Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 3
Dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative di cui agli artt. 1362 - 1365 cod. civ. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 cod. civ. per modo che la determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di essere quando la ricerca soggettiva abbia condotto ad un utile risultato.
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che preclude la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, deve essere contenuto in termini di ragionevolezza, giacché una interpretazione di quel concetto astratta e formalistica arrecherebbe un grave pregiudizio sia degli interessi imprenditoriali, sia di quelli oggettivi della produzione, sia dello stesso singolo lavoratore che, se assunto a tempo indeterminato, si troverebbe comunque esposto a una non remota eventualità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (Nella specie, la sentenza di merito, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga del secondo contratto di scrittura teatrale a termine giustificata dalla imprevedibilità del successo della rappresentazione teatrale al momento della stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato per quello spettacolo).
In tema di proroga di contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo, il fatto che le parti si siano avvalse per la stipulazione della proroga del contratto di uno stampato contenente la dicitura "contratto di scrittura teatrale" non induce necessariamente, sul piano logico - ermeneutico, a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un nuovo contratto, anziché prorogare quello in corso, dal momento che anche la proroga ha un contenuto convenzionale che ben può giustificare l'adozione del termine "contratto". (Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., ha riconosciuto la natura di proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato in corso alla convenzione tra le parti contenuta in uno stampato recante la dicitura "contratto di scrittura teatrale").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato POZZAN ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TEATRO STABILE VENETO CARLO GOLDONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,
- rappresentato -
e difeso dagli avvocati GIAMBATTISTA CASELLATI, GIANNI BARILLARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 228/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 25/03/99 R.G.N. 142/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PANICI per delega POZZAN;
udito l'Avvocato BARILLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 21 aprile 1997, il sig. IO RM ricorreva al Pretore di Venezia deducendo di essere stato assunto dal Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni", come macchinista (terzo livello del c.c.n.l.), per lo spettacolo "Zeno e la cura del fumo", con contratto di lavoro a termine dal 1^ aprile al 26 maggio 1994;
di essere stato nuovamente assunto nel giugno 1994 dallo stesso Teatro Stabile, con contratto di lavoro a termine decorrente dal 27 settembre 1994 al 18 dicembre 1994;
di essere stato ulteriormente assunto a termine, con contratto datato 10 novembre 1994, per il periodo 1^ gennaio - 5 marzo 1995. Poiché tra gli ultimi due contratti a termine erano trascorsi solo tredici giorni, il lavoratore aveva chiesto al datore di lavoro, ma senza successo, la conversione dei precedenti contratti a termine in contratto a tempo indeterminato, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art.2 della legge 18 aprile 1962, n.230 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196). Con sentenza in data 16 gennaio 123 aprile 1998, il Pretore respingeva la domanda.
La decisione veniva confermata con sentenza in data 3 dicembre 1998/25 marzo 1999, dal Tribunale della stessa sede che respingeva l'appello proposto dall'RM.
Ha ritenuto il giudice di appello che il lavoratore aveva agito sul presupposto che ricorresse l'ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art.2 della legge n.230/1962 cit. (successiva riassunzione a termine prima del decorso di quindici giorni dalla scadenza di precedente contratto a termine), così escludendo la ricorrenza di altre ipotesi di conversione ex lege, in particolare quella della proroga del contratto a termine precedente, al di fuori dei casi in cui essa era consentita a norma del primo comma dell'art.2 cit.. Il Tribunale ha anche dato atto che, con i motivi di appello, il lavoratore aveva posto in discussione i presupposti per la stipulazione della proroga, ritenuti, invece, sussistenti dal primo giudice, secondo le prospettazioni del Teatro Stabile, in quanto erano ravvisabili le esigenze contingenti ed imprevedibili che la giustificavano (successo dello spettacolo ed estensione conseguente della tournee ad ulteriori città), a tali specifiche prospettazioni del datore di lavoro il lavoratore aveva controdedotto in modo del tutto generico (verbale di udienza del 2 ottobre 1997) e insufficiente.
