Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. (In applicazione del principio la Corte ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale, in funzione di giudice dell'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 9657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9657 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
0965 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2973/2016 MASSIMO VECCHIO - Presidente - Rel. REGISTRO GENERALE ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere N. 19484/2016 ROSA ANNA SARACENO - Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere ANTONIO CAIRO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR IA nata il [...] ad [...] avverso la ordinanza del 18/04/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Presidente relatore dott. MASSIMO VECCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa MARILIA DI NARDO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso per la qualificazione della impugnazione come appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e per la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Torino. اسد CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 19484/2016 RG. Udienza del 5 ottobre 2016 Rilevato in fatto e considerato in diritto - Con ordinanza, deliberata e depositata il 18 aprile 2016, la Corte 1.- di assise di appello di Torino - quale giudice della fase degli atti suc- cessivi alla deliberazione della sentenza di secondo grado, nelle more della decisione del ricorso per cassazione proposto dalla giudicabile - ha rigettato la richiesta della imputata IA RT di revoca della misura coercitiva applicatale.
2. La ridetta imputata ha proposto ricorso per cassazione, col mini- stero del difensore di fiducia, avvocato Luca Panzeri, mediante atto recante la data del 22 aprile 2016, depositato il 26 aprile 2016, col quale ha sviluppato due motivi. 2.1 - Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente ha denunzia- to ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inos- servanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 274, comma lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.. -2.2 Col secondo motivo di ricorso la ricorrente ha denunziato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., «< vizio di motivazione » in ordine all'accertamento del periculum liberta- tis. رس -3. In accoglimento della mozione del concludente Procuratore ge- nerale della Repubblica, la Corte rileva in limine che il ricorso deve essere qualificato come appello de libertate ai sensi dell'art. 310 comma 1, cod. proc. pen. -3.1 La impugnazione proposta non è sussumibile in alcuna delle previsioni dell'art. 311, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Non si tratta alla evidenza della impugnazione di alcun provvedimen- to del giudice del riesame (articolo 309 cod. proc. pen.) o del giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.) alla stregua della previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Né si tratta di ricorso avverso l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). Nella specie, infatti, il giudice a quo ha respinto la richiesta di revoca della misura coerciti- va, in precedenza disposta ed applicata. Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo del ricorso per cassazione previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. E, peraltro, la ricorrente, col secondo mezzo di impugnazione, ha formulato censura (scilicet: vizio di motivazione) affatto estranea alla tipologia del ricorso de quo ammesso elusivamente « per violazione di legge » (art. 311, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen.). 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 5 ottobre 2016 Ricorso n. 19484/2016 RG.
3.2 Neppure trova applicazione la generale previsione del « ricorso immediato per cassazione » contemplato dall'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. Soccorre, in generale, il principio di diritto fissato dalla giurispruden- za di legittimità – cui il Collegio si uniforma ribadendolo – secondo il - quale « nel vigente ordinamento processuale il ricorso per sal- tum è limitato alla sola fase di cognizione, come si de- sume dalla lettera dell' art. 569, comma 1, cod. proc. pen. che attri- buisce tale facoltà alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado » (Sez. 6, n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179; Sez. 5, n. 5220 del 17/12/2003, dep. 2004, Bongini, Rv. 228070; Sez. 4, n. 2571 del 17/10/1997, Pipitone, Rv. 209066; Sez. 5, n. 3698 del 05/07/1994, Golfetto, Rv. 199244; e Sez. 1, n. 3471 del 30/09/1991, D'Alterio, Rv. 188460). Nella specie, inoltre, concorre la specifica clausola di esclusione, sta- bilita dall'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.. La norma sancisce, comunque, la inapplicabilità del ricorso immedia- to nel caso previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. al quale la ricorrente ha fatto riferimento col secondo motivo di impu- رسد gnazione. 3.3 – Né, infine, il ricorso proposto può trovare ancoraggio nella di- sposizione dell'art. 111, settimo comma, Cost. recante la generale pre- visione del «< ricorso in cassazione per violazione di leg- ge » avverso i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da- gli organi giurisdizionali ordinari o speciali. Nel vigore del codice di rito abrogato, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione non aveva mancato di affermare la natu- ra residuale, complementare e integrativa della norma in parola la quale è destinata a restare « inoperante tutte le volte che, per dispo- sizione di legge, la sentenza oppure il provvedimento giurisdizionale concernente la libertà personale sia altrimenti impugnabile » (Sez. U, n. 4 del 28/01/1956, Anelli, Rv. 97605; Sez. U, n. 3 del 28/01/1956, Ardente, Rv. 97604; e Sez. U, n. 12 del 28/04/1951, Fer- rante, Rv. 97116). Il principio giurisprudenziale ha trovato formale consacrazione nor- mativa nell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. . La disposizione stabilisce: « Sono sempre soggetti a ricorso per cas- sazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i prov- vedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale .... ». Epperò la appellabilità, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., della ordinanza impugnata esclude la possibilità del ricorso per cassazione. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 19484/2016 R.G. Udienza del 5 ottobre 2016 3.4 - A' sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alle considera- zioni che precedono, conseguono la qualificazione della impugnazio- ne, nei termini indicati, e la trasmissione degli atti al giudice territo- riale funzionalmente competente. -3.5 La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell' articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di To- rino, in funzione di giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedi- mento al direttore dell' istituto penitenziario ai sensi dell' articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, addì 5 ottobre 2016. IL PRESIDENTE ESTENSORE (Massimo Vecchio) Sassimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 4