Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R 5 9 T 7 S . 1 I T 3 G R . E A N ' R L 7 L A REPUBBLICA ITALIANA 6 01 651 /02. E 9 D 1 D - E I 5 - T S 3 N N E E E S S G E I " G I CASSAZIONE LA C A E Oggetto L SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15911/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 4230 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere FITTIPALDI Consigliere Ud. 23/10/2001 Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MA ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BIOLCHINI 21, presso l'avvocato FRANCESCO MA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTO DE L'AQUILA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 205/99 del Pretore de L'AQUILA, depositata 1'11/06/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2186 udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo ER AL con atto 15.7.1998 propose di- nanzi al Pretore di L'Aquila opposizione alla cartella esattoriale della società Gerit s.p.a., concessionaria della riscossione, recante l'importo di L. 704.000 do- vuto per violazione del codice della strada, oggetto di debitamente contestato dinanzi al Prefet- accertamento ma non seguito dalla sua ordinanza di ingiunzione. to, La prefettura oppose che la ordinanza era stata in- vece emessa e debitamente notificata il pretore re- ر spinse la opposizione con sentenza 14.5.1999 rilevando che la ordinanza di ingiunzione era stata regolarmente notificata, a mani del padre e nel domicilio del desti- natario di via Cadorna in L'Aquila, identico a quello उ del genitore, irrilevante essendo la mancata specifica- zione della convivenza, a fronte di siffatte circostan- ze di fatto. Ha proposto ricorso per cassazione il ER con due motivi;
non ha presentato difese la Prefettura di L'Aquila. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 204 e 201 c.d.s. e degli artt. 139, 148 e 160 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la illegittimità della notificazione de- riva dalla mancanza nella relata sia del luogo di con- segna dell'atto 1 atteso che era stata omessa la speci- ficazione del civico di via Cadorna sia delle genera- lità del consegnatario, l'uno e le altre imposti dal- l'art. 148 c.p.c.; e lamenta che tanto il primo giudice abbia omesso di considerare. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 204 c.d.s. e la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla W decadenza dell'ordinanza di ingiunzione, perché emessa oltre il termine previsto dalla norma citata. Il ricorso è infondato. Posto che non nega il ricorrente che luogo di con- segna sia stata la sua residenza e che consegnatario dell'atto sia stato il proprio genitore, è irrilevante che nella relata non sia stato indicato il numero civi- CO, come irrilevante è che sia mancata la indicazione delle generalità del padre, giacché tale specifico vin- colo di parentela impedisce di supporre che più siano i 5 3 soggetti che avrebbero potuto corrispondere a tale qua- lità e porre così in dubbio il requisito della convi- venza, che è presunto, a fronte di siffatto stretto rapporto di parentela (Cass. 1843/1998; 12021/1993; 11200/1991). Ed a fronte di tale vincolo, avrebbe dovuto il de- stinatario, che sostiene di non avere ricevuto l'atto, provare la mera occasionalità di tale presenza (Cass. 615/1995; 3261/1993; 2060/1992). Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimen- to del secondo, non essendo consentita la verifica del- la denunziata violazione dinanzi alla tardività della deduzione, una volta riconosciuta la correttezza della notificazione del verbale di accertamento. Nulla va disposto in ordine alle spese, mancando le difese dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 23.X.2001 gelo Gree Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo GriecoAngelo Donato Prenteda CORTECUTE CASSAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Manch Deposi te il IL CANCELLIERE 4