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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 13312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13312 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA GI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO OR AN CA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GA UR, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da GI CA avverso la sentenza del locale Tribunale che l’aveva ritenuta colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 367, 48, 479 e 642 cod. pen., condannandola, inoltre (correggendo, con un ulteriore provvedimento, l’omissione del dispositivo sul punto), a rifondere le spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge. L’inammissibilità dell’appello era stata dichiarata per la sua tardiva proposizione, osservando la Corte d’appello che: la sentenza era stata pronunciata il 5 novembre 2015, con riserva del deposito dei motivi nei successivi 90 giorni (e quindi entro il 3 febbraio 2016); il termine, di 45 giorni, per la proposizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 13312 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/03/2026 2 dell’appello, era così scaduto il 19 marzo 2016, mentre l’atto di impugnazione era stato depositato solo il 22 marzo 2016. 2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Orlando, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge. L’imputata, nel processo di prime cure (in udienza preliminare ed in dibattimento) era stata dichiarata contumace, rispettivamente il 7 dicembre 2012 ed il 2 ottobre 2013, così che doveva applicarsi la disciplina transitoria prevista dall’art. 15 bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, non essendo stato emesso il decreto di irreperibilità. Ne consegue che la sentenza di prime cure doveva essere comunicata all’imputata, rimasta contumace, come era stato in effetti fatto, l’8 febbraio 2016. Il termine di 45 giorni per l’appello, decorrendo da tale data, era fino al 22 marzo 2016, proprio il giorno in cui lo stesso era stato depositato, così da essere tempestivo. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella persona del sostituto GA UR, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nel senso che l’atto di appello era stato tempestivamente proposto. 1. Sono agli atti i verbali indicati nel ricorso che attestano come l’imputata sia stata dichiarata contumace sia in udienza preliminare sia nel successivo dibattimento di prime cure. Di contro, non risulta che, nei confronti della stessa, sia stato emesso un decreto di irreperibilità. Doveva pertanto applicarsi all’odierna fattispecie l’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014 che aveva previsto come, ai contumaci non dichiarati irreperibili nei procedimenti in allora in corso in prime cure, dovessero applicarsi le precedenti regole processuali che derivavano dalla dichiarata contumacia, e, fra queste, la norma che prevedeva la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza. 3 Notifica che, nel caso di specie, era anche avvenuta, perfezionandosi l’8 febbraio 2016. Ne consegue che il termine per il deposito dell’atto di appello decorreva da tale giorno così da consumarsi solo il successivo 24 marzo 2016, due giorni dopo l’effettiva presentazione dell’atto, che era, pertanto, tempestivo. La sentenza impugnata va pertanto annullata. 2. E, tuttavia, l’annullamento della sentenza deve essere fatto senza rinvio agli effetti penali perché, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione dei reati ascritti alla ricorrente (consumati nel 2010). Si è detto infatti che, in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, Porcù, Rv. 283817 – 01). Mentre, agli effetti civili (residuando solo gli stessi) deve disporsi l’annullamento con rinvio della medesima sentenza ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., posto che l’atto di appello ritenuto tardivo, e che tale non era, comprendeva censure afferenti la dichiarata responsabilità (anche civile) della prevenuta per le condotte a lei attribuite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso, in Roma il 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CO OR AN CA UC TO
udita la relazione svolta dal Consigliere CO OR AN CA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GA UR, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da GI CA avverso la sentenza del locale Tribunale che l’aveva ritenuta colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 367, 48, 479 e 642 cod. pen., condannandola, inoltre (correggendo, con un ulteriore provvedimento, l’omissione del dispositivo sul punto), a rifondere le spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge. L’inammissibilità dell’appello era stata dichiarata per la sua tardiva proposizione, osservando la Corte d’appello che: la sentenza era stata pronunciata il 5 novembre 2015, con riserva del deposito dei motivi nei successivi 90 giorni (e quindi entro il 3 febbraio 2016); il termine, di 45 giorni, per la proposizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 13312 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/03/2026 2 dell’appello, era così scaduto il 19 marzo 2016, mentre l’atto di impugnazione era stato depositato solo il 22 marzo 2016. 2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Orlando, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge. L’imputata, nel processo di prime cure (in udienza preliminare ed in dibattimento) era stata dichiarata contumace, rispettivamente il 7 dicembre 2012 ed il 2 ottobre 2013, così che doveva applicarsi la disciplina transitoria prevista dall’art. 15 bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, non essendo stato emesso il decreto di irreperibilità. Ne consegue che la sentenza di prime cure doveva essere comunicata all’imputata, rimasta contumace, come era stato in effetti fatto, l’8 febbraio 2016. Il termine di 45 giorni per l’appello, decorrendo da tale data, era fino al 22 marzo 2016, proprio il giorno in cui lo stesso era stato depositato, così da essere tempestivo. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella persona del sostituto GA UR, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nel senso che l’atto di appello era stato tempestivamente proposto. 1. Sono agli atti i verbali indicati nel ricorso che attestano come l’imputata sia stata dichiarata contumace sia in udienza preliminare sia nel successivo dibattimento di prime cure. Di contro, non risulta che, nei confronti della stessa, sia stato emesso un decreto di irreperibilità. Doveva pertanto applicarsi all’odierna fattispecie l’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014 che aveva previsto come, ai contumaci non dichiarati irreperibili nei procedimenti in allora in corso in prime cure, dovessero applicarsi le precedenti regole processuali che derivavano dalla dichiarata contumacia, e, fra queste, la norma che prevedeva la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza. 3 Notifica che, nel caso di specie, era anche avvenuta, perfezionandosi l’8 febbraio 2016. Ne consegue che il termine per il deposito dell’atto di appello decorreva da tale giorno così da consumarsi solo il successivo 24 marzo 2016, due giorni dopo l’effettiva presentazione dell’atto, che era, pertanto, tempestivo. La sentenza impugnata va pertanto annullata. 2. E, tuttavia, l’annullamento della sentenza deve essere fatto senza rinvio agli effetti penali perché, nel frattempo, è decorso il termine di prescrizione dei reati ascritti alla ricorrente (consumati nel 2010). Si è detto infatti che, in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale (Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, Porcù, Rv. 283817 – 01). Mentre, agli effetti civili (residuando solo gli stessi) deve disporsi l’annullamento con rinvio della medesima sentenza ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., posto che l’atto di appello ritenuto tardivo, e che tale non era, comprendeva censure afferenti la dichiarata responsabilità (anche civile) della prevenuta per le condotte a lei attribuite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso, in Roma il 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CO OR AN CA UC TO