Sentenza 23 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi:
Commentario • 1
- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2014, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2948
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 6710/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL CO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza del 03/06/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del ricorso;
udito per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha ordinato la confisca del denaro sequestrato a AL CO già giudicato con sentenza n. 6113 del 25 marzo 2011 dal Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, che gli applicava, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 10 di reclusione e Euro 3.000 di multa,
disponendo altresì la confisca del denaro, che veniva devoluto D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 101. A AL CO è stata applicata la pena, su richiesta delle parti, per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la cessione di gr.0,400 di cocaina a tre soggetti
(HE IZ, RD SA ed altro soggetto) e per la detenzione a fine di spaccio di ulteriori gr.4,468 di cocaina. La Corte di cassazione, con sentenza n. 27935 del 2 maggio 2012, annullava la pronuncia ex art. 444 c.p.p., limitatamente al punto concernente la confisca del denaro ed il Tribunale - nel pervenire nuovamente alla conclusione di confiscare la somma ai sensi dell'art. 240 c.p.p., comma 1 e non ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, come disposto in precedenza - ha affermato che il contesto, finanche fisico, nel quale sono stati ritrovati, indistintamente, il denaro e tutti gli armamentari tipici dell'attività di spaccio evidenziavano il nesso di pertinenza tra tali beni - ed in particolare il denaro - e l'illecita attività di detenzione e vendita di sostanza stupefacente, posto che anche l'AL, in sede di interrogatorio di convalida, aveva dichiarato che il denaro trovato nella sua stanza era il frutto dell'attività del negozio a conduzione familiare e che serviva per pagare il ricovero del padre in una clinica privata, senza che di tale imminente ricovero vi fosse traccia ed essendo inverosimile che una somma in contanti, così rilevante (complessivamente 18.350,00 Euro), fosse custodita in casa anziché depositata presso un istituto di credito.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre, tramite il difensore, AL CO affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p., nonché la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenza tra il denaro sequestrato ed il reato contestato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c). Assume il ricorrente che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio enunciato dalla sentenza di annullamento, incorrendo nello stesso errore commesso dal giudice della sentenza cassata, al quale la Corte di legittimità aveva rimproverato di non aver dato satisfattiva giustificazione della confisca, che era stata riferita alla previsione dell'art. 240 c.p., comma 2, e pertanto qualificata come obbligatoria.
In ragione della non immediata evidenza di tale qualificazione in relazione alla condotta come contestata nell'imputazione, ciò avrebbe imposto di motivare in ordine alla natura del denaro quale prezzo del reato o quale cosa rientrante nell'elencazione di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 2), motivazione del tutto assente nella specie.
Ciò posto, rileva il ricorrente che, pur con lo sforzo argomentativo profuso, il giudice del rinvio non ha motivato circa il nesso che deve necessariamente sussistere tra il reato, oggetto dell'imputazione penale per la quale è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e la somma di denaro che deve rappresentare, per essere suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p., come implicitamente ritenuto dalla sentenza di annullamento, il profitto di quel reato, essendosi il giudice del rinvio contraddittoriamente limitato a ritenere non giustificate, peraltro erroneamente, le ragioni della detenzione di detta somma, disponendone, per ciò solo ed indipendentemente dal reato per il quale è stata applicata la pena, la confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Al ricorrente è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cessione e di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente previo riconoscimento dell'attenuante (ora titolo autonomo di reato) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo.
Originariamente il tribunale aveva disposto la confisca (obbligatoria) del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2 e la sentenza era stata annullata in parte qua sul rilievo che il giudice non aveva dato satisfattiva giustificazione della confisca, riferita alla previsione dell'art. 240 c.p., comma 2, perché, in ragione della non immediata evidenza di tale qualificazione in relazione alla condotta come contestata nell'imputazione, ciò avrebbe imposto di motivare in ordine alla natura del denaro quale prezzo del reato o quale cosa rientrante nell'elencazione di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 2). La Corte nella sentenza di annullamento aveva precisato che, "in caso di definizione con il "patteggiamento" del procedimento per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, T.U. stup., è possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato, oltre che nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2, anche nel caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dal cit. art. 240 c.p., mentre il denaro è altresì obbligatoriamente sequestrabile (salvo che venga ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356, allorquando il condannato non possa giustificarne la provenienza. Ne consegue che, quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell'imputazione, permane l'obbligo del giudice del "patteggiamento" di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca, quantomeno in ordine al parametro dell'inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla sua provenienza, senza che la caratteristica di sinteticità della motivazione, tipica del rito, si possa estendere all'applicazione della misura di sicurezza".
Il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente disposto la confisca, questa volta ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1 (confisca facoltativa) e non invece ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2 (confisca obbligatoria).
Nel pervenire a tale conclusione ha ritenuto sufficiente che il denaro rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente fosse pertinente al reato e che fosse confiscabile non essendo stata fornita una plausibile giustificazione circa la sua provenienza. Tuttavia il Tribunale non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale tra il denaro ed il reato, avendone affermato la sussistenza con una motivazione puramente assertiva.
Va allora ricordato che, a norma dell'art. 240 c.p., comma 1, sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i c.d. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato).
Deve cioè trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4^, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282), pur dovendosi registrare in dottrina l'orientamento per il quale tale pericolosità sarebbe in re ipsa rispetto al prodotto e al profitto del reato, reputandosi sempre pericoloso mantenere al colpevole il risultato empirico dell'esecuzione criminosa o il vantaggio economico direttamente conseguitorie.
3. La sentenza di annullamento, nel ricordare che la confisca poteva essere disposta anche ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1 e che si poteva tenere conto dell'inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla provenienza del denaro (posto che si assumeva che tali somme provenivano da una lecita attività commerciale e servivano per il ricovero sanitario del genitore dell'imputato), non ha di certo esonerato il giudice di rinvio dal motivare sulle condizioni di applicabilità della confisca facoltativa.
Invece il Tribunale, facendo leva solo sull'assenza di credibili spiegazioni che giustificassero la detenzione della somma, ha fatto sostanziale applicazione al caso di specie del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convertito il L. 7 agosto 1992, n. 356 che, al comma 1 espressamente esclude l'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, dall'ambito di operatività della fattispecie,
utilizzando quindi un istituto che, per la sua natura speciale, non richiede alcun rapporto del patrimonio con il fatto di reato, pretendendo invece esclusivamente (a) un rapporto con una statuizione di condanna o con l'applicazione della pena per taluni reati, tra i quali è peraltro escluso l'art. 73, comma 5, (b) l'esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica e (c) la mancata giustificazione della provenienza del denaro o dei beni nella disponibilità del condannato.
Questa Corte ha affermato che, nel caso di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può costituire oggetto di confisca ex art. 240 c.p.
solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente (Sez. 3^, n. 8312 del 19/01/2010, dep. 03/03/2010, Adii Abid, non mass.) e, siccome il denaro medesimo rappresenta il profitto e non già il prezzo del reato (Sez. 6^, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, Rv. 226987), in siffatti casi, si versa in ipotesi di confisca facoltativa. Ciò posto, mancando nella specie l'indicazione del nesso tra l'imputazione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e la somma di denaro in sequestro, la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto in questione, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione personale, per nuovo esame attenendosi ai principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2015