Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8894
CASS
Sentenza 2 luglio 2001

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La portata di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice.

Il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento, è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perdute, ove la parte interessata non alleghi e provi le ragioni per cui il danno in concreto sia stato inferiore.

La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione è proposta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8894
    Data del deposito : 2 luglio 2001

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