Se era vero che da siffatto comportamento processuale non poteva certo desumersi la prova delle circostanze che avrebbero giustificato la proroga del secondo contratto, le stesse potevano ritenersi provate in via presuntiva anche sulla base della documentazione prodotta. Il successo dello spettacolo era pure desumibile dalla prosecuzione delle repliche in altre città, ulteriori rispetto a quelle programmate, e che tale continuazione della tournee non rientrasse nelle originarie previsioni poteva desumersi dalla circostanza che il c.d. terzo contratto era stato stipulato quando era ancora in corso di esecuzione il secondo. La circostanza, poi, che la stipulazione fosse avvenuta con un anticipo di oltre un mese rispetto alla scadenza del contratto in corso era irrilevante, in quanto per scadenza doveva intendersi un periodo prossimo, anteriore alla data di cessazione del contratto nel corso del quale intervengano i fatti imprevedibili comportanti la necessità della proroga. Il successo di pubblico rientra, di norma, nel novero dei fatti possibili, ma non di quelli probabili.
Quanto, poi, alla circostanza che il Teatro Stabile avesse indetto una selezione per un posto di macchinista (cui lo stesso RM aveva partecipato) non era di ostacolo alla ravvisabilità delle esigenze imprevedibili di prorogare il contratto a termine in quanto si era trattato di un posto presso la sede del Teatro e non per gli spettacoli itineranti, come quello ricoperto dall'appellante. Non era decisivo il nomen iuris adottato dalle parti nell'accordo del 10 novembre 1994, ne' l'utilizzazione di un modulo per la stipulazione, ne' la circostanza che, come ritenuto anche dal Pretore, fosse intercorso un intervallo di tempo tra la scadenza del secondo contratto e l'inizio delle prestazioni del c.d. terzo contratto, intervallo coincidente con le vacanze natalizie, tradizionalmente considerate sospensive del rapporto, così come era irrilevante il mancato rispetto della procedura prevista dal c.c.n.l., violazione in ordine alla quale, tuttavia, non era stata avanzata alcuna istanza, e che non aveva particolare valenza ai fini interpretativi.
Risultava, inoltre, che il lavoratore aveva tacitamente accettato la proroga.
Il Tribunale, una volta ritenuto che il c.d. terzo contratto costituiva proroga del secondo e che, pertanto, la domanda non poteva essere accolta, è passato all'esame di ulteriori questioni, prospettate dal lavoratore già in primo grado e ritenute assorbite dal Pretore, ed ha osservato che, se anche non fossero esistite le circostanze contingenti e imprevedibili giustificanti la proroga e se anche il c.d. terzo contratto non fosse qualificabile come proroga del precedente, neppure in tali ipotesi la domanda dell'RM avrebbe potuto trovare accoglimento.
Il termine di quindici giorni entro il quale la nuova assunzione, ai sensi del secondo comma, seconda ipotesi dell'art.2 cit., dà luogo alla conversione del rapporto, non deve essere necessariamente computato tra la fine di una prestazione lavorativa e l'inizio della successiva, dovendosi invece avere riguardo, secondo il dato testuale della norma, alla data del contratto di riassunzione rispetto a quella di scadenza del precedente contratto a termine. Infine, anche a voler ritenere che il contratto a termine stipulato in corso di esecuzione di un precedente contratto a termine configuri l'ipotesi di successivi contratti a termine, non è stato dedotto dal ricorrente che si trattasse (terza ipotesi prevista dall'art.2, secondo comma, cit.) di successione di contratti volti ad eludere le disposizioni della legge.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'RM con quattro motivi.
Resiste l'associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso, l'RM deduce carenza di motivazione e/o motivazione contraddittoria e/o illogica (art.360, n.5 c.p.c.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c.,
dell'art.3 legge 230/1962, degli artt.115, 117, 416 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), sotto molteplici profili e sostiene che erroneamente il
Tribunale ha ritenuto generica la contestazione da parte del lavoratore della ricorrenza dei presupposti per la proroga legittima del secondo contratto a termine. Per contro, generica e non puntuale era l'affermazione del Teatro Stabile, peraltro non provata, circa il successo di pubblico dello spettacolo e, come eccezione, contravveniva al disposto dell'art.416 c.p.c. ed era nulla. In ogni caso, la vaghezza dell'eccezione, non avrebbe consentito una replica più puntuale ed il pretenderlo avrebbe significato sovvertire i principi sull'onere della prova.
Inoltre l'onere di contestare in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione incombe al convenuto e non all'attore in sede di replica alle eccezioni dello stesso.
