Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4680
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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Dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative di cui agli artt. 1362 - 1365 cod. civ. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 cod. civ. per modo che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di essere quando la ricerca soggettiva abbia condotto ad un utile risultato.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che preclude la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, deve essere contenuto in termini di ragionevolezza, giacché una interpretazione di quel concetto astratta e formalistica arrecherebbe un grave pregiudizio sia degli interessi imprenditoriali, sia di quelli oggettivi della produzione, sia dello stesso singolo lavoratore che, se assunto a tempo indeterminato, si troverebbe comunque esposto a una non remota eventualità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (Nella specie, la sentenza di merito, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga del secondo contratto di scrittura teatrale a termine giustificata dalla imprevedibilità del successo della rappresentazione teatrale al momento della stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato per quello spettacolo).

In tema di proroga di contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo, il fatto che le parti si siano avvalse per la stipulazione della proroga del contratto di uno stampato contenente la dicitura "contratto di scrittura teatrale" non induce necessariamente, sul piano logico - ermeneutico, a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un nuovo contratto, anziché prorogare quello in corso, dal momento che anche la proroga ha un contenuto convenzionale che ben può giustificare l'adozione del termine "contratto". (Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., ha riconosciuto la natura di proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato in corso alla convenzione tra le parti contenuta in uno stampato recante la dicitura "contratto di scrittura teatrale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4680
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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