempimento previsto dall'art. 165 cod. proc. pen., u.c., individuabile nella data del passaggio in giudicato della sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013