Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 3
La portata di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice.
Il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento, è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perdute, ove la parte interessata non alleghi e provi le ragioni per cui il danno in concreto sia stato inferiore.
La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione è proposta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8894 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' M 01 IN NOME DEL POR TA1 8894 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE LA CORTE SUPREMA Ogge :to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G. N. 18787/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron 20354 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT EN ZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA A RL, in persona del elettivamentelegale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio PP FR rappresentatodell'avvocato DOMENICO GALATA', giusta delega difeso dall'avvocato in atti;
ricorrente
contro
LA AT о LAAT AR, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO 2001 1637 ALLETTO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente 1 nonchè
contro
COMUNE DI CAMMARATA;
intimato Tribunale di del 1030/00 avverso la sentenza n. AGRIGENTO, depositata il 26/04/00 R.G.N. 737/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 05/04/01 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato GALATA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26 settembre 1998 AR La Mattina esponeva al Pretore di Agrigento, sez. distaccata di Cammarata, che aveva lavorato presso la cooperativa "Spazio Bambini", che gestiva il servizio di assistenza ed ausiliario dell'asilo nido del Comune di Cammarata, fino al 31.7.1998, data in cui era stata licenziata a causa della cessazione dell'appalto in questione;
che dall'1.9.1998 era subentrata nel descritto servizio la cooperativa "AM", risultata vincitrice della relativa gara;
che tale cooperativa, in violazione dell'art. 34 del ccnl di settore, aveva omesso di assumere i lavoratori già impiegati nella precedente cooperativa, nonostante le condizioni di lavoro e le prestazioni fossero rimaste invariate;
che a nulla erano valsi l'incontro tenutosi presso il comune di Cammarata e il tentativo di conciliazione presso l'UPLMO di Agrigento. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Pretore adito la declaratoria del proprio diritto alla assunzione presso la cooperativa AM, con la conseguente condanna della stessa in tal senso;
chiedeva inoltre la condanna della Cooperativa alla corresponsione delle retribuzioni medio tempore non percepite, nonché la condanna del Comune di Cammarata al pagamento delle medesime somme in qualità di responsabile ex lege, per omessa sorveglianza in ordine alla osservanza delle prescrizioni del ccnl. I convenuti si costituivano e rispettivamente opponevano, la cooperativa AM, l'inapplicabiltà dell'art. 34 del ccnl in caso di pregressa risoluzione del rapporto di lavoro con la Cooperativa uscente, il Comune di Cammarata, il difetto di elementi fondanti la sua responsabilità. Con sentenza del 18 marzo 1999 il Pretore rigettava le domande, 3 osservando che la ricorrente doveva ritenersi socia della cooperativa "Spazio Bambini” e, quindi, non destinataria della norma di cui all'art. 34 ccnl;
che, in ogni caso, la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con la cooperativa uscente impediva l'applicazione della norma. La lavoratrice proponeva appello avverso la decisione del Pretore;
la cooperativa AM ed il comune di Cammarata, costituitisi, resistevano. Con sentenza del 30 marzo/26 aprile 2000 il Tribunale di Agrigento accoglieva l'impugnazione per la parte concernente la cooperativa AM, rigettando, invece, le domande proposte nei confronti del Comune;
ordinava alla cooperativa di assumere l'appellante con decorrenza dal 1° settembre 1998 e di pagare le retribuzioni maturate dall'inizio della gestione dell'asilo nido fino alla effettiva assunzione in servizio, con rivalutazione ed interessi. Compensava tra le parti le spese dell'intero giudizio. I giudici di secondo grado osservavano che la qualità di socio di una cooperativa non impedisce la instaurazione, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, avente ad oggetto una attività ulteriore rispettouna' all'oggetto specifico del conferimento;
