Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
O L 2 7 L - 0 O 1 B - 6 I 2 ) D L E D R A 2 T LA CORTE SUPREM0 0433 /02 REPUBBLICA ITALIANA 4 S U 6 O . R O P . P . M I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D f B A . o l l D a . E b T a Oggetto t N 2 E dékeminazione 2 S . SEZIONE PRIMA CIVILE E t r indennit sh a espropriazione tdi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: olimpezione Dott. Alessandro Presidente e Relatore CRISCUOLO R.G. N. 6906/99 Cron. 1071 Rep.137 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 24/09/01 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere IL SOLE 24 ORE dal Sig.
3.10 ha pronunciato la seguente per diritti 7 GEN. 2002 S E NT ENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: MAIS Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, MAZZOLINI IA, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GREZ G., €1,55 L.3000 CANCELLERIA rappresentate e difese dall'avvocato FANZINI GIANCARLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti DF023362 contro €1,55 L.3000 CANCELLERIA MURATORI E CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA COOPERATIVA SOC. COOP. а r.l., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata - 2001 rappresentante DF023363 DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato .1928 in ROMA LARGO -1- GARUTTI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FARISELLI ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 127/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fanzini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 MAIS Svolgimento del processo Con citazione notificata il 5 gennaio 1993 la M.A.I.S - LI Agricola Immobiliare - s.r.l.. in persona del legale rappresentante p.t.. convenne in giudizio davanti alla Corte d'appello di Bologna la C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti - di Ravenna. soc. coop. a r... esponendo che con decreto del prefetto di Ravenna del 16 ottobre 1997 (recte: 1992). era stata disposta l'espropriazione di un terreno dell'attrice in favore della C.M.C. per la costruzione di un sovrappasso ferroviario della linea Castelbolognese Ravenna, con determinazione della relativa - indennità in lire 9.165.000, da ritenere non congrua in relazione al valore dell'area. Su tali premesse l'attrice chiese che fossero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione. con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione ex art. 1224 cod. civile. La convenuta si costituì per resistere alla domanda. adducendo che l'indennità già calcolata era congrua;
in subordine, chiese l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Espletata un consulenza tecnica la Corte territoriale adita, con sentenza depositata il 17 febbraio 1998. rigettò la domanda e condanno la società M.A.L.S. al pagamento delle spese del giudizio, considerando: che la consulenza d'ufficio, nel descrivere le caratteristiche dell'area espropriata alla luce della normativa urbanistica vigente nel comune di Ravenna, aveva riferito che detto terreno risultava destinato in parte a sede stradale ed in parte a servizi pubblici di quartiere (precisamente, “zona a verde pubblico di filtro"); che. pertanto, l'area in questione non presentava possibilità edificatorie legali. ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, a nulla rilevando possibilità effettive di edificazione correlate alla posizione dell'area medesima: che. infatti, la norma citata richiedeva la concorrenza di entrambi i requisiti (“possibilità legali ed effettive"), non essendo sufficiente la mera edificabilità di fatto, occorrendo anche una destinazione conforme secondo la disciplina urbanistica: che il rilievo della difesa dell'attrice, in ordine al concetto di "possibilità legali", da identificare nell'assenza di vincoli "legali e generali di inedificabilità", non andava condiviso alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione assoggettino a vincolo d'inedificabilità. precludendone le possibilità legali di edificazione, e ciò anche quando siano tali in una prospettiva ontologica ed in funzione delle loro intrinseche possibilità e caratteristiche di fatto: 5 che, quindi, l'indennità di espropriazione per l'arca in esame andava determinata secondo il criterio del valore agricolo medio. dettato dagli artt. 16 e ss. della legge n. 865 del 1971. correttamente applicato dall'apposita commissione, la cui stima era stata assunta nel decreto di esproprio anche per la determinazione dell'indennità di occupazione, infondataamente contestata nel presente giudizio. Contro la suddetta sentenza M.A.I.S. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., c IA LI (quale cessionaria del credito oggetto del giudizio) hanno proposto ricorso per cassazione. affidato ad un unico articolato motivo illustrato con memoria. La C.M.C. