Sentenza 18 dicembre 2014
Massime • 1
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado).
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RITENUTO IN FATTO 1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, Maurizio C., Hendrikus Berardus H. e Joahannes Hendrikus K. sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere C. - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società "Dragomar S.p.A." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2002) - ricevuto da H. e K. - i quali agivano per conto delle società "Boskalis International BV" e "Boskalis s.r.l." - la somma complessiva di 571.250,60 euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2014, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2880
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 25108/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 22 gennaio 2014, della Corte d'appello di Bologna;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALLI Massimo, che ha concluso la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RI UI ricorre avverso la sentenza in data 22 gennaio 2014, della Corte d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza n. 1229/2011, la condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) la nullità del giudizio di primo grado e d'appello per la mancata notifica del decreto che dispone il giudizio in entrambi i gradi, essendo in quei periodi detenuto;
lamenta per la stessa ragione l'omessa notifica della sentenza di primo grado;
Il ricorrente lamenta che erroneamente in appello è stata rigettata l'eccezione concernente la dedotta erronea instaurazione del giudizio di primo grado attraverso il rito degli irreperibili. Infatti dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sono state effettuate le nuove ricerche ai fini della notifica della citazione diretta a giudizio;
b) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
Secondo il ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 646 c.p. mancherebbe comunque il profitto derivante dall'appropriazione della res. In ogni caso la motivazione sarebbe censurabile per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento rende superfluo l'esame degli altri motivi,comportando, seppur indirettamente l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Osserva la Corte che nel ricorso, con riferimento al primo motivo, si prospettano censure relative alla regolarità della notifica in ordine alla vocatio in iudicium per il processo di primo grado. Orbene dalla stessa motivazione della sentenza d'appello emerge che dopo il decreto di irreperibilità in data 23 febbraio 2011 venne eseguita, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in data 11 maggio 2011. Tuttavia la stessa sentenza da atto, che, a seguito delle ricerche originariamente disposte, in data 7 aprile 2011 venne comunicato all'A.G. l'iscrizione del ricorrente all'anagrafe della popolazione del Comune di Carpaneto Piacentino, con residenza in via G.C. Rossi n.
2. Appare evidente come tale circostanza , visto che ancora non era stata disposta la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, doveva essere tenuta in debito conto ai fini di una notifica ritualmente eseguita, pur essendo le ricerche sulla base delle quali era stato emesso il nuovo decreto di irreperibilità formalmente complete. D'altra parte il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso. (Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012 - dep. 20/06/2012, Napolitano, Rv. 252692). Nel caso in esame le ulteriori indagini sono state effettuate e nonostante l'originario esito negativo che ha permesso l'emanazione del decreto di irreperibilità in data 23 febbraio 2011, successivamente, in tempo sicuramente idoneo alla sua utilizzazione, venne portato a conoscenza dell'A.G. procedente la nota dei carabinieri con la quale si comunicava la residenza del ricorrente nel comune di Carpaneto Piacentino dalla data del 7 aprile 2011. La notizia poteva essere utilmente utilizzata non essendo ancora stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, e potendo essere utilmente revocato il decreto di irreperibilità emesso. La questione è stata ritualmente e tempestivamente sollevata in sede di discussione dibattimentale in primo grado e rinnovata in appello, senza trovare accoglimento, come invece a parere della Corte doveva essere disposto.
Alla luce delle suesposte considerazioni consegue infatti la declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado.
Tuttavia nelle more del processo è maturata la prescrizione, in quanto sono trascorsi i sette anni e sei mesi previsti dall'art. 157 c.p., dalla commissione del fatto (13 novembre 2011);la prescrizione
è dunque maturata il 13 maggio 2014, e tale circostanza è rilevabile d'ufficio.
Pertanto, emergendo dagli atti le condizioni per la declaratoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di una causa di non punibilità, a ciò consegue la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. Infatti il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 4^, n. 36896 del 13/06/2014 - dep. 04/09/2014, Volpato, Rv. 260299), circostanza che non ricorre nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015