che, nella fattispecie in esame, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa Spazio CooperativaBambini e l'appellante risultava dal fatto che la cooperativa aveva effettuato un preavviso di licenziamento, tipica modalità di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, senza fare menzione del rapporto sociale. Ritenevano, poi, che il venir meno del rapporto di lavoro con la Cooperativauscente avrebbe potuto costituire ostacolo all'applicazione del disposto dell'art. 34 del contratto collettivo solo se tale risoluzione fosse 4 dipesa da una determinazione autonoma della Cooperativa, indipendente dalla cessazione dell'appalto, e non quando la causa del licenziamento era costituita proprio dalla cessazione dell'appalto, determinando quella interruzione della prestazione del lavoratore che la norma contrattuale tendeva, in presenza di determinate condizioni, ad evitare. Rilevavano, infine, che non era emersa alcuna variazione delle prestazioni richieste alla nuova Cooperativa rispetto a quelle oggetto del contratto con la Cooperativa uscente, donde l'obbligo di assumere l'appellante e di risarcirle il danno causato dalla mancata assunzione, previa corresponsione delle retribuzioni relative, oltre interessi e rivalutazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando sei motivi di censura, illustrati con memoria, la cooperativa sociale AM a r.l. AR LA resiste con controricorso, mentre il comune di Cammarata non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., la difesa della Cooperativa ricorrente deduce la nullità del giudizio e della sentenza per la carenza di integrità del contraddittorio. Sostiene che la lavoratrice avrebbe dovuto convenire in giudizio sia il personale già assunto, all'atto della proposizione della domanda, da parte della cooperativa AM, sia la cooperativa Spazio Bambini. Assume che il licenziamento del personale già assunto costituisce il presupposto necessario per l'assunzione della ricorrente, atteso che il numero dei dipendenti da impiegare per l'espletamento del servizio (10+8) era stato predeterminato ed imposto dall'Amministrazione appaltante, e che il passaggio diretto di cui all'art. 34 ccnl opera esclusivamente nell'ambito dello stesso servizio. Quanto alla cooperativa Spazio Bambini, ne deduce la necessità di partecipazione al giudizio quale datore di lavoro cessante, attesa la natura di unico negozio complesso del passaggio diretto, presupponente l'incontro delle volontà dei tre soggetti interessati: datore cessante, lavoratore, datore subentrante. Aggiunge che era mancata la volontà della Cooperativa uscente di richiedere il passaggio diretto. Con il secondo motivo la difesa della cooperativa denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (qualità di socio lavoratore della appellante), nonché violazione degli artt. 115 cod. proc.civ. e 2359 cod.civ. ed ultrapetizione. Deduce che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativa uscente e la appellante per il semplice fatto che era stato inviato un preavviso di licenziamento, mentre, se si fosse inteso far cessare il rapporto sociale, sarebbe stata sufficiente la esclusione del socio o avviare lo scioglimento della compagine sociale. Sostiene la erroneità di tale argomentazione, sia perché era mancata la prova dell'espletamento di una attività lavorativa ulteriore rispetto a quella conferita (avendo la lavoratrice, anzi, affermato di avere svolto presso la passata gestione solo mansioni di ausiliaria), sia perché, essendo la funzione mutualistica delle cooperative quella di reperire ai soci occasioni di lavoro e non di assicurare anche la continuità del lavoro, la cessazione di un singolo servizio in appalto nulla ha a che fare con l'esclusione del socio o lo 6 scioglimento della cooperativa. Aggiunge che la contrattazione collettiva è inapplicabile ai soci delle cooperative e, comunque, era inapplicabile alla cooperativa AM, in quanto la stessa mai ha dichiarato di aderire (come non aderisce) ad alcuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo in questione. Con il terzo motivo la difesa della ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dal pregresso licenziamento della lavoratrice, e violazione dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264, dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300, degli artt. 1418 e 2071 cod.civ. Assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'art. 34 ccnl instaura un “regime speciale” o un “istituto” autonomo, assimilabile a quello del passaggio diretto da un'azienda ad un'altra, previsto dall'art. 33 dello Statuto Lavoratori. Rileva che l'istituto del passaggio diretto del lavoratore da un'azienda ad un'altra è stato introdotto dall'art. 11 della legge n. 264 del 1949 come unica eccezione ai principi generali del divieto di intermediazione e dell'obbligo di assunzione tramite liste di collocamento. Sostiene, quindi, che l'art. 34 ccnl, stabilendo che l'azienda subentrante assumerà il personale addetto all'appalto "nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti", costituisce una mera attuazione dell'unica ipotesi di passaggio diretto prevista dal ricordato art. 11 l. 264/1949; e poiché presupposto per il passaggio diretto è l'attualità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante, il pregresso licenziamento della lavoratrice era ostativo al passaggio diretto, risultando erronea e confliggente con l'istituto 7 del passaggio diretto la distinzione, operata dal giudice di appello, tra "licenziamento autonomo" e "licenziamento ispirato alla prossima cessazione della gestione del servizio". Ripete, poi, che il licenziamento ed il relativo avviso non comprovano la legittimità ed effettività del pregresso rapporto di lavoro subordinato;