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico mezzo di cassazione le ricorrenti denunziano "violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, in ipotesi: illegittimità dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost.: art. 360, n. 3, cod. proc. civ.". La sentenza impugnata avrebbe fatto applicazione del citato art. 5 bis, con l'impostazione interpretativa dipendente dal recente orientamento di questa Corte. Richiamato tale orientamento relativo alla necessità, per la qualificazione di un'area come edificabile, che sussistano 6 possibilità legali ed effettive di edificazione le ricorrenti sostengono che esso andrebbe riesaminato. A tal fine, prendono le mosse dal significato letterale dell'art. 5 bis, terzo comma, ed affermano che la particella “e” non sarebbe decisiva in ordine al carattere cumulativo delle possibilità legali ed effettive, assumendo invece rilievo il dato che la prima condizione (possibilità legali) renderebbe inutile la seconda (possibilità effettive), se si trattasse di condizioni cumulative in senso assoluto. In presenza di un'area edificabile legalmente, intendendo come edificabilità legale quella degli strumenti urbanistici, non assumerebbe alcun rilievo l'edificabilità materiale. Poiché si dovrebbe partire dall'ipotesi interpretativa che il legislatore non utilizzi enunciati superflui, andrebbe adottata una nozione dell'edificabilità di fatto alternativa, o comunque distinta. dalla edificabilità legale. avuto anche riguardo alla previsione, nello stesso art. 5 bis, di un regolamento per determinare i parametri relativi alla individuazione dell'edificabilità di fatto. In realtà il vero problema interpretativo sarebbe nell'individuazione del concetto di “edificabilità legale“. Richiamati i principi che governano l'indennizzo espropriativo, ed in particolare il criterio del serio ristoro, le ricorrenti sostengono che il parametro del valore venale non potrebbe essere definito in astratto per categorie di beni, ad eccezione di quei beni che, 7 sottoposti a vincoli di carattere generale connaturali al bene stesso, non comportano indennizzo perché esclusi ontologicamente dall'edificabilità, mentre i vincoli urbanistici non sarebbero “connaturati”, restando quindi indennizzabili in caso d'esproprio con il meccanismo della non rilevanza sul valore venale. Nel quadro di tali principi, nel cui solco il legislatore avrebbe inteso mantenersi, andrebbe ribadito il criterio, altre volte affermato da questa Corte, secondo il quale non potrebbe essere attribuita suscettività edificatoria ad aree soggette ai c.d. vincoli legali generali, “connaturati” al bene ed imposti per categorie generali da norme primarie, rispetto alle quali il provvedimento amministrativo sarebbe soltanto ricognitivo. In tal senso il problema del carattere cumulativo o meno delle due condizioni dell'art. 5 bis sarebbe superato dal concetto di edificabilità legale che, nel solco della continuità storica, andrebbe interpretato come "assenza di vincoli legali generali di inedificabilità. In questa ottica la proposizione normativa potrebbe essere letta anche in senso “congiuntivo", cioè nel senso che il primo comma dell'art. 5 bis andrebbe applicato ai terreni caratterizzati da attitudine edificatoria di fatto e non assoggettati ai vincoli legali generali, non urbanistici. Ad avviso delle ricorrenti la distinzione tra vincoli urbanistici preordinati all'esproprio (da non considerare nella determinazione 8 dell'indennizzo) e vincoli urbanistici precedenti l'esproprio (di cui invece si dovrebbe tenere conto come impedimento per l'edificabilità legale) sarebbe non soltanto in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, ma prescinderebbe anche dalla concreta articolazione dell'attuale ordinamento urbanistico. Quest'ultimo sarebbe caratterizzato da grande "volatilità" delle destinazioni urbanistiche. essendo molto diffuso il sistema delle varianti, onde un'area inclusa nell'ambito delle direttrici d'espansione urbana sarebbe sempre potenzialmente trasformabile in area edificabile secondo il piano urbanistico, a prescindere dall'esistenza di un vincolo temporaneo. Il piano regolatore, quindi, non attribuirebbe più ad un'area una “connotazione” vincolistica o edificatoria con un grado di stabilità sufficiente ad inquadrarla in un regime indennitario piuttosto che in un altro. A tal fine, assumerebbe rilievo la legge n. 1 del 1978 che - consentendo l'approvazione di progetti di opere pubbliche avente effetto di dichiarazione di p.u., con varianti automatiche o anche senza varianti (secondo i casi: art. 1) - renderebbe irrilevante la distinzione tra vincoli preordinati ad un singolo esproprio e vincoli non preordinati. Ad identiche conclusioni condurrebbero i programmi integrati d'intervento. di cui alla legge n. 179 del 1992 (art. 16), e gli accordi di programma di cui alla legge n. 142 del 1990. In tali fattispecie tutte le aree urbane assumerebbero una potenzialità edificatoria ed un valore di "collocazione" che, nella 