Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINA DI LECCE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D'RI VT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 143/01 del Giudice di pace di GRAVINA DI PUGLIA, depositata il 08/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Gravina in Puglia, con sentenza dell'8 agosto 2001, ha condannato la Regione Puglia al pagamento in favore di D'DD VI, della somma di L. 893.129, a titolo di contributo spettantegli in conseguenza delle calamità naturali ed avversità atmosferiche di carattere eccezionale che avevano interessato la sua azienda nelle annate agrarie 1988-1990, osservando: a) che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione in quanto in base alla legge reg. 19/1979 detto ente aveva delegato a Comuni e Province talune funzioni amministrative, soprattutto di carattere operativo, attuando una sorta di decentramento amministrativo, senza però perdere la propria competenza sulla materia delegata e con l'obbligo di sopportare gli oneri economici derivanti dalla delega;
b) che d'altra parte trattavasi di un'obbligazione pubblica stabilita direttamente dalla legge a carico della Regione e subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni,nel caso pacificamente verificatesi;
sicché nessun ulteriore potere discrezionale era attribuito a detto ente,neppure quello di degradare il diritto soggettivo dell'istante per mancanza di fondi e la regione una volta attuato il controllo formale dei presupposti di legge era vincolata al pagamento del contributo.
Per la cassazione della sentenza, la Regione Puglia ha proposto ricorso per 4 motivi.
Il D'DD non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso,la Regione Puglia denunciando carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. si duole del mancato esame da parte del giudice di Pace di tutta la propria documentazione con cui essa aveva provveduto all'accreditamento al comune di Gravina di tutti i contributi per le calamità contenute nelle proposte di finanziamento formulate dalla Provincia, perciò esaurendo la propria obbligazione;
e che la sentenza impugnata non abbia spiegato da quali provvedimenti della provincia di Bari sia sorto per l'interessato un diritto ad un contributo di contenuto maggiore,dopo avere peraltro dato atto che il diritto suddetto era derivato all'esito dell'istruttoria approvata dalla stessa amministrazione. Con il secondo motivo deducendo violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. si duole che il giudice non abbia esaminato alcuno dei documenti prodotti con cui si dimostrava l'avvenuto pagamento per le annate in questione al comune di Gravina di tutte le somme in questione;
e con il terzo motivo lamenta che tale omissione abbia violato altresì l'art. 24 Costit. I primi due motivi sono inammissibili ed il terzo infondato.
Il giudice di pace, infatti, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Regione Puglia, l'ha disattesa considerando che la legge regionale 19/79, pur attuando un decentramento di funzioni inerenti alla materia in oggetto a Province e comuni, abbia comunque mantenuto all'ente Regionale la competenza delegata attribuendogli altresì gli oneri e le responsabilità nascenti dalla delega e chiamandolo in ogni caso a rispondere dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere il contributo nei confronti dei soggetti interessati. Ed ha ritenuto altresì che la stessa legge avesse attribuito direttamente all'istante un diritto soggettivo perfetto a percepire il beneficio una volta che l'istruttoria svolta da comune e Provincia aveva accertato che sussistevano tutte le condizioni dalla stessa prevista per conseguirlo e ne aveva determinato anche l'ammontare. Queste considerazioni escludono anzitutto la violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112 cod.proc.civ. denunciata dall'amministrazione regionale, che si configura soltanto nell'ipotesi in cui sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio;
mentre rientra nell'ambito dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o eccezione. E proprio in quest'ultima ipotesi va collocata la censura relativa alla mancata valutazione da parte del giudice di pace della documentazione riguardante le delibere della Giunta provinciale che avevano formulato le proposte di accreditamento dei contributi al comune di Gravina;
e quelle della Giunta regionale che aveva disposto la liquidazione ed il pagamento di tutte le somme richieste, trattandosi di uno degli argomenti dedotti dall'amministrazione regionale per sostenere l'insussistenza di alcuna obbligazione a suo carico (Da ult. Cass. 4561/2003). Ma il vizio di motivazione non può trovare ingresso per i limiti propri del giudizio di Cassazione relativo ad una sentenza di equità del giudice di pace, essendo consentito sotto tale profilo solo in presenza di una motivazione apparente o affetta da insanabile contraddittorietà (Cass. sez. un. 716/1999). Situazione questa che non ricorre nel caso concreto in cui il giudice di pace ha dato ragione del suo convincimento, richiamando la disciplina nazionale e regionale che disciplina la materia e traendo dalle stesse il convincimento che il diritto dell'istante alla percezione del contributo sia sorto non all'esito dell'istruttoria condotta dal comune ed approvata dalla Provincia,rivolta ad accertare esclusivamente la sussistenza,in effetti riscontrata, dei presupposti previsti dalle menzionate normative, bensì direttamente per disposizione di queste;
con conseguente obbligo della Regione che non aveva contestato la legittimità e le conclusioni di detta istruttoria e che era priva di qualsiasi discrezionalità al riguardosi provvedere al pagamento del beneficio: a prescindere dalla già avvenuta concessione al comune di Gravina dei contributi previsti dalla legge statale e da quella regionale.
