Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10092 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
ec. 61833 ENTE A REGISTRAZIONERE PUPILI 109 32 AI SENSI DEL D.P. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 NOME DEL POPOLO ITALIANC TRIBU MATERIA TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA IRPEF Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17831/98 Dott. NC CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 27585 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 28/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 6182 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VA ES RT;
- intimato avversO la decisione n. 3889/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 14/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1129 udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe 1 FALCONE;
udito il P.M. Generale Dott l'accoglimeto in persona del Sostituto Procuratore . Raffaele PALMIERI che ha concluso per del ricorso. 2 Svolgimento del processo SA NN NC ha impugnato la cartella emessa per Irpef 1982 perché è stata negata la deduzione dal reddito dell'assegno corrisposto al coniuge divorziato in un'unica soluzione. La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione di secondo grado. La Commissione Centrale, invece, ha accolto il ricorso del contribuente. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 lett. g) del d.p.r. n. 597/73 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto ha sostenuto che ha errato la Commissione Centrale ad ammettere la deducibilità dell'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge divorziato. Quindi, questa Corte, con ordinanza depositata il 18.9.2000 ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lett.g), del d.p.r. n.597/73 in relazione all'articolo 5, comma 4 terza proposizione, della legge n.898/70, nella parte in cui non prevede che dal reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'irpef si deduce l'assegno corrisposto al coniuge in un'unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria, per assunta violazione degli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Costituzione, ed ha sospeso il giudizio. La Corte Costituzionale, con ordinanza n.383/2001, ha dichiarato "la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lett.g) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597 (Istituzione Jan then e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 13 aprile 1977, n.114 (Modificazioni alla disciplina del reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione- sezione tributaria con l'ordinanza indicata in epigrafe". Ritiene la Corte che l'omessa previsione della deduzione, nella norma sottoposta al giudizio di legittimità, e ritenuta dalla Corte Costituzionale legittima, comporta necessariamente l'accoglimento del ricorso, essendo la Commissione Centrale incorsa nel vizio di violazione di legge, con la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare il ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 28.2.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. NC Cristarella Orestano Dr. Giuseppe Falcone Стилен Онта IL CANCELLIERE C Innocenzo Battista 11 LUG, 2002