donde la inapplicabilità, comunque, dell'art. 34 ccnl. Con il quarto motivo la difesa della cooperativa AM denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (presupposti del passaggio diretto – obbligo assunzione)e vizio di motivazione. Sostiene, ancora, che il passaggio da una impresa ad un'altra presuppone l'incontro delle volontà dei tre interessati datore cessante, lavoratore e datore subentrante. Assume, quindi, che i giudici di appello hanno ordinato l'assunzione della lavoratrice in mancanza della necessaria volontà del datore cessante, il quale aveva implicitamente dimostrato, con il licenziamento, di essere contrario al passaggio diretto. Deduce, ancora, che non erano state provate le prestazioni conferite e le ulteriori prestazioni svolte, l'ammontare delle retribuzioni percepite, la effettività del pregresso rapporto di lavoro e del relativo licenziamento, le mansioni della controparte. L'ordine di assunzione della lavoratrice "con le funzioni pregresse" e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate sono, pertanto illegittimi, sia per la carenza dei presupposti del passaggio diretto, sia perché, pronunciando ultra petita, il Tribunale ha emesso una pronuncia dichiarativa non richiesta. 8 Con il quinto motivo la difesa della AM denuncia vizio di motivazione ed ultrapetizione in ordine alla condanna al pagamento delle retribuzioni maturate, nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 1218 c.c. e 115 c.p.c., e, inoltre, dei principi fissati dalla legge n. 300 del 1970. Deduce in primo luogo contraddizione tra motivazione e dispositivo, perché, mentre in motivazione era stato correttamente rilevato che la mancata assunzione può dar luogo solo al risarcimento del danno, “da quantificarsi nelle retribuzioni non corrisposte", poi in dispositivo il Tribunale ha condannato la coop. AM al "pagamento delle retribuzioni maturate", vale a dire di somme non dovute, perché disancorate da prestazioni lavorative effettivamente eseguite. Rileva, poi, che se la condanna di cui al dispositivo va intesa come risarcitoria, allora la stessa è affetta da ultrapetizione, in quanto controparte non aveva mai chiesto il risarcimento dei danni. Prospetta, infine, un ulteriore profilo di illegittimità: la quantificazione del danno da mancata assunzione va effettuata secondo il principio sancito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituente un principio di carattere generale. Il risarcimento del danno va liquidato "stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto” già goduta dallo steso lavoratore. Il concetto di "commisurazione" indica un parametro di riferimento al quale rapportare l'ammontare del risarcimento, il quale non coincide necessariamente con la retribuzione;
i giudici di appello avrebbero dovuto, pertanto, motivare la ritenuta corrispondenza tra la retribuzione e la misura del risarcimento accordato. 9 Con il sesto ed ultimo motivo la difesa della cooperativa denuncia violazione di legge con riferimento alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Deduce che, poiché le spese seguono la soccombenza, “non è condivisibile la compensazione delle stesse per entrambi i gradi del giudizio di merito, tenuto conto che non tutte le domande della appellante sono state accolte". Chiede, "a totale modifica della sentenza impugnata", che "la controricorrente venga condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito ed a quelle del presente grado di legittimità”. Da ultimo la ricorrente assume che nella sentenza impugnata, per mero errore materiale, il cognome della appellante è stato indicato come "La Mattina" e non nella forma corretta "LA". Chiede che la Corte disponga la relativa correzione. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, relativo alla pretesa non integrità del contraddittorio instaurato dinanzi al Pretore con il ricorso del 26.9.1998, osserva la Corte che la lavoratrice ha agito, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata (e non è contestato tra le parti), per l'adempimento dell'art. 34 del ccnl operante nel settore. Di tale norma contrattuale la sentenza di secondo grado riferisce che la stessa testualmente stabilisce, con riferimento all'ipotesi di cambio di gestione del servizio appaltato fra una cooperativa e l'altra, che: "a) l'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO. 10 SS. territoriali ed alle RSA. