Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10863 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
0066870 E N EPUBBLICA ITALIANA O I A Z 1 0863/0 I A R R 5 6 T IN NOME DE A 8 . S 9 T I N 1 / U G . 4 E B B / I RTE SUPR R 6 . 2 R Oggetto L . L T A R A . D P . . TF IBUTI E B SEZIONE TRIBUTARIA D A T A I Contenzioso ricorsoper L T N E R E 1 D cassazione tardivo E S 3 I E T 1 Comporta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S N . A E N S M I Presidente R.G.N. 21482/9! A Dott. Giovanni OLLA Dott. Enrico PAPA Consigliere -Consigliere 23483 Cron. Dott. Enrico ALTIERI Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Rep. Ud. 27/04/01 ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPYM DE CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66870 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA TANTALO MARIO, ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BADANAI, che lo difende, giusta procura Notaio DI FABIO 2001 MARCELLO re. 79486 del 22.06.2000; 1039 resistente avversO la sentenza n. 221/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, 1'Avvocato BADANAI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre
contro
LO Ma- rio, rappresentato e difeso come in atti, per la cassa- zione della sentenza specificata in epigrafe. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è stata depositata il 22 set- tembre 1998 e, in assenza di notifica, poteva essere impugnata ritualmente mediante ricorso per cassazione entro il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. (in forza del rinvio di cui all'art. 62 d.lgs. 546/1992), prolungato di 46 giorni per la sospensione dei termini prevista per il periodo feriale, scadente il 7 novembre 2 1999. Il ricorso del Ministero, invece, è stato noti- ficato il 10 novembre 1999, ben oltre il detto termine. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto che, nel merito, la tesi prospettata con il ricorso trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compen- sa le spesedieHuntisiodi capsiziou - 27 aprile 2001.Così deciso in Roma il Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Giovanni Olla) Поби ё (dr. Antoni Merone) IL CANCELLERE C1 ista DEPOSIT Innocent e6 AC Oggi 01 Innod A E 6 5 I 8 N . 9 R 1 O N I / A - 4 Z T / A B 6 U 2 R . B . T L I S L R . I R A P . G T . D E B R L A A E T I D A R 1 I D 3 E S 1 N T E E . T A S N N I M E A S E 3