Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, il pretore, dopo aver sentito l'arrestato, deve limitarsi a provvedere sulla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 391 e 566 cod. proc. pen., senza che debba anche provvedere immediatamente sullo "status libertatis", potendo essere procrastinata la misura cautelare all'esito del giudizio direttissimo ed essere applicata con autonomo provvedimento o con la sentenza emessa a conclusione del procedimento, ovvero anche in seguito, in qualunque stato e grado di esso, pur in pendenza del ricorso per cassazione. Tale quadro non muta nell'ipotesi di inserimento nel procedimento direttissimo di quello di applicazione della pena dietro richiesta delle parti. Anche in quest'ultimo caso la misura cautelare può essere disposta con ordinanza o con la stessa sentenza. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva inserito nel dispositivo della sentenza di patteggiamento la formula: "Dispone che l'imputato rimanga in stato di custodia cautelare" e aveva fornito nella stessa sentenza la motivazione sull' adozione del provvedimento cautelare).
Commentario • 1
- 1. Esterovestizione ed effettiva attività economicaPaolo Parisi · https://www.filodiritto.com/ · 23 marzo 2024
Abstract L'esterovestizione societaria configura un'evasione fiscale internazionale con l'applicazione di severe sanzioni: si verifica quando una società, pur avendo la sua sede principale e l'amministrazione effettiva in Italia, si trasferisce fittiziamente all'estero per ottenere un regime fiscale più vantaggioso. Premessa L'esterovestizione si configura quando una società simula di essere residente all'estero per non essere assoggettata al regime tributario italiano: a tal fine, nelle norme del TUIR, è previsto un meccanismo (una presunzione) che colpisce tale comportamento: la società viene considerata fiscalmente residente in Italia, salvo che fornisca prova contraria. È bene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2000, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone - Presidente del 8/03/2000
Dott. Francesco Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N.1156
Dott. Luciano Deriu - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba - Consigliere N.32782/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EL DR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22.6.1999 del Tribunale di Massa;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice unico del Tribunale di Massa in data 22.6.1999 applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a EL DR - tratto in arresto (ritualmente convalidato) e citato a giudizio con il rito direttissimo - la pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., negando il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali e disponendo che l'imputato rimanesse in carcere in stato di custodia cautelare. Ricorre il EL ex art. 311, c. 2, c.p.p. avverso l'applicazione della misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per violazione degli artt. 125, c. 3, e 292 c.p.p. essendo il provvedimento stesso carente di motivazione;
e per violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p. in quanto, essendo l'unica esigenza cautelare riconosciuta quella relativa al pericolo di reiterazione nel reato, l'entità della pena era inferiore a quella prevista da detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice unico del Tribunale di Massa, nel convalidare l'arresto di EL DR, non ha emesso contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere, ma ha proceduto immediatamente con il rito direttissimo.
Tale situazione non è anomala, come ha affermato questa Suprema Corte (Sez. un., 1.10.1991, Simioli, cui hanno fatto seguito numerose decisioni delle sezioni singole), in quanto il PR (ora Giudice unico del Tribunale) ai sensi degli artt. 566 e 391 c.p.p. dopo aver sentito l'arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto, procrastinando l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo, con la sentenza di condanna, o all'adozione di autonomo provvedimento, nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 c.p.p. e con le condizioni disposte dagli artt. 273, 274 e 280. E ha aggiunto che la detta convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo e legittima la procrastinazione dello statua detentionis dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo che può essere emesso in ogni fase o grado del processo e anche durante la pendenza del ricorso per cassazione. L'inserimento del procedimento di applicazione della pena nell'ambito del giudizio direttissimo legittimamente già instaurato, non sposta i termini del problema, dovendo il giudice provvedere sullo status libertatis al termine del procedimento, o con la sentenza o con autonoma ordinanza.
Il giudice ha scelto la prima via, provvedendo con ordinanza contenuta nel dispositivo della sentenza del seguente tenore:
"dispone che l'imputato rimanga in carcere in stato di custodia cautelare". La motivazione dell'ordinanza è contenuta nel testo della sentenza o è comunque desumibile da essa in modo lineare. Quanto agli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., è fuori discussione la loro esistenza posto che non è stata ritenuta la sussistenza di elementi idonei alla declaratoria di proscioglimento ex art. 129, c. 2, c.p.p. ed è stata applicata sull'accordo delle parti la pena per il reato contestato. Quanto alla scelta della misura ex art 275 c.p.p., i precedenti penali dell'imputato sono stati ritenuti tali da escludere la concessione della sospensione condizionale della pena - del che si è dato atto espressamente nella motivazione. A fortiori questi precedenti implicano una valutazione di pericolosità sociale tale da giustificare l'applicazione della misura ex art. 274, lett., c), c.p.p. Infine, circa l'impossibilità da parte del giudice di applicare la misura cautelare della custodia in carcere essendo la pena edittale inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, la norma che prevede tale preclusione (art. 280, c. 2, c.p.p.) è derogata dal comma successivo che ne esclude l'applicabilità nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare:
il che nella specie è accaduto essendosi l'imputato sottratto alla misura cautelare degli arresti domiciliari evadendo. Nè può invocarsi l'incompatibilità della norma di cui all'ultima parte dell'art. 274, lett. e) con quella dell'art. 280, c. 3, in quanto entrambe le disposizioni sono state introdotte nel codice processuale contestualmente con la l. 8.8.1995, n. 332 e sarebbe priva di logica una interpretazione dell'una che elide la portata prescrittiva dell'altra.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in lire 2.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 2.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2000