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile, e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO. SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia. B) L'azienda subentrante, nel caso siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti da capitolato di appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d)". Il Tribunale ha interpretato la norma nel senso che la stessa impone all'impresa subentrante, in presenza delle condizioni previste dalla norma stessa, di procedere all'assunzione dei lavoratori già addetti, presso la cooperativa cessante, all'appalto o concessione acquisiti. Tale interpretazione non viene censurata dalla ricorrente e, in effetti, la stessa appare rispettosa del dato testuale e delle intenzioni delle parti, nonché priva di errori logici o giuridici. Se questa è la portata della norma, allora correttamente la lavoratrice che ne invoca l'applicazione conviene in giudizio l'impresa che è subentrata nell'appalto, senza necessità di chiamare in causa né la cooperativa cessante né i lavoratori che, in ipotesi, fossero stati assunti per quello stesso servizio. Non è vero, infatti, che la norma preveda, per la sua attuazione, l'incontro delle volontà di tre soggetti (il datore di lavoro cessante, il 11 lavoratore, il datore subentrante), come si sostiene in più parti del ricorso. L'obbligo di assunzione, nella ricorrenza delle condizioni previste, grava sull'impresa subentrante e non riguarda in alcun modo l'impresa uscente;
fra le condizioni previste, infatti, figura la “risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante". Una volta risolto il rapporto come il Tribunale ha accertato che sia avvenuto nella fattispecie - l'impresa cessante non può in alcun modo interferire con l'obbligazione gravante sull'impresa subentrante nei confronti dei lavoratori già occupati nel servizio oggetto di appalto. E neppure si ha litisconsorzio necessario con i lavoratori in ipotesi assunti dall'impresa subentrante, al posto di quelli aventi diritto in forza di una previsione contrattuale, per l'espletamento dell'appalto acquisito. Per l'art. 102 del codice di procedura civile si ha litisconsorzio necessario "se la decisone non può pronunciarsi che in confronto di più parti". Tale ipotesi ricorre, fra l'altro, quando è dedotto in giudizio uno status necessariamente comune a più persone o un rapporto giuridico sostanziale unico, ma plurisoggettivo, e l'azione è diretta alla costituzione, modificazione, estinzione dello status o del rapporto stessi, o ancora quando l'azione tende all'adempimento di una prestazione inscindibile, relativa ad un rapporto sostanziale giuridicamente comune a più soggetti (litisconsorzio necessario c.d. sostanziale). Nella fattispecie in esame non sussiste litisconsorzio con i lavoratori assunti dall'impresa subentrante, in quanto la sentenza emessa nel giudizio intercorso fra detta impresa ed i lavoratori che invocano il loro diritto 12 all'assunzione in forza della clausola contrattuale collettiva non ha alcuna efficacia diretta sulla posizione lavorativa dei primi. Non è dedotto, inoltre, che tutte le posizioni lavorative previste nel servizio acquisito fossero state già coperte all'atto della instaurazione del giudizio da parte della resistente;
sicché il ventilato licenziamento di personale per far posto alla lavoratrice avente diritto resta indimostrato. Va altresì ricordato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la parte che eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare specificamente i litisconsorti pretermessi (Cass., 1° marzo 1995 n. 2353; 2 marzo 1996 n. 1632; 7 maggio 1997 n. 3975). La difesa della cooperativa ricorrente non ha indicato i nominativi dei lavoratori che assume litisconsorti, né ha dedotto che gli stessi risultano dagli atti e documenti già acquisiti nel giudizio di merito, il che costituisce altro presupposto per la deducibilità in cassazione del difetto di integrità del contraddittorio (Cass., 28 gennaio 1984 n. 878; 22 giugno 1995 n. 7083; 2 marzo 1996 n. 1632). Sicché la eccezione di difetto di integrità del contraddittorio risulta, per quanto concerne i lavoratori che siano stati assunti al posto della resistente, inammissibile prima che infondata. Il secondo, terzo e quarto motivo, che si trattano congiuntamente in considerazione della correlazione esistente tra le argomentazioni con essi sviluppate (e della ripetizione di alcune di esse), sono anch'essi infondati. Il Tribunale ha ritenuto che fra la cooperativa Spazio Bambini e l'appellante sussistesse, oltre e a prescindere dal rapporto sociale, anche un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto. 13 Ciò ha ricavato dalla