Infine non può considerarsi generica la contestazione con la quale "l'avvocato Pozzan (difensore dell'RM) contesta integralmente le deduzioni di fatto contenute nella memoria e rileva l'infondatezza in diritto;
contesta che sia stata manifestata volontà di proroga del 2^ contratto e che sussistano elementi contingenti ed imprevedibili che potrebbero giustificare la proroga" Risultava, infatti, negata la sussistenza dell'asserito successo di pubblico e di qualunque altro elemento contingente e imprevedibile che giustificasse la proroga eventuale, ne' il lavoratore era gravato dell'onere della prova negativa a tale riguardo, specie se si considera che l'art.3 della legge 230/1962 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare i presupposti per l'apposizione del termine al contratto di lavoro e per l'eventuale sua proroga. Il dipendente non aveva mosso contestazioni in ordine ai presupposti per la proroga per il fatto che mai era stato interpellato (particolarmente in sede di interrogatorio libero) in ordine al successo di pubblico dello spettacolo (risultavano, per tal via, violati anche gli artt. 115, 116 e 117 c.p.c.
3. Col secondo motivo, che per ragioni di connessione logica è opportuno trattare con quello ora esposto, il ricorrente deduce carenza di motivazione e/o motivazione contraddittoria e/o illogica, violazione e/o falsa applicazione dell'art.2729 c.c. (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) e si duole che il Tribunale non abbia fondato la propria decisione su presunzioni scaturenti da fatti provati. I due motivi sono infondati.
Rileva, infatti, la Corte che, come risulta dal riepilogo che precede delle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, quel Collegio aveva ritenuto che i presupposti per la proroga legittima del secondo contratto a termine potessero affermarsi - a di là del comportamento processuale delle parti e della contestazione che l'appellante assumeva essere stata espressa a verbale circa la loro pretesa insussistenza - in via presuntiva e poiché anche le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, rientrano nel novero delle prove (artt.2729 c.civ.), la sentenza impugnata non merita le censure che le sono state rivolte. Il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione versata in atti erano desumibili argomenti nel senso che vi erano i presupposti per la proroga del contratto, rappresentati dal successo dello spettacolo e dalla ulteriore programmazione delle repliche in un circuito di teatri più ampio di quello per il quale erano state originariamente programmate.
Questa Corte ha costantemente affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653; 18 marzo 1995, n. 3205;
2 febbraio 1996, n.914; Cass. Sez. unite 27 dicembre 1997, n. 13045;
15 aprile 2000, n.4916; 24 luglio 2000, n. 9716; 16 novembre 2000, n.14858; 29 marzo 2001, n.4667).
Nel caso in esame i non solo il giudice ha fatto riferimento alla documentazione versata in atti dalle parti, senza che avesse obbligo (in forza della giurisprudenza ora richiamata) di motivare con una specifica disamina dei singoli documenti per porre quei dati documentali alla base del proprio convincimento, ma ha ritenuto attendibile che la programmazione dello spettacolo fosse stata estesa ad altre città in ragione del successo di pubblico ottenuto nel circuito originariamente stabilito, perché, sul piano logico, solo il successo di pubblico poteva giustificare siffatta estensione e che tali eventi non fossero in origine prevedibili e siano sopravvenuti nel corso del secondo contratto a termine, è stato desunto dal giudice di merito, in modo del tutto congruente dal punto di vista logico, dalla considerazione che non vi sarebbe stato altrimenti ragione di stipulare con l'RM una proroga del contratto in corso, anziché prevedere originariamente una durata più lunga di esso.
D'altra parte, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori deve essere contenuto in termini non astratti, ma in quelli della ragionevolezza, il cui superamento comporterebbe in concreto, di per sè, con una consistente remora (sostanzialmente una pratica impossibilità) per l'imprenditore di stipulare contratti a termine, la rinuncia da parte sua, ad un determinato tipo di attività di impresa, per la quale tale tipologia contrattuale, in una con l'eventualità della proroga del rapporto siano imposte da esigenze operative dello specifico settore (con pregiudizio eventuale, ma grave della possibilità di sostenere il mercato, specialmente in un settore ad alta aleatorietà e competitività quale quello dello spettacolo) o a sobbracarsi l'onere finanziario del contratto a tempo indeterminato anche se ciò dovesse in ipotesi risolversi in un grave e talvolta irreparabile pregiudizio della stessa attività dell'impresa qualora questa venisse a trovarsi, con un grado di prevedibilità astrattamente non dissimile da quello proprio dell'altra ipotesi (della rinuncia preventiva) a non poter concretamente utilizzare il lavoratore per periodi non indifferenti e a non poterne quindi sostenere l'onere retributivo e contributivo: in entrambi i casi, si verificherebbe, a causa dell'interpretazione eccessivamente astratta e formalistica della prevedibilità, un grave pregiudizio sia degli interessi imprenditoriali, sia di quelli oggettivi della produzione, sia dell'occupazione, sia dello stesso singolo lavoratore che, se assunto a tempo indeterminato, si troverebbe comunque esposto a una non remota eventualità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Al di là, dunque, dei principi richiamati dal ricorrente circa la distribuzione dell'onere di contestazione e dell'onere della prova dei fatti rilevanti, la Corte ritiene inattaccabile la sentenza del Tribunale che, in concreto, ha, in modo assorbente, ritenuto provata la sussistenza dei presupposti per la proroga del secondo contratto a termine.
