Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27674
CASS
Sentenza 17 maggio 2013

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In tema di sospensione condizionale della pena, qualora il beneficio sia stato subordinato al pagamento delle obbligazioni civili o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il termine per l'adempimento decorre dal passaggio in giudicato delle sentenze e non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della sentenza. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva individuato il "dies a quo" per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27674
    Data del deposito : 17 maggio 2013

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