9 flessibilità ormai caratteristica delle destinazioni urbanistiche. non legittimerebbe alcuna distinzione ontologica e discriminatoria in caso d'indennizzo. Anche l'art. 2, lett. b, del D.L.vo n. 504 del 1992 (istitutivo dell'I.C.I.), definendo area fabbricabile quella suscettibile di edificazione in base agli strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive. rivelerebbe che tali possibilità compaiono isolatamente a dimostrazione del fatto che sono quelle che contano. sotto il profilo indennitario, potendo essere azzerate soltanto da vincoli legali generali. Infine, dovrebbe soccorrere l'interpretazione adeguatrice. Le sentenze della Corte costituzionale, n. 283 e n. 442 del 1993 e n. 261 del 1997, non prenderebbero posizione sul problema. specifico ma non recherebbero affermazioni divergenti dalla linea sviluppata nella sentenza n. 5 del 1980 e successive. La pronunzia n. 442 del 1993, comunque, avrebbe confermato l'irrilevanza dei vincoli preordinati all'esproprio nel quadro indennitario. Poiché non sarebbe predicabile una distinzione “di sistema" tra vincoli preordinati all'esproprio e vincoli urbanistici precedenti l'esproprio, sembrerebbe logico ritenere che la sentenza n. 442 del 1993 rimanga ancorata alla dottrina costituzionale tradizionale in materia, che si articolerebbe in due proposizioni secondo le quali: a) i criteri d'indennizzo aventi l'effetto di escludere un serio ristoro secondo le concrete caratteristiche del bene violerebbero 10 Tart. 42 Cost. b) i criteri comportanti discriminazioni tra beni della medesima categoria e caratterizzati dalla medesima situazione concreta violerebbero l'art. 3 Cost. L'interpretazione dell'art. 5 bis. contestata dalle ricorrenti. nella sostanza riporterebbe le cose alla situazione della legge n. 865 del 1971, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980. Infatti, qualsiasi Amministrazione potrebbe ridurre ogni indennizzo a valori agricoli, anche per aree che da tempo non siano più agricole. essendo sufficiente porre un vincolo generico di PRG. L'interpretazione adeguatrice, dunque, non consentirebbe altra soluzione che non sia quella dell'edificabilità di fatto, con l'eccezione dei vincoli legali generali non urbanistici. Qualora fosse confermata l'interpretazione dell'art. 5 bis secondo l'attuale orientamento, andrebbe sollevata la questione di costituzionalità della norma, certamente rilevante nella fattispecie nella quale verrebbe in discussione un'area caratterizzata da edificabilità di fatto. Tale questione sarebbe fondata alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980. n. 223 del 1983. n. 231 del 1984 e n. 355 del 1985. Le suddette censure non hanno fondamento. Si deve premettere che la sentenza impugnata, come si desume dall'espresso richiamo formulato a pag.
5-6 di essa. ha ritenuto che il vincolo nella specie riscontrato, in quanto contenuto in uno 11 strumento urbanistico non preordinato all'espropriazione, fosse di natura conformativa e non espropriativa. Questo punto non ha formato oggetto di specifica censura. Invero, come risulta dalle argomentazioni sopra esposte, la tesi propugnata dalle ricorrenti è che non sia “predicabile una distinzione di sistema tra vincoli preordinati all'esproprio e vincoli urbanistici precedenti l'esproprio e che soltanto i vincoli legali generali non urbanistici escluderebbero l'attitudine edificatoria. dovendosi per il resto attribuire rilevanza alla edificabilità di fatto. Nessun rilievo. invece, risulta mosso in ordine alla natura o alla persistenza del vincolo richiamato dalla Corte bolognese. Tanto chiarito, deve osservarsi che questa Corte, pronunziando a sezioni unite con sentenza 23 aprile 2001 n. 172. ha affermato che, nella vigente disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotta dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. caratterizzato dalla dicotomia (che non consente la configurabilità di un tertium genus) tra aree edificabili ed aree agricole o non suscettibili di classificazione edificatoria, un'area va ritenuta edificabile quando. e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata (al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo) dagli strumenti urbanistici (nell'ambito della zonizzazione del territorio). secondo un criterio quindi di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale. Mentre la c.d. edificabilità di fatto rileva in via suppletiva - in carenza di 12 una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico, per mancata adozione, ad esempio, di P.R.G. o per decadenza di vincoli d'inedificabilità ovvero, in via complementare ed integrativa. agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. I] primato va dunque riconosciuto al parametro dell'edificabilità legale (secondo la classificazione degli strumenti urbanistici). assumendo rilievo soltanto suppletivo (nei sensi indicati) quello della edificabilità di fatto. Con altra