Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9069
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Sentenza 21 giugno 2002

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Ai fini dell'inquadramento - valido anche per il conseguente regime previdenziale ed assistenziale - dell'attività di "fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia" nel settore artigianale o in quello commerciale, l'inclusione dell'attività di "esercizio di stabilimenti balneari" tra quelle di natura commerciale, operata dall'art. 29, primo comma, della legge n. 160 del 1975 (che aveva sostituito l'art. 1 della legge n. 1397 del 1960), è venuta meno, a decorrere dall'1 gennaio 1997, a seguito della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non contiene più detto specifico riferimento. Pertanto, la qualificazione della menzionata attività va effettuata in base al disposto dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale richiama, per l'individuazione delle attività ricomprese nel settore dell'artigianato, i criteri fissati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il cui art. 3 stabilisce che è artigiana non solo l'impresa che esercita, nei limiti dimensionali previsti dalla legge stessa, un'attività di produzione di beni, ma anche quella che abbia ad oggetto una prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole e commerciali. In presenza di una pluralità di attività svolte, l'oggetto dell'impresa, ai fini dell'inquadramento nel settore artigianale o in quello commerciale, non può essere scisso nelle sue singole componenti, ma va valutato unitariamente sulla base della natura dell'attività ritenuta prevalente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9069
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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