Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
L'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore determina una nullità non assoluta, che è sanata dalla presentazione dell'opposizione poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2010, n. 17582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17582 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 01/04/2010
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 612
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 37154/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR Mariano, n. in Chiaravalle il 28.5.1986;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 26.6.2009;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. TR Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 26 giugno 2009 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza in data 27 settembre 2007 del Tribunale di IN (che aveva assolto l'imputato perché in fatto non sussiste) condannava TR Mariano, riconosciutegli le attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S.. Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici del gravame davano atto di una dedotta eccezione di nullità del giudizio di primo grado, sotto il profilo che, proposta opposizione al decreto penale inizialmente emesso, nel successivo giudizio non era stato dato avviso al difensore di fiducia. Il Tribunale aveva rilevato la nullità ed aveva ordinato la restituzione degli atti non al giudice che aveva disposto la citazione in giudizio ma al Pubblico Ministero. "Questi invece di rinnovare la richiesta di decreto penale aveva disposto la citazione a giudizio. Secondo l'appellante il processo era nullo perché gli atti dovevano essere restituiti al G.I.P. il quale avrebbe dovuto fissare il processo con rinnovo delle notifiche". Tale eccezione veniva rigettata dalla Corte di Appello sul rilievo che "la nullità a regime intermedio doveva essere dedotta in primo grado nella fase degli atti preliminari al giudizio e dunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento del processo che si è concluso con l'impugnata sentenza".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge. Ripercorso l'iter procedimentale del processo, deduce che illegittimamente era sta ritenuta la illegittimità di quella statuizione di rigetto della eccezione, giacché questa era stata, in realtà, ritualmente proposta all'udienza del 5 dicembre 2006 davanti al giudice di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0. È innanzitutto necessario chiarire gli esatti termini della eccezione di nullità formulata dal ricorrente.
Risulta dagli atti qui rimessi che il 16 marzo 2006 nei confronti dell'attuale ricorrente venne emesso decreto penale di condanna, avverso il quale lo stesso propose opposizione con atto depositato il 3 aprile 2006. 11 G.I.P., quindi, emise decreto di citazione a giudizio il 12 aprile 2006. Alla fissata udienza del 4 luglio 2006, "la difesa rileva l'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore di fiducia ed il giudice (per quanto è dato comprendere dalla difficilmente intelligibile grafia del relativo verbale), dichiarò "la nullità della notifica del decreto penale di condanna e degli atti successivi e dispone la trasmissione degli atti al P.M.". Questi, poi, il 12 luglio 2006 emise decreto di citazione a giudizio. Alla successiva udienza del 5 dicembre 2006, "preliminarmente la difesa rileva che a seguito della declaratoria di nullità della notifica del decreto penale di condanna si sarebbe dovuto rinnovare la notifica del medesimo decreto penale di condanna e non far regredire il procedimento ad una fase anche anteriore a quella che ha dato origine all'atto nullo ..."; il giudice rigettò tale eccezione rilevando che "l'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ..."; dopo alcune parole manoscritte ancora non intelligibili, "... poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della violazione violata". Per come è dato rilevare dal verbale dell'udienza del 22 maggio 2009 (davanti alla Corte di Appello), il difensore aveva concluso chiedendo "la dichiarazione di nullità della sentenza", senza altra specificazione al riguardo;
specificazione non contenuta neanche nelle conclusioni del P.G. di udienza, che si era limitato a chiedere che "siano acquisiti gli atti del P.M. in cui è contenuta l'ordinanza sulla quale si fonda l'eccezione della difesa". Disposta dal giudice l'acquisizione di tali atti, alla successiva udienza del 26 giugno 2009, il difensore concluse eccependo "la nullità del procedimento perché il decreto di citazione è stato emesso dal P.M. e non dal G.I.P.", chiedendo (?: la parola manoscritta è inintelligibile) che "gli atti siano rimessi al G.I.P. di IN". Tanto ricordato, il ricorrente ora chiarisce che deve ritenersi che "il decreto di citazione a giudizio datato 12.7.2006, emesso dalla Procura della Repubblica di IN, messo in relazione col provvedimento del giudice del Tribunale di IN in data 4.7.2006 (dichiarazione di nullità della notificazione del decreto penale opposto) sia affetto da nullità ex art. 177 c.p.p., e segg., in combinato disposto con l'art. 185 c.p.p., n. 3, che ovviamente investe tutti gli atti successivi ...": ciò sul presupposto che "il G.I.P. titolare del procedimento per regressione dello stesso avrebbe dovuto provvedere alla rituale notificazione del decreto penale di condanna"; in sostanza, "si sarebbe dovuta curare la notificazione del decreto penale di condanna, emesso il 16 marzo 2006, all'imputato e al difensore di fiducia;
invece la Procura della Repubblica di IN ha emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio che è inevitabilmente successivo all'originario decreto penale di condanna che era ed è rimasto valido, ma non sanato nella sua notificazione ...".
3.1. Ciò posto, il ricorso è infondato.
Ribadendosi, invero, che il decreto penale di condanna andava nuovamente notificato all'imputato ed al difensore di fiducia, deve rilevarsi che l'atto venne notificato all'imputato e che correttamente a suo tempo il giudice del merito rilevò, come si è sopra ricordato, che, in sostanza, avendo l'imputato proposto opposizione, rimaneva a seguito di tanto del tutto assorbito il rilievo della mancata notifica dell'atto medesimo al difensore, non rinvenendosi alcun interesse per l'imputato a proporre tale eccezione in considerazione della già proposta opposizione. Difatti, l'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell'opposizione, poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della violazione violata (Cass., Sez. 1, 26 marzo 2004, n. 21821). Per quanto riguarda l'altro dedotto profilo di nullità, è dirimente considerare che ha avuto modo questa Suprema Corte (Sez. Un., 25 gennaio 2004, n. 4419) di rilevare che "l'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato, e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole...", sicché "quando il gravame (in quel caso del p.m.) è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, prescritta a pena di nullità assoluta, l'interesse ad impugnare sussiste se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole" (cfr. anche Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42 ; id., Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203; id., Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 29529). Nella specie, a seguito della proposta opposizione, andava instaurato il conseguente giudizio, ai sensi dell'art. 464 c.p.p.; tanto è stato fatto, sotto il profilo pratico e concreto non assumendo alcun rilievo che ciò sia avvenuto con un nuovo "decreto di citazione ... emesso dal P.M. e non dal G.I.P. ", come lamenta il ricorrente: nel giudizio così instaurato a seguito della sua opposizione il ricorrente rimaneva nella pienezza dei suoi diritti, del tutto libero di farli valere nel giudizio che egli stesso aveva sollecitato e che in ogni caso si era instaurato a seguito della proposta opposizione. Nè un tutelabile interesse può rinvenirsi nella mancata consultazione del difensore prima della proposta opposizione, come il difensore del ricorrente ha dedotto nella odierna discussione orale, giacché è evidente che, una volta avuto notificato il decreto penale di condanna, l'imputato, in ogni caso, era ben libero di consultare il proprio difensore prima di proporre opposizione e, ove non lo abbia effettivamente fatto, tanto solo sibi imputet. E giova, altresì, considerare che, a seguito della opposizione e del successivo giudizio, la revoca del decreto penale di condanna consegue ope legis e non ope iudicis (Cass., Sez. 5, 27 settembre 2005, n. 38966; id., Sez. 3, 27 maggio 1998, n. 7845; id., Sez. 3, 7 maggio 1997, n. 7140): nella specie, quindi, il decreto penale di condanna è da ritenersi definitivamente revocato.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010