Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendente, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale, il quale - alla stregua dei parametri del D.S.M.-IV, costituenti criteri guida aventi natura scientifica largamente riconosciuti nella comunità scientifica internazionale - costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2012, n. 38040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38040 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 27/06/2012
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1074
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 16513/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PU LU N. IL 03/05/1979;
avverso l'ordinanza n. 174/2012 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 03/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo il quale ha chiesto rigettare il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale del riesame di Brescia con provvedimento del 6/4/2012 rigettò l'appello avanzato da ZI CA avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia del 7/3/2012, con la quale era stata rigettata istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Il ZI proponeva ricorso per cassazione.
2.1. Con l'unitaria censura il ricorrente, denunciando omissione ed illogicità manifesta della motivazione, nonché violazione di legge, si duole della decisione gravata, la quale, pur non avendo ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ingiustamente aveva negato la sostituzione della misura, invocata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. In particolare il giudice del merito, nonostante fosse stata prodotta certificazione sanitaria dalla quale emergeva che il ZI era da considerarsi "abusatore di cannabinoidi", nonostante il tenore della relazione multidisciplinare che confermava la detta diagnosi e l'acquisita disponibilità di struttura comunitaria idonea ad accogliere l'indagato, ritenendo non vi fosse coincidenza tra la nozione di utilizzatore abituale e tossicodipendente e che l'accertamento diagnostico fosse da considerarsi insoddisfacente, in quanto limitato al controllo dei residui della sostanza stupefacente nei soli liquidi biologici, aveva disatteso l'impugnazione.
Una tale decisione doveva considerarsi erronea, in quanto le due nozioni avrebbero dovuto essere considerate equipollenti, tenuto conto dello scopo perseguito dall'art. 89, cit., diretto al recupero dei soggetti che accostandosi all'uso di stupefacenti diano luogo alla commissione di reati. In tal senso, peraltro, si era pronunciata questa Corte con la sentenza n. 16037 del 2009, dalla quale il giudice del merito si era discostato. Infine, le riserve mosse a riguardo dei metodo d'accertamento della dipendenza non apparivano giustificate: era stato seguito l'iter legislativo e la conclusione era stata presa non sulla sola base del ritrovamento dei metaboliti della sostanza stupefacente nelle urine, ma anche dell'osservazione psicologica del soggetto.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
3.1. In primo luogo deve escludersi che il Tribunale sia incorso in incompletezze e incongruenze motivazionali denunziabili in questa sede. Dovendosi, anzi, apprezzare congrua, adeguata e completa motivazione.
Il punto che resta da dirimere resta quello della contestata violazione di legge: cioè se i due concetti di uso abituale o continuativo di stupefacenti e di tossicodipendente coincidano. Correttamente il Tribunale individua che le due categorie risultano avere avuto autonomo riconoscimento normativo, stante che sia nell'art. 89, D.P.R. cit., che, ancor più nitidamente, nel successivo art. 96 le due situazioni personologiche, puntualmente richiamate, non vengono omologate. Difatti, come risulta dai parametri del DSM-IV, costituenti criteri guida aventi natura scientifica largamente riconosciuti nella comunità scientifica internazionale, la dipendenza è caratterizzata dalla contemporanea accertata presenza di almeno tre delle condizioni ivi elencate (sviluppo di tolleranza, sintomi di astinenza;
assunzione progressivamente sempre maggiore rispetto alle iniziali previsioni;
incapacità di ridurre le dosi, nonostante la consapevolezza che l'uso sia diventato eccessivo;
gran parte del tempo viene dedicato alla ricerca della sostanza;
vengono ridotte le occasioni lavorative e sociali;
l'uso viene continuato nonostante la consapevolezza delle implicanze psicologiche e fisiche). Mentre l'abuso, sempre secondo lo stesso prontuario, si ha allorquando ricorra anche una sola delle seguenti condizioni: uso ricorrente, che determina incapacità di assolvere ai propri compiti, sociali, domestici e lavorativi;
uso ricorrente, nonostante esposizione a pericoli fisici;
problematiche legali correlate all'uso; uso continuativo, nonostante il persistere di problemi sociali e interpersonali.
Proprio riportandosi al DSM-IV la diagnosi conclude definendo il ZI "abusatore di cannabinoidi".
Una tale diagnosi, peraltro, ha ovviamente tenuto conto che l'indagato, pur sottoposto a cautela per la cessione di cospicuo quantitativo (gr. 500,00) di cocaina, s'è dichiarato assuntore solo di cannabinoidi (dei quali è stato riscontrato residuo nelle urine). Come noto, difatti, la distinzione tra mero abuso e dipendenza diviene labile e talvolta evanescente, solo in presenza di assunzione di una delle cd. "droghe pesanti", mentre, in presenza di consumi di cannabinoidi (sotto forma di "spinelli" od altra modalità d'assunzione) la distinzione evidenzia tutta la sua ragion d'essere, appartenendo al comune sapere che il consumo dei principi stupefacenti della canapa indiana conduce alla dipendenza nel senso che s'è detto, ove non catalizzato da assunzione di sostanze di altro tipo (come è pratica diffusa), solo in presenza di assai continua e massiccia assunzione mantenuta nel tempo.
3.2. Il Collegio, di conseguenza, non reputa che la statuizione di legittimità (Sez. 6, 26/3/2009, n. 16037) invocata dal ricorrente e dalla quale il giudice di merito si è consapevolmente discostato, abbia affrontato in maniera pienamente soddisfacente la questione. La detta decisione, occasionata da istanza d'ammissione al regime di cui all'art. 89, cit., avanzata d'assuntore di cocaina e denegata dal giudice, non prende in rassegna lo stato delle conclusioni largamente riconosciute nella comunità scientifica internazionale, le quali, come prima si è visto, confermano che la nozione di tossicodipendente non coincide affatto con quella di abusatore delle dette sostanze.
Inoltre, non particolarmente convincente appare il precipitato esegetico, forse troppo velocemente tratto dal tenore del citato art. 89, comma 2. La norma in parola, in vero, in primo luogo individua le categorie di riferimento ("una persona tossicodipendente o alcoldipendente"). Di poi soggiunge che "la certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata" deve attestate "lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza", nonché le procedure attraverso le quali "è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche...".
Appare, quindi, agevole concludere che l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale, bensì, l'accertamento di quest'ultimo, è condizione essenziale, ma non sufficiente, perché, nel concorso dei sintomi univoci prima enucleati, possa giungersi alla diagnosi che il soggetto versi nella prima condizione.
In definitiva, deve escludersi, anche valorizzando l'argomentazione normativa utilizzata dal Tribunale (rinvio all'art. 96 cit., comma 1), che la legge, in conformità con l'evidenza scientifica e con la funzione dell'istituto (sostenere lo sforzo di colui che si trovi a delinquere perché asservito all'uso continuativo di sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uscire dalla detta condizione di sudditanza, considerata principale spinta alla messa in atto di condotte trasgressive del vivere civile), non abbia inteso parificare a quella del tossicodipendente la condizione di colui il quale, pur abusando di stupefacenti, non versi in situazione tale che senza l'aiuto di strutture e competenze specializzate sia impossibilitato a cambiare regime di vita.
4. L'epilogo impone condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012