Col terzo motivo di ricorso è denunciata carenza di motivazione e/o motivazione contraddittorie e/o illogica su un punto essenziale della controversia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.civ. (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), sotto i seguenti profili:
a) erroneamente il Tribunale aveva trascurato il nomen iuris del successivo "contratto di scrittura teatrale", avendolo configurato quale proroga del precedente, mentre la qualificazione adottata delle parti era coerente con il contenuto della convenzione e con il comportamento successivo degli stipulanti, il che sarebbe stato preclusivo di ogni indagine volta ad una diversa definizione del contratto. Non vi erano stati comportamenti concludenti del lavoratore nel senso della asserita proroga del contratto, tali non essendo quelli concretanti la semplice esecuzione della prestazione dedotta in obligatione. Caso mai, sarebbe stato concludente, in senso contrario, il normale e abituale ricorso del Teatro Stabile all'uso di successivi contratti a termine per la realizzazione degli spettacoli o anche, come nel caso in esame, dello stesso spettacolo. b) era stato, inoltre, violato il criterio di cui al'artt.1363 c.civ. di interpretazione del contratto, secondo il quale ciascuna clausola si interpreta in relazione alle altre: la presenza nel contratto in discussione di una specifica clausola prevedente "l'eventuale proroga come da C.C.N.L." esclude, nel complesso della convenzione, che questa possa ritenersi una proroga contenente a sua volta una clausola di proroga.
Solo confermando il nomen iuris adottato dai contraenti si sarebbe dato senso al contenuto della convenzione, tanto più che il contratto richiamava le norme del c.c.n.l. e, se si fosse trattato di un proroga, sarebbero state violate le norme collettive per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei termini della proroga e della durata della sospensione del contratto. c) Infine, risultando i contratti redatti su moduli-formulari predisposti dal Teatro Stabile, l'art. 1370 c.civ. avrebbe dovuto indurre a confermare la definizione che appare sul modulo predisposto dal datore di lavoro, anziché ad addivenire ad una interpretazione favorevole alla parte che aveva predisposto il modulo stesso. Il motivo è infondato.
Deve essere disattesa, anzitutto, la censura sopra indicata sub lett. a) in quanto la circostanza che per pattuire un ulteriore periodo lavorativo le parti si siano avvalse di uno stampato in uso del Teatro contenente la dicitura contratto di scrittura teatrale non induce necessariamente, sul piano logico-ermeneutico, a ritenere che le parti stesse abbiano inteso indicare una specifica tipologia contrattuale (stipulazione di un distinto contratto a termine) escludente la diversa configurazione del patto di proroga del contratto a termine in corso. Anche la proroga, infatti, aveva un contenuto convenzionale che ben può giustificare l'adozione del termine contratto ed aveva indubbiamente ad oggetto una scrittura teatrale.
Il dato letterale, pertanto, non consente di affermare in modo inequivoco che le parti avessero inteso stipulare un ulteriore contratto a termine anziché prorogare quello in corso;
d'altra parte, la seconda soluzione è stata accolta dal Tribunale in base a considerazioni di ordine logico, delle quali non può essere disconosciuto il fondamento, essendo state tratte dalle circostanze medesime nelle quali la pattuizione intervenne (nel vigore di un contratto a termine - e non successivamente ad esso - e in presenza delle condizioni fattuali che giustificavano la proroga, poste in evidenza nel trattare i primi due motivi). Nè la sentenza del Tribunale appare meritevole di censura per non avere conferito valore decisivo alla circostanza che lo stampato col quale era stato pattuito l'ulteriore periodo lavorativo contenesse la previsione di una eventuale proroga come da c.c.n.l. giacché (per quanto è dato comprendere, non avendo la parte trascritto integralmente le pattuizioni della cui qualificazione di discute, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) non si trattava di un impegno vincolante in quanto si sarebbe comunque resa necessaria una ulteriore pattuizione, sicché quella previsione non incideva sostanzialmente nel contenuto della volontà attuale delle parti, ne' valeva a connotare questa nel senso voluto dal lavoratore. Quanto alla violazione, con la proroga, di norme di contratto collettivo, rileva la Corte che il ricorrente, da un lato, non sostiene che si tratti di norme (tra l'altro, neppur esse trascritte nel ricorso) dalla cui violazione derivi la invalidità del patto di proroga;
d'altro lato, dal fatto che le parti non si siano ad esse attenute non può farsi derivare la conseguenza logica indefettibile che le stesse parti non vollero addivenire ad una proroga del contratto in essere, sibbene alla stipulazione di un ulteriore contratto a termine.