Contrariamente a quanto sostiene la Regione, quindi, il giudice di pace ha dato atto degli elementi probatori di cui si è servito, mentre il mancato esame dei distinti "tabulati" che la Regione sostiene di aver prodotto non è certamente idonea a configurare quella situazione di insanabile contraddittorietà o di motivazione apparente nella quale, come si è già osservato, si esaurisce il difetto di motivazione nel giudizio di equità.
Non sostiene del resto la Regione che il "tabulato" preso in esame dal giudice di pace non sia quello effettivamente approvato dalla Provincia ne', tanto meno, offre alcuna spiegazione su tale pretesa duplicità.
Non si tratta infatti di documenti di fonte diversa su cui il giudice avrebbe dovuto spiegare le proprie preferenze, ma dell'unico documento approvato dalla Provincia che il giudice di pace ha preso in considerazione ed in base al quale ha riscontrato delle differenze fra l'importo versato in acconto e quello dovuto. Ed in tale contesto non v'è spazio per il difetto di motivazione, specie nell'accezione più ristretta applicabile, come si è già osservato, al sindacato di legittimità nei giudizi pronunciati secondo equità. D'altra parte, in un contesto in cui il giudice di pace ha tenuto conto, relativamente alla determinazione del dovuto, della documentazione approvata dalla Provincia e la ricorrente, oltre tutto, non ha spiegato i motivi che avrebbero dato luogo ad una duplicità di documenti asseritamente diversi nel contenuto, nessuna violazione dell'art. 24 Costit. è ravvisabile, ricadendo la questione nell'ambito delle scelte operate dal giudice fra i vari elementi probatori emersi, senza che a tal fine si renda necessaria una specifica motivazione sugli elementi pretermessi. Se è vero infatti che, in base all'art. 24 Cost., il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo in modo da assicurare il contraddittorio, è anche vero che il giudice di pace, nel far uso dell'equità, può tener conto degli elementi che ritiene opportuni, senza violare alcun principio di ordine costituzionale e, tanto meno, quello in esame del rispetto di norme processuali relative al diritto al contraddittorio (in presenza delle quali sarebbe stato possibile invece o invocare un'interpretazione della norma conforme a costituzione ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale), specie in mancanza di spiegazioni da parte dell'interessato in ordine agli altri elementi probatori provenienti dalla stessa fonte ed in presenza di una documentazione ritenuta attendibile.
Con l'ultimo motivo la Regione Puglia deducendo altra violazione dell'art. 112 si duole che la sentenza impugnata non abbia preso in esame l'eccezione di prescrizione del diritto al contributo, pur se da essa amministrazione formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Anche questa doglianza è inammissibile, in quanto la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione d'illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte;
sicché ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto,peraltro nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. 11/1998; 8038/1990;
455/1986).
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali in quanto il D'DD, cui l'esito del giudizio è stato favorevole non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004