circostanza, ritenuta decisiva, che l'ente aveva ritenuto di effettuare un preavviso di licenziamento, rimedio risolutivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, senza fare alcuna menzione del rapporto sociale. A fronte di tale congrua motivazione risultano non pertinenti le censure di vizio di motivazione circa la applicabilità dell'art. 34 ccnl ai soci lavoratori, ed irrilevanti le considerazioni sulla erroneità delle argomentazioni del giudice di appello circa la prospettata, alternativa necessità di escludere il socio o avviare lo scioglimento della compagine sociale per la semplice cessazione della gestione di un singolo servizio assunto in appalto (salvo che quel singolo servizio non costituisse l'unico assunto dalla cooperativa e la ragione stessa della sua costituzione). Così pure risulta inammissibile la censura - che peraltro, appare nuova con la quale si rileva che la appellante non ha provato la effettività del pregresso rapporto di lavoro, le prestazioni svolte, le retribuzioni percepite. Doveva essere eventualmente la Cooperativa ricorrente a provare, ove /l'avesse tempestivamente dedotta, la “non effettività" del rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la cooperativa uscente. Irrilevante, poi, è la mancata precisazione delle retribuzioni percepite, atteso che la lavoratrice aveva richiesto una sentenza di condanna all'assunzione e al pagamento, in forma generica, delle retribuzioni. Nuova, poi, e come tale inammissibile in questa sede, è la eccezione di inapplicabilità del contratto collettivo alla cooperativa AM perché la stessa “mai ha dichiarato di aderire, come non aderisce ad alcuna delle organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla contrattazione 7 periodo ортень+ Je prend e info jou 14 collettiva in esame”. Sono poi prive di fondamento - come già chiarito nella trattazione del primo motivo - le argomentazioni sul carattere trilaterale del negozio giuridico con il quale il lavoratore dipendente della gestione uscente viene assunto dalla gestione subentrante. La norma contrattuale, così come riportata nella sentenza, prevede che il gestore subentrante, nel caso siano rimaste invariate le prestazioni richieste, assuma, “nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi...". Non viene spiegato perché si sarebbe in presenza di un negozio giuridico unico con tre parti, atteso che la volontà del gestore uscente rileva solo nel momento in cui opera il licenziamento dei lavoratori per l'avvenuta cessazione dell'appalto; a questo punto scatta l'autonoma obbligazione del gestore subentrante di assumere, ricorrendone le condizioni, il personale già addetto all'appalto con la precedente cooperativa. Nel caso, poi, che tale licenziamento non vi sia, il problema non si pone, atteso che ciò significa che il gestore cessante impiegherà il personale in altro servizio e non vi sono, pertanto, posti di lavoro in pericolo (alla cui protezione è finalizzata la norma contrattuale). Da quanto osservato deriva la infondatezza delle censure con le quali si sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 34 ccnl nonostante la lavoratrice fosse stata già licenziata dalla cooperativa Spazio Bambini prima che il servizio fosse assunto dalla cooperativa AM. 15 Il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento del lavoratore possa costituire elemento ostativo all'assunzione da parte del gestore subentrante solo se avvenuto per causa autonoma, indipendente dalla cessazione dell'appalto; e non quando il licenziamento sia ispirato dalla prossima cessazione del servizio in appalto, atteso che è proprio la perdita del posto di lavoro per tale motivo che la norma contrattuale intende evitare. Si tratta di una motivazione congrua, nei cui confronti non vengono mossi rilievi pertinenti. Non è vero, poi, che il Tribunale abbia ravvisato nell'art. 34 del ccnl un regime speciale da contrapporre alla disciplina legale del c.d. passaggio diretto. I giudici di appello hanno osservato che la norma contrattuale prevede per l'azienda subentrante l'obbligo dell'assunzione del personale addetto all'appalto "nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti". In nessuna parte della motivazione si tratta dell'obbligo previsto dall'art. 34 ccnl come di un "istituto autonomo", in contrapposizione al passaggio diretto regolato dalla legge. Non vi è stata violazione dell'art. 11 della legge 264/1949 o dell'art. 33 della legge n. 300/1970, atteso che l'art. 33, comma 7, prevede che la commissione di collocamento "ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro". Va inoltre ricordato che la normativa delle assunzioni tramite il collocamento è successivamente cambiata. Dapprima l'art. 25 della legge 23 1 16 6 luglio 1991 n. 223 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 1989 i datori di lavoro privati, che, ai sensi della 1. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumerc tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Infine l'art. 9 bis del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, come convertito con la legge 28 novembre 1996 n. 608, ha disposto che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, inviando alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro cinque giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. La norma contrattuale risulta pertanto correttamente interpretata;