sentenza (Cass., sez. un., 23 aprile 2001, n. 173) è stato affermato che, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative possibilità legali di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello influenti di regola su tale - qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale possono, in via eccezionale, avere anche portata e - contenuto direttamente ablatori (che ne escludono l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità), ove si tratti di vincoli particolari, incidenti Su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera pubblica, implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico ( restando 13 così rimarcata la distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi). Tali principi e le motivazioni che li sostengono ( per le quali si rinvia alla citata sentenza) sono conformi all'orientamento prevalente già affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte. L'uno e le altre sono condivisi dal collegio, sia perché trovano saldo riscontro nel tenore testuale del citato art. 5 bis (comma 3°). sia perché risultano coerenti alla ratio della detta norma. diretta (da un lato) ad introdurre un meccanismo di verifica oggettiva della natura delle aree. verifica desumibile soltanto dalla classificazione urbanistica data al suolo considerato, e (dall'altro lato) ad escludere gli effetti dell'edificazione abusiva. La lettura restrittiva (per non dire abrogatrice) del concetto di edificabilità legale, propugnata dalle ricorrenti in contrasto col saldo orientamento ora ricordato, non si rivela fondata. Esse, come sopra si è esposto, sostengono che i vincoli urbanistici non sarebbero “connaturali” al bene ma graverebbero in modo differenziale su beni di una medesima categoria. onde andrebbero indennizzati in caso d'esproprio con il meccanismo della non rilevanza sulla determinazione del valore venale;
che il concetto di edificabilità legale andrebbe interpretato come assenza di vincoli legali generali d'inedificabilità. non urbanistici (ricorso per cassazione, pag. 9-10); che, per conseguenza. la distinzione tra vincoli urbanistici preordinati all'esproprio (di cui non si tiene 14 conto nella determinazione dell'indennizzo) e vincoli urbanistici precedenti l'esproprio (dei quali si dovrebbe tenere conto come cause d'impedimento all'edificabilità legale) andrebbe respinta. non soltanto perché “in contrasto con la giurisprudenza costituzionale consolidata in materia". ma anche perché prescinderebbe “dalla concreta articolazione dell'attuale ordinamento urbanistico" (ricorso, pag. 11-12). Si deve però replicare che, così argomentando. viene nella sostanza ad essere negato il potere di programmare l'assetto del territorio attribuito dalla legge agli enti pubblici territoriali. A questo risultato, infatti, conduce l'esclusione dei vincoli urbanistici dal concetto di edificabilità legale, prescindendo dalla distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli non espropriativi (o conformativi). Il che, in primo luogo, è in contrasto con il quadro normativo vigente che, a partire dalla legge urbanistica generale (L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni), ha previsto e disciplinato il potere programmatorio degli enti suddetti, da esercitare attraverso gli strumenti urbanistici di diverso livello. La Corte costituzionale, a sua volta, con sentenza 20 maggio 1999. n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
7. n. 2, 3 e 4, e 40 L. 17 agosto 1942.n. 1150, e 2. primo comma, della L. 19 novembre 1969, n. 1187, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i 15 vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione d'indennizzo. Ma con tale sentenza la Corte delle leggi. proprio tramite la declaratoria d'illegittima della reiterazione (senza la previsione d'indennizzo) dei vincoli urbanistici scaduti (preordinati all'espropriazione o comportanti inedificabilità). ha ribadito: a) che il potere della pubblica amministrazione di programmazione urbanistica e di realizzazione dei progetti relativi alle esigenze generali sussiste e non si può consumare per il semplice fatto della scadenza dei termini di durata dei vincoli urbanistici: b) che l'obbligo d'indennizzo (per la cui determinazione la Corte ha sollecitato l'intervento del legislatore) sorge soltanto una volta superato il primo periodo di durata temporanea: c) che restano fuori dell'ambito della indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica. i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'autonomia privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile (v. la sentenza citata. in motivazione). 