Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale; e questo ancorché la previsione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del giudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli dimostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa è la permanenza in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2005, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/10/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1048
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014806/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NN AF N. IL 22/03/1965;
avverso ORDINANZA del 05/03/2005 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione
OSSERVA
La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2004, ha annullato con rinvio una ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 16 giugno 2004, che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto del GIP di Terni della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PA AE, indagato per il delitto di omicidio volontario della convivente IM IR ES Margarita, con riferimento alla assenza di motivazione circa la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari, ritenendosi tautologica l'affermazione circa la necessità di un costante controllo del PA in rapporto alle esigenze concrete.
Il Tribunale del riesame di Perugia, con provvedimento del 5 marzo 2005, quale Giudice di rinvio, ha rigettato nuovamente l'appello del PA denotando la condotta omicidiaria dell'indagato - trenta colpi di coltello inferti alla vittima - ed un precedente procedimento penale per il delitto di maltrattamenti sempre in danno della convivente una personalità violenta ed il conseguente rischio di reiterazione di delitti di analoga natura.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PA AE che ha dedotto:
1) la manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione ex articolo 274 c.p.p., lett. c), non potendo l'indagato aggredire ne' l'ex marito della vittima ne' la figlia della stessa affidata alla nonna paterna;
2) vizio di motivazione in ordine al disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3 e, quindi, ai criteri di scelta della misura cautelare adeguata al caso di specie;
3) Omessa motivazione sulla impossibilità del PA di raggiungere con intenti malevoli l'ex marito della IM, probabilmente custodito in carcere.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal PA non sono fondati. La Corte di Cassazione, nell'annullare con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Perugia, che, come già detto, aveva rigettato l'appello del PA avverso il diniego di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ha precisato che la persistenza delle esigenze cautelari risultava, correttamente motivata, mentre appariva apodittica la motivazione relativa alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari. Quindi il giudizio di rinvio riguardava soltanto tale punto del provvedimento del Tribunale perugino. Correttamente, perciò, il Giudice di rinvio ha preso in considerazione soltanto tale aspetto negando nuovamente la idoneità, nel caso di specie, della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ne consegue che una larga parte del ricorso è del tutto inconferente. Il ricorrente ha, infatti, narrato tutta la vicenda tentando di fare emergere una mancanza di indizi a suo carico in ordine all'omicidio; ebbene tale aspetto è fuori discussione perché non oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione. Per identiche ragioni il primo motivo di impugnazione, concernente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato, perché tale punto non era stato annullato dalla Corte di Cassazione e, quindi, correttamente non ha costituito oggetto di valutazione da parte del Giudice di rinvio, il cui giudizio, come è ben noto, è limitato soltanto ai punti ed ai capi del provvedimento impugnato annullati dalla Suprema Corte.
Come si è già messo in evidenza nel caso di specie l'annullamento ha riguardato soltanto la motivazione dell'ordinanza impugnata relativa alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Quanto a tale ultimo aspetto il ricorrente ingiustamente ha criticato, tacciandola di manifesta illogicità, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia.
Premesso che ai fini della scelta delle misure cautelari personali l'articolo 275 c.p.p. non pone a carico del Giudice l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazione della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, essendo necessario solo che egli dimostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa è la permanenza in carcere (vedi Cass. 25 maggio 1996 n. 2439, in CP 1997, 3075), va detto che il Giudice può ritenere la inadeguatezza di altre misure, ed in particolare di quella degli arresti domiciliari, quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso alla inosservanza di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione delle cautele impostegli (vedi Cass. 21 ottobre 1997, n. 5699, CED 209281). Ebbene il Giudice di rinvio, conformandosi al dictum della Corte di Cassazione ed uniformandosi agli indirizzi giurisprudenziali enunciati, ha posto in evidenza come il PA fosse persona violenta e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale.
Per pervenire ad un siffatto giudizio il Tribunale di rinvio ha esaminato la condotta in concreto assunta dal PA nel compimento del delitto ed è pervenuto alla logica conclusione che gli oltre trenta colpi di coltello utilizzati per commettere l'omicidio in danno della IM costituiscono indice di una personalità particolarmente violenta.
Conclusione questa confermata dal fatto che il PA già altre volte si era macchiato di violenze in danno della donna, tanto è vero che si era proceduto contro di lui per il delitto di maltrattamenti ancor prima che commettesse l'omicidio. Infine il Tribunale ha rilevato che le modalità esecutive del delitto e lo stesso tipo di arma utilizzata - un coltello facilmente reperibile ovunque - facevano temere che il PA potesse mettere in atto i suoi propositi, avendo l'indagato manifestato più volte avversione per la figlia della IM e minacciato di morte l'ex marito della stessa.
Riguardo a quest'ultimo punto non appare rilevante - terzo motivo di impugnazione - il fatto che probabilmente il ON sia al momento ristretto in un carcere in custodia cautelare, non trovandosi lo stesso in espiazione di pena definitiva e potendo quindi essere scarcerato anche in un breve lasso di tempo.
Infine il Giudice di rinvio non ha mancato di mettere in evidenza che il PA è già stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta, reato di specie diversa da quello di omicidio e, quindi, non rilevante ai fini del pericolo di retiterazione, che, comunque, non è in discussione in questa sede, ma indice certamente di una insofferenza del PA al rispetto delle regole impostegli dalla legge o da un Giudice.
A fronte di siffatta motivazione certamente logica e congrua del tutto inadeguati appaiono i rilievi del ricorrente, che, in verità, sono ai limiti della aspecificità. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono pertanto infondati.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006