e coerente è la condanna della cooperativa AM ad assumere la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato e con le funzioni pregresse, così come richiesto nel ricorso introduttivo e ribadito con l'atto di appello (cfr. pag. 2 della sentenza, laddove vengono riportate le conclusioni dell'appellante, con la indicazioni della qualifica di assunzione - ausiliaria - richiesta). Coerente e corretta è anche la condanna "al pagamento delle retribuzioni maturate dall'inizio della gestione dell'asilo sino all'effettiva assunzione in servizio con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge", così come si legge in dispositivo. In motivazione viene poi precisato che tali retribuzioni rappresentano il risarcimento del danno subito dall'appellante per la mancata assunzione da 17 parte della cooperativa AM, in violazione di quanto disposto dal citato art 34 ccnl. Non sussiste contraddizione tra dispositivo e motivazione, atteso che è pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che "la portata di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice"(v., fra le tante, Cass., 19 gennaio 2000 n. 567; 21 dicembre 1999 n. 14393). Né vi è, poi, ultrapetizione, atteso che "il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto effettivo della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto e il pronunciato" (Cass., 15 gennaio 1999 n. 383; 5 dicembre 1997 n. 12344; 16 gennaio 1997 n. 381; 23 marzo 1995 n. 3370). Correttamente, pertanto, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che le "retribuzioni" richieste dalla lavoratrice sulla scorta dei fatti prospettati 18 rappresentassero il risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione. Inammissibile, infine, è la censura di omessa motivazione sulle ragioni che hanno indotto il giudice di appello a commisurare il danno alle retribuzioni non percepite. È vero che il danno da omessa assunzione non coincide necessariamente con le retribuzioni perdute, ma il datore di lavoro inadempiente, che lamenti l'eccessività della misura del danno concesso in misura corrispondente alle retribuzioni, ha l'onere di prospettare le ragioni per cui quel danno avrebbe dovuto essere inferiore;
e di tale onere la cooperativa ricorrente non si è fatto carico. Quanto alla censura mossa, con il sesto motivo, alla compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito, la stessa è infondata laddove si interpreti come censura autonoma, indipendente dalla sorte degli altri motivi di ricorso, atteso che la cooperativa era risultata sostanzialmente soccombente e la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale sulla scorta della difficoltà di interpretazione delle norme esaminate, costituisce una deroga, a vantaggio della soccombente, alla regola di cui all'art. 91 cod. proc. civ. Laddove, invece, si ritenga che la ricorrente abbia inteso chiedere una diversa regolamentazione delle spese a seguito dell'accoglimento di tutti o di parte dei precedenti motivi di ricorso, il rigetto degli stessi comporta il conseguente rigetto anche di questo motivo. Quanto, infine, alla richiesta correzione del cognome della appellante, indicato in sentenza come "La Mattina" anziché nella forma corretta 19 "LA", la stessa non può trovare ingresso in questa sede, ma andrà proposta al giudice che ha emesso la sentenza, il quale provvederà a norma degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di emendare gli errori materiali in cui siano incorsi i giudici del merito (Cass., 6 febbraio 1995 n. 1348; 30 maggio 1989 n. 2596). In conclusione il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il controricorso della lavoratrice è tardivo, essendo stato notificato oltre i termini di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c. (il ricorso è stato notificato il 13 e 14 settembre 2000; il controricorso è stato notificato il 30 dicembre 2000), e nessuna altra attività difensiva è stata svolta dal suo difensore, mentre il Comune di Cammarata non si è costituito. La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spesede ser indifi
P.Q.M
тените di lefiltrunta Così deciso in Roma il 5 aprile 2001. начит м ожно вашторами Il cons./cons. estensore Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. oggi IL CANCELLIERE 48 00 20