Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 02 6 35 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente- R.G.N. 14072/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere - Cron.5485 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere - Ud. 29/11/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla-studio- IL SOLE 24 ORE dal Sig.. 739 SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: 11 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, DE ANGELIS CARLÓ, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
SOZZI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO, che lo rappresenta e difende, 2000 CONCETTI гия giusta delega in calce alla copia notificata del 4977 -1- ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 232/98 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 13/06/98 R.G.N. 925/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato PONTURO per delega DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità. Ever -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 luglio 1996 il Sig. LO SO conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Piacenza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva di essere titolare, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, di pensione di vecchiaia avendo lavorato in agricoltura quale operaio dipendente da impresa artigiana anche prima del compimento dei quattordici anni di età; che il trattamento pensionistico era stato riconosciuto anche tenendo conto della contribuzione versata prima del compimento del suo quattordicesimo anno di età (cioè nel periodo dal 1° gennaio al 16 settembre 1957); e che, in base all'art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, 1'INPS aveva esercitato la rivalsa in relazione alle 43 settimane di contribuzione precedenti il compimento della suddetta età mediante trattenuta sulla pensione della somma di lire 2.966.182. Il ricorrente deduceva l'erroneità dell'interpretazione data dall'Istituto alla norma anzidetta e chiedeva che, affermata la illegittimità dell'azione di rivalsa operata, lo stesso Istituto fosse dichiarato tenuto a restituire la somma illegittimamente trattenuta. 3 l'INPS, che si opponeva alle Costituitosi ricorrente, il Pretore pronunciava richieste del sentenza in data 10 aprile 1997, con la quale, domanda e dichiarata la accogliendo la illegittimità dell'azione di rivalsa operata dall'Istituto, condannava quest'ultimo a restituire al ricorrente la chiesta somma, con interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 13 giugno 1998, ha confermato la decisione pretorile rigettando l'appello dell'INPS. Osserva il giudice dell'appello che a prescindere da ulteriori questioni poste - il dirittodall'Istituto e da ritenersi assorbite di rivalsa previsto dall'art. 24 della legge n. 977 del 1967 può essere esercitato nei confronti del datore di lavoro, e che nella fattispecie, essendo stato il SO prima dei quattordici anni addetto al lavoro in agricoltura ed iscritto allo S.C.A.U. quale componente di una famiglia colonica, il datore di lavoro nei cui confronti esercitare la rivalsa era costituito dal capo pr . famiglia: con la conseguenza che, nel caso in esame, all'azione di rivalsain ordine difettava la assicurato, legittimazione passiva del predetto Emer ricorrente in primo grado. Aggiunge il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, con la sottoscrizione apposta su apposito prestampato predisposto dall'Istituto contenente l'autorizzazione al recupero in questione, l'assicurato non aveva certo inteso rinunciare alla restituzione delle somme trattenut& dall'INPS, e che neppure poteva parlarsi nella specie di accordo transattivo tra le parti. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e dell'art. 13 della legge 1 giugno 1991 n. 166; nonché dell'art. 2126 cod. civ. (con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). generali sulla ora Argomenta in termini tra l'altro che indicata normativa osservando tra le leggi n. 1047 del 1957 e la legge n. 977 del 1067 "mancano molti elementi di collegamento che nur. rendono problematica l'applicazione del disposto legislativo" in questione;
deduce che nelle imprese agricole prevalentemente organizzate con il lavoro familiare, come nella coltivazione diretta o nella mezzadria o nella colonia, il titolare dell'azienda non opera come datore di lavoro dei propri componenti familiari conviventi;
prospetta, facendo riferimento ai lavoratori agricoli autonomi, la possibilità di applicazione nei loro confronti della legge n. 977 del 1967 per la realizzazione di previdenziali diversamentefinalità assicurative precluse;
critica la tesi con cui si sostiene che la rivalsa non può essere riferita alle situazioni lavorative del minore verificatesi prima della legge n. 977 del 1967, in periodi cioè in cui l'avviamento al lavoro dell'infraquattordicenne non era considerato fatto illecito, ed assume, che, così ragionando, si svuoterebbe dell'interesse sociale, perseguito dalla legge n. 977 del 1967, l'art. 24 di questa. In conclusione, il ricorrente afferma che nel vigente sistema assicurativo previdenziale, il diritto alla rivalsa si atteggia come "trait d'union" tra la legge 977/1967 e la legge 1047/1957 e come il solo rimedio per la tutela dei lavoratori вия 6 autonomi ed associati. 2. - Il ricorso è inammissibile. Ed invero le deduzioni svolte a sostegno dell'impugnazione non appaiono conferenti con la motivazione enunciata dal Tribunale nella sentenza di rigetto dell'appello dell'INPS. Questa decisione infatti, come già cennato nella parte narrativa della presente sentenza, ha fondato la pronuncia essenzialmente sulla affermazione della carenza di legittimazione • ligge applicabile passiva del ricorrente in primo grado, siccome non come "datore di lavor o sensi delle qualificabile, e sulla esclusione della Eme sussistenza, nel caso di specie, di un atto transattivo di rinuncia da parte del medesimo ad ottenere in restituzione le somme oggetto della domanda giudiziale. Appare evidente che nel ricorso per cassazione non si rinvengono specifiche e precise censure aventi ad oggetto tali statuizioni, essendo ivi svolte enunciazioni ed argomentazioni piuttosto di carattere generale e risultando altresì attribuite al giudice d'appello affermazioni che invero non sembrano contenute nella sentenza impugnata. Giova al riguardo richiamare la consolidata Ema giurisprudenza di questa Corte secondo cui la 7 proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, del ricorso medesimo (cfr. tra le molte, Cass. 12781/2000; 9995/1998; 10695/1995). Dev'essere pertanto3. dichiarata la inammissibilità del ricorso, con condanna dell'Istituto ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte che, dopo aver depositato procura, ha partecipato all'odierna udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna 1'INPS a rimborsare alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in lire 20.000 , oltre a lire 1.000.000 (unmilione) per onorario d'avvocato. I A D 0 3 S 1 , 3 S . O Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2000. 5 A T L T L R . , Алмаликова A O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIABill Ma 1! Presidente:M. N A ' B L S I E L 3 P E 7 D S - D I A 8 || Cons. estensore: I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G Depositata in Cancelleria A E A G , E D O O L T 23 FEB. 2001 R E Oggi, T T T I S A R I N I L 8 le E G L D CASS S IL COLLABORATORE N E E E E R O R A D A DI CANCELLERIA Z U I E S O T R N O E C "