16 Se. dunque, il potere di programmazione del territorio è attribuito alla P.A. dalla legge e se esso può esternarsi con l'attribuzione di un peculiare statuto alla proprietà, anche attraverso la previsione di vincoli (conformativi o espropriativi, con possibilità di reiterazione dopo il primo periodo legale, salvo indennizzo), non è sostenibile che dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici non debba tenersi conto ai fini della indennità di espropriazione. Ciò è vero per i vincoli a carattere espropriativo. incidenti su beni determinati, come del resto è stabilito nell'art. 5 bis, comma terzo. L. n. 359 del 1992, alla cui stregua per la valutazione della edificabilità delle aree deve aversi riguardo al momento del'apposizione del vincolo all'esproprio preordinato (nell'interpretazione adeguatrice datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n.442 del 1993). Non è invece vero per i vincoli conformativi. la cui funzione è quella di definire per zone. in via generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale. Le considerazioni che precedono non sono infirmate dalla c.d. "volatilità delle destinazioni urbanistiche, perché in un contesto sociale nel quale anche le leggi sono soggette a frequenti modificazioni, l'esigenza di perseguire gli interessi generali di una determinata comunità locale ben possono suggerire, ed anzi mporre, successivi adeguamenti degli strumenti di pianificazione. Non è esatto che da questi possano discendere trattamenti differenziali ingiustificati, sia perché gli strumenti urbanistici (ed 17 i vincoli in essi previsti) sono soggetti a controlli giurisdizionali di legittimità, sia perché tramite l'accertamento della natura espropriativa del vincolo se ne può escludere l'incidenza ai fini dell'indennità di espropriazione. Affermare, poi, che soltanto con il concetto dell'edificabilità di fatto restino salvaguardati il principio costituzionale dell'uniformità di trattamento per categorie di beni e il principio del serio ristoro significa propugnare la tesi che la legge, e gli strumenti da questa previsti, debbano rinunziare al governo del territorio, in contrasto col precetto recato dall'art. 42, comma secondo, Cost., alla stregua del quale appunto alla legge spetta il compito di assicurare (tra l'altro) la funzione sociale della proprietà privata. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, essa va dichiarata manifestamente infondata. La Corte delle leggi. dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis cit. (primo comma), dirette a denunziare sotto vari profili la non adeguatezza in sé della liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, ha ben chiarito che il principio di fondo, dalla sua giurisprudenza ripetutamente affermato, è quello secondo cui, da una parte, l'indennitàl'indennità di espropriazione non garantisce all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore venale del bene e, dall'altra, l'indennità stessa non può 18 essere meramente simbolica o irrisoria ma deve essere congua. seria, adeguata (Corte cost., 16 giugno 1993, n. 283). La stessa sentenza ha precisato che è legittima, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, la combinazione di più criteri, purché almeno uno sia ancorato al valore venale, onde risulta compatibile con la garanzia dell'art. 42, terzo comma. Cost., la previsione di un criterio “mediato". Già queste proposizioni contrastano con la tesi delle ricorrenti circa il primato da attribuire alla mera edificabilità di fatto. postulante il primato del valore venale. A parte ciò, si deve osservare che il punto centrale del discorso riguarda la classificazione delle aree come edificabili. E, una volta riconosciuta la legittimità del potere di programmazione urbanistica demandato alla P.A. (Corte cost., n. 179 del 199, cit.) e dei vincoli attaverso i quali esso (anche) si manifesta, deve anche ammettersi la legittimità dell'incidenza di tali vincoli sulla classificazione delle aree e quindi sull'indennizzo espropriativo. quando essi abbiano effetto conformativo della proprietà privata. Di qui la manifesta infondatezza della questione. Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata, che ha escluso la natura edificabile dell'area de qua difettando il requisito delle possibilità legali di edificazione, si sottrae alle censure delle ricorrenti. Ne deriva che il ricorso risulta infondato e deve, dunque, essere respinto. 13 Le ricorrenti, per il principio della soccombenza, vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti. M.A.I.S. s.r.l. in persona del liquidatore e LI IA, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 109T129,11 complessive lire 3.223.475=, di cui lire tre milioni per onorari. 456T Così deciso in Roma. il 24 settembre 2001, nella camera di TOT. consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il presidente est. CORTE SUPREMAIN C IONE Prima Sǝzione Divie IL CANCE ED SE F Depositato in Calvictoria 17 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 2 O 7 - L 0 L 1 - O 6 2 B L I E D D 2 4 A 6 T AGENZIA DELLE E TA . ROMA S 26 MAR. 2002 R . O P . P D Registrat M an12831 I B . L Versals A . D TOVENT b a E t T 2 p. 2 N . (Dott E t r S a Respo E (DA