Quanto alla censura sub lett. c), debbono richiamarsi le già svolte considerazioni circa la non decisività della dicitura, sostanzialmente anodina - contratto di scrittura teatrale - perché non si può escludere, sul piano logico, che si trattasse di un patto di proroga del contratto in corso di esecuzione;
di talché la prospettazione del ricorrente è intesa a dare prevalenza ad un elemento letterale di per sè insufficiente. Appare, dunque, infondato anche l'ulteriore argomento, sviluppato nella memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c., secondo cui l'esigenza della forma scritta renderebbe non superabile il dato testuale sottoscritto dalle parti. Peraltro, l'opposta affermazione del Tribunale (pag.14 della sentenza) secondo cui la proroga non richiede una forma particolare non ha formato oggetto di impugnazione nei motivi di ricorso, ma di semplice enunciazione nella memoria. Questo atto, però, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.9 gennaio 2001, n. 238), può avere solo funzione di illustrazione dei motivi addotti nel ricorso (o di confutazione delle tesi sostenute nel controricorso), ma non può contenere censure attinenti alla natura formate dell'atto negoziale dedotto in giudizio, quando la necessità di una determinata forma contrattuale sia stata esclusa, invece, dal giudice di merito e la relativa affermazione non sia stata espressamente impugnata (v. Cass. 7 marzo 1966, n. 654). Appare, inoltre, fondato il richiamo da parte del Teatro della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13 maggio 1998, n. 4815) secondo cui dal sistema delle regole ermeneutiche in materia di contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia nel senso che le norme interpretative vere e proprie di cui agli artt. 1362 1365 c.civ. prevalgono su quelle interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 c. civ. per modo che la determinazione oggettiva del significato e della parta da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di essere quando la ricerca soggettiva conduce ad un utile risultato.
Col quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.2 comma 2 della legge 18.4.1962 n.230 (art.360 n.3 c.p.c.) dolendosi che il giudice di appello abbia ritenuto inapplicabile l'art.2, comma secondo, della legge citata (riassunzione a termine entro 15 giugno dalla scadenza di contratto infrasemestrale), sul rilievo che il terzo contratto era stato stipulato quando il secondo era in corso di esecuzione. Sostiene che, in realtà, si tratta di circostanza irrilevante in quanto la violazione della norma in questione si avrebbe sia nel caso di prestazione lavorativa attinente al contratto successivo iniziatasi entro il termine indicato dalla norma medesima, sia nel caso di stipulazione in detto termine del contratto successivo, tenuto conto della finalità protettiva del lavoratore contro l'abuso dei contratti a termine.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte trattando dei motivi precedenti.
Si tratta di censure, infatti, volte contro argomentazioni rafforzative e comunque ulteriori che il Tribunale ha sviluppato - "anche a voler ammettere, per ipotesi, che non sia stata raggiunta la prova delle esigenze contingenti e imprevedibili legittimanti la proroga e che non vi siano elementi per qualificare il c.d. terzo contratto come proroga del secondo" - per sostenere, cioè, che la domanda dell'RM non avrebbe potuto trovare accoglimento neppure se, esclusa l'ipotesi della proroga, fosse stata accolta la prospettazione di un terzo contratto a termine: in tale ipotesi, la riassunzione sarebbe avvenuta entro un periodo di quindici giorni dalla data di scadenza del precedente contratto e avrebbe dato luogo, secondo il Tribunale, alla conversione ex lege in contratto a tempo indeterminato.
Avendo la Corte ritenuta corretta la configurazione del patto di cui si discute come proroga legittima del precedente contratto, non è necessario esaminare il fondamento delle critiche contenute nel quarto motivo.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità in ragione della sua soccombenza (art.385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in E. 27,31, oltre E. 1500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002