Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9553
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex. art. 246 cod. proc. civ. deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova ai sensi dell'art. 157, comma secondo, salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ. , possa ritenersi comprensiva della eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione.

In tema di incapacità a testimoniare, la sanatoria, prevista dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., della nullità della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall'esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullità per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullità e la corrispondente sanatoria della nullità dell'atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (salva la preclusione da giudicato) e possono, quindi, essere prospettate per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9553
Data del deposito : 1 luglio 2002

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