Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 67166 E N O 6 I 8 d Z 9 1 A / R 4 . T / N S 6 I 2 ud. 31/10/01; oggetto: tassa società, processo;
r.g. 225 G . E R E R E / 0 2547/02 L L D A T A L D E U . E D B E A I I T T S R A N N 1 T I E E 3 S S R CROM 6.194 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E E . A T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Enrico Altieri consigliere Giulio Graziadei rel. Salvatore Di Palma Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67166 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
S.r.l. BA, in persona del legale rappresentante Gianpaolo Daddi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d'Oro n. 160, 7 5 1 1 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. FORINI per diritti € 155 IL CANCELLIERE presso l'avv. Claudio Fiorini, difesa dall'avv. Roberto Conciani per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1150 del 6 luglio-11 settembre 1999; €0,77 L1500 sentiti CANCELLERIA il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 3644437 €0,77 L.1500 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dalla S.r.l. BA, ha condannato la convenuta 3644438 Amministrazione delle finanze al rimborso della somma di lire 7.000.000, oltre interessi, per tassa annuale di concessione governativa indebitamente percepita negli anni 1991 e 1992. L'Amministrazione il 10 ottobre 1997 ha notificato atto di appello, ma non ha provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, ed il 27 maggio 1998 ha notificato citazione in riassunzione. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 6 luglio-11 settembre 1999, aderendo a deduzione della Società, ha dichiarato improcedibile il gravame, sul rilievo che l'art. 348 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ. contempla detto effetto, in dipendenza della mancata costituzione in termini dell'appellante, anche quando difettidifetti purepure la costituzione dell'appellato (circostanza influente sotto il diverso profilo di consentire la 2 declaratoria d'improcedibilità solo in fase di riassunzione della causa). L'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 22 novembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Firenze, sostenendo che il caso dell'omessa costituzione di entrambe le parti nel giudizio di secondo grado non ricade nelle disposizioni dell'art. 348 cod. proc. civ., non determina l'improcedibilità dell'appello, ed implica l'applicazione dell'art. 307 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 171 cod. proc. civ.), con quiescenza del processo e possibilità di riassumerlo entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione dell'appellato. La BA ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. L'art. 348 primo comma cod. proc. civ., nel testo in vigore prima della riformulazione introdotta con decorrenza dal 30 aprile 1995 dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, prevede, ove l'appellante non si costituisca, il rinvio della causa ad altra udienza, e poi, a fronte del persistere dell'inattività dello stesso appellante, la dichiarazione anche d'ufficio d'improcedibilità del gravame. Il rinvio postula l'iscrizione della causa a ruolo, quale adempimento indispensabile affinchè si celebri la prima udienza e ne possa essere disposto il differimento, e, dunque, esige la The costituzione della parte appellata. 3 Su tale rilievo, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto detta norma non operante nell'ipotesi di omessa costituzione di entrambe le parti nel giudizio di secondo grado, ed ha conseguenzialmente ricondotto la relativa evenienza nell'ambito di applicazione dell'art. 307 primo comma cod. proc. civ. (riassumibilità del processo entro un anno), per effetto del richiamo dell'art. 347 cod. proc. civ. alle regole del procedimento di primo grado (v. Cass. 3 ottobre 1983 n. 5762, 3 luglio 1997 n. 5980, 3 marzo 2000 n. 2377). Il nuovo testo dell'art. 348 primo comma cod. proc. civ., applicabile nella presente vicenda, non contempla detto rinvio e stabilisce l'improcedibilità dell'appello come effetto automatico della mancata costituzione dell'appellante; cade quindi il presupposto logico per un'interpretazione delimitativa dell'improcedibilità al caso in cui si sia costituito l'appellato, e viene di conseguenza meno ogni possibilità di riferimento alle diverse disposizioni dettate per l'inattività di entrambe le parti nel giudizio di primo grado. Ne discende che la mancata costituzione dell'appellante determina detta improcedibilità, indipendentemente dal fatto che manchi anche la costituzione dell'appellato. Il verificarsi di tale ultima situazione assume rilevanza sotto il diverso profilo di precludere il tradursi di quella sanzione di legge in una pronuncia di essa dichiarativa, dato che, in assenza d'iscrizione a ruolo, difetta l'investitura del giudice, occorrente per la declaratoria d'improcedibilità, e, quindi, è influente pure ai 4 fini dell'applicabilità dell'art. 358 cod. proc. civ., sulla riproponibilità dell'appello non ancora dichiarato inammissibile od improcedibile (sempre che non siano decorsi i termini di cui agli artt. 325-328 cod. proc. civ.). Ove l'indicata investitura si determini, come nella specie, per effetto di citazione in riassunzione notificata dall'appellante all'appellato (iniziativa atipica, in quanto la riassunzione riguarda il processo vivo, ancorchè quiescente, non quello segnato da improcedibilità), il giudice di secondo grado altro non può fare che prendere atto del pregresso verificarsi dell'improcedibilità, esplicitandola in una formale pronuncia. Nella presente controversia non si pone questione sulla convertibilità della citazione in riassunzione in un atto di riproposizione (con effetto ex nunc) dell'appello non ancora dichiarato improcedibile, ai sensi del citato art. 358 cod. proc. civ., e comunque non si allegano i requisiti per la conversione, anche con riferimento all'osservanza del termine d'impugnazione, il cui inutile decorso è anzi ammesso dall'Amministrazione (v. pag. 5 del ricorso). In conclusione, il ricorso deve essere respinto, essendosi la sentenza impugnata conformata al principio sopra enunciato. La novità della problematica affrontata rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, camera di consiglio del 5 novembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est. folio from IL CANCELLIERE C1 fludd Amaido Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 FEB. 200z IL CANCELLIERECT Amaoy CaseAmade E N IO 1986 Z A R 26/4/ 5 IST . N G . E .R R B .P IA L A D L D EL R A E . A D B T T SI A N U T SEN SE IB 1 E 13 IA I R A T . R E N T A M 6